KRONOS N.O.A. ASSOMARE AMBIENTE ODV
“ Impegnati nel sociale per rispettare la natura “
“ Impegnati nel sociale per rispettare la natura “
Chi siamo:
L'associazione ambientalista e di protezione civile Kronos N.O.A. Assomare Ambiente Odv ha sede legale in Ischia (Na) alla via II Traversa Morgioni n°9 a e sede operativaNapoli alla via E.Gianturco n°30, aderisce ed è federata all'associazione ambientalista Federazione Nazionale Pro Natura, riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente con D.M. del 20 febbraio 1987 (Gazzetta Ufficiale n.48 del 27/02/1987) ai sensi dell’art. 13 della L. 8 luglio1986 n. 349.
L'associazione si prefigge lo scopo di promuovere iniziative e manifestazioni per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della tutela degli animali, dell'ambiente, della fauna, della flora, del disinquinamento marino, della pulizia e salvaguardia dei litorali, dei fiumi, laghi e dell'ecosistema e di promuovere attività per la tutela degli animali.
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Le Acque Interne comprendono
Funzioni di P.G. - Guardiapesca privato
Cass. pen., sez. VI, 18 gennaio 1971, n. 40, . (Cpp 1930, art. 221).
A norma dell'ultimo comma dell'art. 221 c.p.p., sono considerati agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le attribuzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, le persone diverse da quelle indicate nei commi precedenti, incaricate di ricercare ed accertare determinate specie di reati, indipendentemente dalla dipendenza da enti pubblici o da privati. Pertanto, la qualità di agente di polizia giudiziaria va riconosciuta anche al guardiapesca privato nel momento in cui, nell'esercizio delle sue mansioni e nell'ambito del territorio affidatogli, esplica attività diretta all'accertamento del reato di pesca abusiva. Il guardiapesca privato, nell'esercizio delle sue mansioni, può compiere tutti gli atti consentiti agli agenti di polizia giudiziaria, e può, quindi, procedere anche al sequestro delle cose soggette a confisca o costituenti corpi di reato.
Cass. pen., sez. VI, 18 gennaio 1971, n. 40, . (Cpp 1930, art. 221).
A norma dell'ultimo comma dell'art. 221 c.p.p., sono considerati agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le attribuzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, le persone diverse da quelle indicate nei commi precedenti, incaricate di ricercare ed accertare determinate specie di reati, indipendentemente dalla dipendenza da enti pubblici o da privati. Pertanto, la qualità di agente di polizia giudiziaria va riconosciuta anche al guardiapesca privato nel momento in cui, nell'esercizio delle sue mansioni e nell'ambito del territorio affidatogli, esplica attività diretta all'accertamento del reato di pesca abusiva. Il guardiapesca privato, nell'esercizio delle sue mansioni, può compiere tutti gli atti consentiti agli agenti di polizia giudiziaria, e può, quindi, procedere anche al sequestro delle cose soggette a confisca o costituenti corpi di reato.
Cass. pen., sez. III,
1 aprile 1998, n. 1151, G. Salvatore Tridico. In via di principio, non si può escludere la qualifica di agenti di polizia giudiziaria alle guardie volontarie delle associazioni di protezioni dell'ambiente riconosciute dal Ministero dell'Ambiente (come il WWF), perché la legge 11 febbraio 1992 n. 157 espressamente attribuisce ad esse un compito di vigilanza venatoria sulla "applicazione della presente legge" compreso l'art. 30 relativo alle sanzioni penali (vedi art. 27 lett. d); perché l'articolo 28 stessa legge nel definire poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria ricomprende sia il potere ispettivo (la richiesta di esibizione della licenza di porto del fucile per uso di caccia; la richiesta di esibizione del tesserino rilasciato dalla Regione; la richiesta del contrassegno di assicurazione), sia il potere di controllo della fauna abbattuta o catturata (vedi art. 28, 1° comma) e il potere di accertamento (redazione del verbale) (art. 28, 5° comma); perché la qualifica di polizia giudiziaria a favore delle guardie volontarie non richiedeva una specifica menzione, essendo tali soggetti competenti solo per la materia venatoria, mentre appariva necessaria per altri soggetti pure menzionati nella legge aventi competenza generale; perché nel contenuto degli artt. 55 e 57 c.p.p. "il prendere notizia dei reati" è collegato logicamente in via funzionale al dovere di "impedire che vengano portati a ulteriori conseguenze" e ciò sembra debba valere anche per le guardie venatorie, naturalmente solo nei limiti del servizio cui sono destinate, anche per una esigenza operativa essenziale nella specifica materia, onde assicurare gli elementi probatori, evitarne la dispersione ed impedire che l'azione antigiuridica possa proseguire (in tal senso si esprime anche la nota 28.3.1994, prot. 1467-44/6 U.L. del Ministero Giustizia). Cass. pen., sez. VI,
31 agosto 1994, n. 9387 , Panelli. Va riconosciuta la qualità di pubblico ufficiale, a norma dell'art. 357 c.p., alle guardie ecologiche del servizio volontario di vigilanza della comunità montana Valtellina. Esse, infatti, esplicano un servizio disciplinato da norme di diritto pubblico, nel cui ambito sono conferiti poteri di accertamento delle violazioni di disposizioni in materia ecologica e di redazione dei relativi verbali, con efficacia di fede privilegiata ai sensi dell'ari. 225 del regolamento per l'esecuzione del TULPS. SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
GRUPPO DI LAVORO "ECOLOGIA E TERRITORIO".
Documento approvato nella riunione del 23 aprile 1999. L'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria per le guardie volontarie di cui all'art.27 comma 1 lettera b) della legge n. 157 dell'11.02.1992 è cosa diversa dalla qualifica di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza di cui all'art.27 comma 1 lettera a) della stessa legge; infatti la qualifica di guardia giurata richiesta per le guardie volontarie non esclude per esse le funzioni di polizia giudiziaria in merito ai reati previsti dalla legge n. 157/92; ciò ai sensi e per gli effetti degli artt.55 e 57 ultimo comma del codice di procedura penale, nonché della prevalente giurisprudenza sia dei giudici di merito che della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui le guardie particolari giurate, in genere, sono agenti di polizia giudiziaria.
Va osservato altresì che manca, nella legge sulla caccia, una espressa disposizione che attribuisca o neghi alle guardie volontarie la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, per cui possiamo dire che la legge sulla caccia semplicemente rimanda alla nozione di ufficiale e agente di polizia giudiziaria come risultante dalla normativa vigente e cioè al codice di procedura penale.
Va considerato che la legge n. 157/92 attribuisce alle guardie volontarie la vigilanza sull'applicazione di una normativa che prevede illeciti penali (reati), e cioè conferisce ad esse una funzione di accertamento dei reati. Tale attività è quella tipica della polizia giudiziaria la quale si articola nel prendere notizia dei reati, scoprirne gli autori ed assicurare le prove; attività che viene svolta non soltanto dalle forze di polizia o dalla pubblica amministrazione, ma da numerosi soggetti, pubblici e privati, della più varia appartenenza Ne consegue che le guardie volontarie, essendo incaricate di accertare reati dalla legislazione sulla caccia, esercitano funzioni di polizia giudiziaria limitatamente ed esclusivamente ai reati previsti dall'art.30 della legge n. 157/92 come stabilito dagli artt.55 e 57 ultimo comma del codice di procedura penale. Cass. pen., sez. V,
23 maggio 1997, n. 4898 P.M. in proc. Vitarelli ed altro. All'agente venatorio deve essere riconosciuta la qualità di pubblico ufficiale. Pertanto, il rifiuto di fornire le proprie generalità a guardia giurata che agisca nell'esercizio delle funzioni di vigilanza venatoria configura il reato di cui all'art. 651 c.p. . Cass. pen., sez. VI,
23 febbraio 1991, Antonelli. In tema di reati contro la pubblica amministrazione l'agente venatorio conserva la qualifica di pubblico ufficiale anche alla stregua della nuova formulazione della nozione relativa, operata dalla L. 26 aprile 1990, n. 86 ( fattispecie in tema di resistenza ex art. 337 c.p. ) . Cass. civ., sez. I,
10 maggio 1991, n. 5233, Anelotti. Ai sensi dell'art. 5 della L.R. Lombardia n. 47 del 1978, le guardie venatorie volontarie - che esercitano funzioni di polizia giudiziaria - sono abilitate a procedere alla contestazione immediata al trasgressore dell'infrazione accerta fa, mentre, in mancanza di tale contestazione, non possono motu proprio provvedere alla notificazione del verbale di riferimento, ma devono trasmettere quest'ultimo all'Ente da cui dipendono, perché provveda all'incombente con le modalità previste dal codice di procedura civile o con quelle proprie della notificazione degli atti amministrativi, restando escluso che siffatta forma di notizia del verbale - obbligatoria ai sensi dell'art. 14 della L. n. 689 del 1981 - sia fungibile con altri mezzi di comunicazione (nella specie, raccomandata con avviso di ricevimento, inoltrata dalle stesse guardie) ovvero suscettibile di sanatoria, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., per effetto di avvenuta opposizione all'ordinanza ingiunzione emessa in relazione all'infrazione suddetta. Cass. pen., sez. III,
28 marzo 1994, n. 2639, Sacco. La diffida, effettuata dalla polizia giudiziaria a norma dell'art. 55 c.p.p. nei confronti del proprietario di un fondo, dall'abbattere altri alberi o arbusti e di compiere altri azioni contrastanti con la normativa vigente, si configura quale sequestro parziale a carattere preventivo, poiché sottrae autoritativamente al titolare l'esercizio di alcune funzioni inerenti il diritto di proprietà ed è volta ad impedire l'aggravamento o la protrazione delle conseguenze del reato. Cass. pen., sez. V,
25 giugno 1992, n. 1170, Tagliaferri. La polizia giudiziaria non ha un generale e autonomo potere di sequestro, ma può eseguire di propria iniziativa, a determinate condizioni, tanto sequestri probatori e cioè di cose necessario per l'accertamento dei fatti (art. 354, comma secondo, c.p.p.) quanto sequestri che abbiano una funzione preventiva (art. 321, comma terzo bis, c.p.p.). Soltanto in questo secondo caso il sequestro deve essere convalidato dal giudice (art. 321, comma terzo bis, cit.), mentre nel primo caso competente a convalidarlo è il pubblico ministero (art. 355, comma secondo, c.p.p.).
1 aprile 1998, n. 1151, G. Salvatore Tridico. In via di principio, non si può escludere la qualifica di agenti di polizia giudiziaria alle guardie volontarie delle associazioni di protezioni dell'ambiente riconosciute dal Ministero dell'Ambiente (come il WWF), perché la legge 11 febbraio 1992 n. 157 espressamente attribuisce ad esse un compito di vigilanza venatoria sulla "applicazione della presente legge" compreso l'art. 30 relativo alle sanzioni penali (vedi art. 27 lett. d); perché l'articolo 28 stessa legge nel definire poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria ricomprende sia il potere ispettivo (la richiesta di esibizione della licenza di porto del fucile per uso di caccia; la richiesta di esibizione del tesserino rilasciato dalla Regione; la richiesta del contrassegno di assicurazione), sia il potere di controllo della fauna abbattuta o catturata (vedi art. 28, 1° comma) e il potere di accertamento (redazione del verbale) (art. 28, 5° comma); perché la qualifica di polizia giudiziaria a favore delle guardie volontarie non richiedeva una specifica menzione, essendo tali soggetti competenti solo per la materia venatoria, mentre appariva necessaria per altri soggetti pure menzionati nella legge aventi competenza generale; perché nel contenuto degli artt. 55 e 57 c.p.p. "il prendere notizia dei reati" è collegato logicamente in via funzionale al dovere di "impedire che vengano portati a ulteriori conseguenze" e ciò sembra debba valere anche per le guardie venatorie, naturalmente solo nei limiti del servizio cui sono destinate, anche per una esigenza operativa essenziale nella specifica materia, onde assicurare gli elementi probatori, evitarne la dispersione ed impedire che l'azione antigiuridica possa proseguire (in tal senso si esprime anche la nota 28.3.1994, prot. 1467-44/6 U.L. del Ministero Giustizia). Cass. pen., sez. VI,
31 agosto 1994, n. 9387 , Panelli. Va riconosciuta la qualità di pubblico ufficiale, a norma dell'art. 357 c.p., alle guardie ecologiche del servizio volontario di vigilanza della comunità montana Valtellina. Esse, infatti, esplicano un servizio disciplinato da norme di diritto pubblico, nel cui ambito sono conferiti poteri di accertamento delle violazioni di disposizioni in materia ecologica e di redazione dei relativi verbali, con efficacia di fede privilegiata ai sensi dell'ari. 225 del regolamento per l'esecuzione del TULPS. SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
GRUPPO DI LAVORO "ECOLOGIA E TERRITORIO".
Documento approvato nella riunione del 23 aprile 1999. L'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria per le guardie volontarie di cui all'art.27 comma 1 lettera b) della legge n. 157 dell'11.02.1992 è cosa diversa dalla qualifica di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza di cui all'art.27 comma 1 lettera a) della stessa legge; infatti la qualifica di guardia giurata richiesta per le guardie volontarie non esclude per esse le funzioni di polizia giudiziaria in merito ai reati previsti dalla legge n. 157/92; ciò ai sensi e per gli effetti degli artt.55 e 57 ultimo comma del codice di procedura penale, nonché della prevalente giurisprudenza sia dei giudici di merito che della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui le guardie particolari giurate, in genere, sono agenti di polizia giudiziaria.
Va osservato altresì che manca, nella legge sulla caccia, una espressa disposizione che attribuisca o neghi alle guardie volontarie la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, per cui possiamo dire che la legge sulla caccia semplicemente rimanda alla nozione di ufficiale e agente di polizia giudiziaria come risultante dalla normativa vigente e cioè al codice di procedura penale.
Va considerato che la legge n. 157/92 attribuisce alle guardie volontarie la vigilanza sull'applicazione di una normativa che prevede illeciti penali (reati), e cioè conferisce ad esse una funzione di accertamento dei reati. Tale attività è quella tipica della polizia giudiziaria la quale si articola nel prendere notizia dei reati, scoprirne gli autori ed assicurare le prove; attività che viene svolta non soltanto dalle forze di polizia o dalla pubblica amministrazione, ma da numerosi soggetti, pubblici e privati, della più varia appartenenza Ne consegue che le guardie volontarie, essendo incaricate di accertare reati dalla legislazione sulla caccia, esercitano funzioni di polizia giudiziaria limitatamente ed esclusivamente ai reati previsti dall'art.30 della legge n. 157/92 come stabilito dagli artt.55 e 57 ultimo comma del codice di procedura penale. Cass. pen., sez. V,
23 maggio 1997, n. 4898 P.M. in proc. Vitarelli ed altro. All'agente venatorio deve essere riconosciuta la qualità di pubblico ufficiale. Pertanto, il rifiuto di fornire le proprie generalità a guardia giurata che agisca nell'esercizio delle funzioni di vigilanza venatoria configura il reato di cui all'art. 651 c.p. . Cass. pen., sez. VI,
23 febbraio 1991, Antonelli. In tema di reati contro la pubblica amministrazione l'agente venatorio conserva la qualifica di pubblico ufficiale anche alla stregua della nuova formulazione della nozione relativa, operata dalla L. 26 aprile 1990, n. 86 ( fattispecie in tema di resistenza ex art. 337 c.p. ) . Cass. civ., sez. I,
10 maggio 1991, n. 5233, Anelotti. Ai sensi dell'art. 5 della L.R. Lombardia n. 47 del 1978, le guardie venatorie volontarie - che esercitano funzioni di polizia giudiziaria - sono abilitate a procedere alla contestazione immediata al trasgressore dell'infrazione accerta fa, mentre, in mancanza di tale contestazione, non possono motu proprio provvedere alla notificazione del verbale di riferimento, ma devono trasmettere quest'ultimo all'Ente da cui dipendono, perché provveda all'incombente con le modalità previste dal codice di procedura civile o con quelle proprie della notificazione degli atti amministrativi, restando escluso che siffatta forma di notizia del verbale - obbligatoria ai sensi dell'art. 14 della L. n. 689 del 1981 - sia fungibile con altri mezzi di comunicazione (nella specie, raccomandata con avviso di ricevimento, inoltrata dalle stesse guardie) ovvero suscettibile di sanatoria, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., per effetto di avvenuta opposizione all'ordinanza ingiunzione emessa in relazione all'infrazione suddetta. Cass. pen., sez. III,
28 marzo 1994, n. 2639, Sacco. La diffida, effettuata dalla polizia giudiziaria a norma dell'art. 55 c.p.p. nei confronti del proprietario di un fondo, dall'abbattere altri alberi o arbusti e di compiere altri azioni contrastanti con la normativa vigente, si configura quale sequestro parziale a carattere preventivo, poiché sottrae autoritativamente al titolare l'esercizio di alcune funzioni inerenti il diritto di proprietà ed è volta ad impedire l'aggravamento o la protrazione delle conseguenze del reato. Cass. pen., sez. V,
25 giugno 1992, n. 1170, Tagliaferri. La polizia giudiziaria non ha un generale e autonomo potere di sequestro, ma può eseguire di propria iniziativa, a determinate condizioni, tanto sequestri probatori e cioè di cose necessario per l'accertamento dei fatti (art. 354, comma secondo, c.p.p.) quanto sequestri che abbiano una funzione preventiva (art. 321, comma terzo bis, c.p.p.). Soltanto in questo secondo caso il sequestro deve essere convalidato dal giudice (art. 321, comma terzo bis, cit.), mentre nel primo caso competente a convalidarlo è il pubblico ministero (art. 355, comma secondo, c.p.p.).
La vigilanza sul maltrattamento degli animali da affezioni spetta anche alle Guardie Volontarie ai sensi della Legge n. 189/2004. E per questa particolare attività gli operatori onorari possono avvalersi della qualifica di Agente e Ufficiale di Polizia Giudiziaria. Lo ha chiarito il Ministero dell'Interno con una nota (la n. 1795 del 15 Ottobre 2005) firmata dal Direttore Generale Dott. Giulio Cazzella. A seguito di richieste di chiarimenti sul tema dell'individuazione dei soggetti che possono svolgere vigilanza volontaria in materia di Protezione Animali, l'Ufficio per l'Amministrazione Generale ha divulgato specifiche istruzioni finalizzate a ricostruire, innanzitutto, il complesso quadro normativo di riferimento. Le più tradizionali Guardie Zoofile Volontarie, spiega il Ministero, sono quelle nominate per conto dell'ENPA. Con il DPR 31/3/79 l'Ente Nazionale Protezione Animali è stato trasformato in Ente Morale e il medesimo DPR all'Articolo 5 ha stabilito che le Guardie dell'Associazione possono essere utilizzate a titolo volontario e gratuito anche dai comuni.
Dall'entrata in vigore della Legge n. 157/92 sulla caccia, scrive il Ministero dell'Interno, la vigilanza zoofila può però essere svolta anche da altri soggetti. E precisamente dalle Guardie Volontarie previste dalle diverse Legislazioni Regionali. La vigilanza sul maltrattamento degli animali, ai sensi della Legge n. 189/2004 spetta ora anche alle Guardie Giurate appartenenti alle Associazioni Protezionistiche e Zoofile definite come tali da Leggi Statali e Regionali. Quanto ai poteri della vigilanza volontaria, la nota chiarisce che l'Articolo 6 della Legge n. 189/2004 "attribuisce alle menzionate Guardie Giurate, con riferimento allo specifico settore concernente la tutela degli animali d'affezione, la qualifica di Polizia Giudiziaria ope legis". In pratica, si ritiene che "assumano la qualità di Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria a seconda delle disposizioni ricevute dall'Autorità Giudiziaria competente".
Questa attribuzione è comunque limitata all'ambito territoriale di riferimento e alla tutela degli animali d'affezione. Per quanto riguarda i compiti operativi, occorre fare riferimento ai singoli provvedimenti di nomina degli operatori. Il Ministero dell'Interno conclude la nota ribadendo la competenza prefettizia per il riconoscimento delle Guardie Volontarie previste dalla Legge n. 189 del 2004.
NazionaleLe norme dello Stato
Dall'entrata in vigore della Legge n. 157/92 sulla caccia, scrive il Ministero dell'Interno, la vigilanza zoofila può però essere svolta anche da altri soggetti. E precisamente dalle Guardie Volontarie previste dalle diverse Legislazioni Regionali. La vigilanza sul maltrattamento degli animali, ai sensi della Legge n. 189/2004 spetta ora anche alle Guardie Giurate appartenenti alle Associazioni Protezionistiche e Zoofile definite come tali da Leggi Statali e Regionali. Quanto ai poteri della vigilanza volontaria, la nota chiarisce che l'Articolo 6 della Legge n. 189/2004 "attribuisce alle menzionate Guardie Giurate, con riferimento allo specifico settore concernente la tutela degli animali d'affezione, la qualifica di Polizia Giudiziaria ope legis". In pratica, si ritiene che "assumano la qualità di Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria a seconda delle disposizioni ricevute dall'Autorità Giudiziaria competente".
Questa attribuzione è comunque limitata all'ambito territoriale di riferimento e alla tutela degli animali d'affezione. Per quanto riguarda i compiti operativi, occorre fare riferimento ai singoli provvedimenti di nomina degli operatori. Il Ministero dell'Interno conclude la nota ribadendo la competenza prefettizia per il riconoscimento delle Guardie Volontarie previste dalla Legge n. 189 del 2004.
NazionaleLe norme dello Stato
AVVISO KRONOS N.O.A.-Ai Responsabili Kronos Noa, alle Guardie ambientali Kronos N.O.A. e ai soci Kronos N.O.A.
Oggetto: Disposizione di servizio. prot. n.042 del 11/04/2014
Lo scrivente presidente e comandante responsabile della Kronos N.O.A. Giuseppe La Franca, con la presente dispone che l'utilizzo delle uniformi della Kronos N.O.A. regolarmente approvate dalla Prefettura di Napoli, venga fatto solo ed esclusivamente per ragioni di servizio(vigilanza zoofila-ittica-ambientale) e, dai soli soci/guardie in possesso di regolare decreto di nomina a guardia particolare giurata o di guardia comunale, rilasciata dagli enti competenti, così come riportato dal nostro regolamento nonchè dalla stessa autorizzazione rilasciata dalla Prefettura di Napoli.
Per i soli soci aderenti alla Kronos N.O.A. durante le attività svolte, sarà consentito indossare l'uniforme della Kronos N.o.a. settore di protezione civile, oppure sarà consentito l'utilizzo della divisa per le guardie particolari giurate previo autorizzazione o comunicazione dell'ente che farà richiesta di collaborazione dei nostri soci, oppure indossando sulla stessa corpetto con la scritta Kronos N.O.A. servizio di protezione civile.
Si dispone inoltre che i responsabili di servizio della Kronos N.O.A.sono incaricati a vigilare affinchè le disposizioni impartite dallo scrivente vengano rispettate da tutti i soci della Kronos N.O.A., e di segnalare tempestivamente allo scrivente eventuali violazioni alla presente disposizione commesse dai soci Kronos N.O.A..
Ischia 11 aprile 2014..Il Presidente Giuseppe La Franca
Oggetto: Disposizione di servizio. prot. n.042 del 11/04/2014
Lo scrivente presidente e comandante responsabile della Kronos N.O.A. Giuseppe La Franca, con la presente dispone che l'utilizzo delle uniformi della Kronos N.O.A. regolarmente approvate dalla Prefettura di Napoli, venga fatto solo ed esclusivamente per ragioni di servizio(vigilanza zoofila-ittica-ambientale) e, dai soli soci/guardie in possesso di regolare decreto di nomina a guardia particolare giurata o di guardia comunale, rilasciata dagli enti competenti, così come riportato dal nostro regolamento nonchè dalla stessa autorizzazione rilasciata dalla Prefettura di Napoli.
Per i soli soci aderenti alla Kronos N.O.A. durante le attività svolte, sarà consentito indossare l'uniforme della Kronos N.o.a. settore di protezione civile, oppure sarà consentito l'utilizzo della divisa per le guardie particolari giurate previo autorizzazione o comunicazione dell'ente che farà richiesta di collaborazione dei nostri soci, oppure indossando sulla stessa corpetto con la scritta Kronos N.O.A. servizio di protezione civile.
Si dispone inoltre che i responsabili di servizio della Kronos N.O.A.sono incaricati a vigilare affinchè le disposizioni impartite dallo scrivente vengano rispettate da tutti i soci della Kronos N.O.A., e di segnalare tempestivamente allo scrivente eventuali violazioni alla presente disposizione commesse dai soci Kronos N.O.A..
Ischia 11 aprile 2014..Il Presidente Giuseppe La Franca
AVVISO .KRONOS N.O.A. NUCLEO OPRATIVO AMBIENTALE E DI PROTEZIONE CIVILE ISOLA d’ ISCHIA (Na).ISCRIZIONI ANNO 2014
L’associazione ambientalista e di protezione civile Kronos N.O.A. (Nucleo Operativo Ambientale) di Ischia, aderente alle associazioni ambientaliste Federazione Nazionale Pronatura ed ENGEA entrambi riconosciute con apposito decreto del Ministero dell’Ambiente, comunica che sono aperte le iscrizioni associative per l’Anno 2014.
La Kronos N.O.A. nasce con il solo obbiettivo di occuparsi della difesa dell’ambiente e della salvaguardia degli animali, avvalendosi di propri soci aspiranti guardie che dopo aver effettuato un corso che la stessa associazione organizza e dopo essere risultati idonei allo svolgimento di tale attività vengono nominati guardie ittiche-zoofile-ambientali-comunali, con appositi decreti rilasciati dai vari enti come provincia, prefettura e comuni.
Le guardie decretate prestano il loro servizio su tutta il territorio della provincia di Napoli e sono riconosciute a tutti gli effetti di legge ed esclusivamente nell’espletamento delle proprie funzioni, agenti di polizia amministrativa nonché di polizia giudiziaria ai sensi degli articoli 55 e 57 del c.p.p. .
La Kronos N.O.A. inoltre svolge attività di Protezione Civile e come tale è riconosciuta dalla Regione Campania come associazione di Protezione Civile.
Tali attività vengono espletate per conto della pubblica amministrazione su base volontaria e non remunerata. La necessità della presenza dei soci/guardie e/o operatori di protezione civile della Kronos N.O.A. , nasce dalla volontà di impegno attivo per la conservazione della natura e della biodiversità, per la difesa degli animali e la tutela dell’ambiente specie in un territorio così delicato ed importante come quello di tutta la Campania e in particolar modo dell’isola d’Ischia.
Un impegno volto dalla crescita ed allo sviluppo della coscienza civile a favore degli animali, per un ambiente più a misura d’uomo e per una migliore qualità della vita, in un settore che merita molta più attenzione di quanta ne ha.
Vi invitiamo a visitare il nostro sito http://kronosnoa.weebly.com/ ed ha contattarci all’indirizzo di posta elettronica:kronosnoa@libero.it; cercaci anche su Facebookhttps://www.facebook.com/kronos.noa.7 . --
L’associazione ambientalista e di protezione civile Kronos N.O.A. (Nucleo Operativo Ambientale) di Ischia, aderente alle associazioni ambientaliste Federazione Nazionale Pronatura ed ENGEA entrambi riconosciute con apposito decreto del Ministero dell’Ambiente, comunica che sono aperte le iscrizioni associative per l’Anno 2014.
La Kronos N.O.A. nasce con il solo obbiettivo di occuparsi della difesa dell’ambiente e della salvaguardia degli animali, avvalendosi di propri soci aspiranti guardie che dopo aver effettuato un corso che la stessa associazione organizza e dopo essere risultati idonei allo svolgimento di tale attività vengono nominati guardie ittiche-zoofile-ambientali-comunali, con appositi decreti rilasciati dai vari enti come provincia, prefettura e comuni.
Le guardie decretate prestano il loro servizio su tutta il territorio della provincia di Napoli e sono riconosciute a tutti gli effetti di legge ed esclusivamente nell’espletamento delle proprie funzioni, agenti di polizia amministrativa nonché di polizia giudiziaria ai sensi degli articoli 55 e 57 del c.p.p. .
La Kronos N.O.A. inoltre svolge attività di Protezione Civile e come tale è riconosciuta dalla Regione Campania come associazione di Protezione Civile.
Tali attività vengono espletate per conto della pubblica amministrazione su base volontaria e non remunerata. La necessità della presenza dei soci/guardie e/o operatori di protezione civile della Kronos N.O.A. , nasce dalla volontà di impegno attivo per la conservazione della natura e della biodiversità, per la difesa degli animali e la tutela dell’ambiente specie in un territorio così delicato ed importante come quello di tutta la Campania e in particolar modo dell’isola d’Ischia.
Un impegno volto dalla crescita ed allo sviluppo della coscienza civile a favore degli animali, per un ambiente più a misura d’uomo e per una migliore qualità della vita, in un settore che merita molta più attenzione di quanta ne ha.
Vi invitiamo a visitare il nostro sito http://kronosnoa.weebly.com/ ed ha contattarci all’indirizzo di posta elettronica:kronosnoa@libero.it; cercaci anche su Facebookhttps://www.facebook.com/kronos.noa.7 . --
Il Corpo delle Guardie della Kronos N.o.a. partecipa con profondo dolore al lutto che ha colpito il Presidente Giuseppe La Franca per la scomparsa dell'amata Mamma ed esprimono a lui ed ai familiari le più Sentite Condoglianze.
L'Associazione Kronos N.o.a. partecipa al dolore che ha colpito il Presidente Giuseppe la Franca per la perdita della cara mamma Ines.
Caro Presidente,
a nome mio e del Consiglio direttivo della Federazione nazionale Pro Natura desidero esprimere la più affettuosa partecipazione al grave lutto per la perdita della cara mamma e socia dell'associazione da te presieduta, che da anni fa parte della grande famiglia di Pro Natura, svolgendo una preziosa attività nell'isola d'Ischia.
Con un forte abbraccio ti saluto con viva cordialità.
Mauro Furlani, presidente Federazione nazionale Pro Natura
a nome mio e del Consiglio direttivo della Federazione nazionale Pro Natura desidero esprimere la più affettuosa partecipazione al grave lutto per la perdita della cara mamma e socia dell'associazione da te presieduta, che da anni fa parte della grande famiglia di Pro Natura, svolgendo una preziosa attività nell'isola d'Ischia.
Con un forte abbraccio ti saluto con viva cordialità.
Mauro Furlani, presidente Federazione nazionale Pro Natura
Carissimo Giuseppe, intanto ti dò le più sincere condoglianze per la tua cara perdita a nome mio personale e di Pro Natura Campania. Sono scerto che tutti noi ci auguriamo che ella viva oggi in un mondo migliore e ci segua da lassù.Spero di cuore che le vostre attività continuino anche in suo onore e in suo nome.
Il presidente Pro Natura Campania
Abele De Luca
Avviso Kronos Noa
Con l'approvazione della legge regionale della Campania n. 17/2013 del 23 novembre 2013 le guardie ittiche volontarie delle associazioni ambientaliste nominate guardie giurate dalla Provincia di Napoli non possono svolgere più la vigilanza della pesca.. in attesa dei decreti attuativi..pertanto le guardie ittiche della kronos noa sospendono il servizio di vigilanza sulla pesca.
Continuano il servizio di vigilanza delle guardie zoofile e delle guardie ambientali comunali della Kronos noa sul territorio di competenza.....
Il presidente
Giuseppe La Franca
Continuano il servizio di vigilanza delle guardie zoofile e delle guardie ambientali comunali della Kronos noa sul territorio di competenza.....
Il presidente
Giuseppe La Franca
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Avviso dell’associazione ambientalista Kronos N.O.A.
L’associazione ambientalista Kronos N.O.A. (Nucleo Operativo Ambientale) di Ischia, aderente alle associazioni ambientaliste Federazione Nazionale Pro Natura e Engea, comunica che sono aperte le iscrizioni per l’Anno 2012.
La Kronos N.O.A. nasce con il solo obbiettivo di occuparsi della difesa e la salvaguardia dell’ambiente e degli animali, avvalendosi di propri soci aspiranti guardie che dopo aver effettuato un corso che la stessa associazione organizza e dopo essere risultati idonei allo svolgimento di tale attività vengono nominati guardie ittiche-zoofile-ambientali, con decreti rilasciati da vari enti come Provincia, Prefettura e Comuni. Le guardie decretate nell’espletamento delle proprie funzioni,ai sensi delle normative vigenti rivestiranno la qualifica di agenti di polizia amministrativa nonchè di polizia giudiziaria ai sensi degli articoli 55 e 57 del c.p.p. .
Tale attività verrà espletata per conto della pubblica amministrazione su base volontaria e non remunerata. La necessità della presenza dei soci/guardie della Kronos N.O.A. nasce dalla volontà di impegno attivo per la conservazione della natura e della biodiversità, per la difesa degli animali e la tutela dell’ambiente di un territorio così delicato ed importante come quello di tutta Campania, della provincia di Napoli e soprattutto quello dell’Isola d’Ischia. Un impegno volto dalla crescita ed allo sviluppo della coscienza civile a favore degli animali, per un Ambiente più a misura d’uomo e per una migliore qualità della vita, in un settore che merita molta più attenzione di quante ne ha. Vi invitiamo a visitare il nostro sitohttp://kronosnoa.weebly.com/ e a contattarci all’indirizzo di posta elettronica kronosnoa@libero.it-
La Kronos N.O.A. nasce con il solo obbiettivo di occuparsi della difesa e la salvaguardia dell’ambiente e degli animali, avvalendosi di propri soci aspiranti guardie che dopo aver effettuato un corso che la stessa associazione organizza e dopo essere risultati idonei allo svolgimento di tale attività vengono nominati guardie ittiche-zoofile-ambientali, con decreti rilasciati da vari enti come Provincia, Prefettura e Comuni. Le guardie decretate nell’espletamento delle proprie funzioni,ai sensi delle normative vigenti rivestiranno la qualifica di agenti di polizia amministrativa nonchè di polizia giudiziaria ai sensi degli articoli 55 e 57 del c.p.p. .
Tale attività verrà espletata per conto della pubblica amministrazione su base volontaria e non remunerata. La necessità della presenza dei soci/guardie della Kronos N.O.A. nasce dalla volontà di impegno attivo per la conservazione della natura e della biodiversità, per la difesa degli animali e la tutela dell’ambiente di un territorio così delicato ed importante come quello di tutta Campania, della provincia di Napoli e soprattutto quello dell’Isola d’Ischia. Un impegno volto dalla crescita ed allo sviluppo della coscienza civile a favore degli animali, per un Ambiente più a misura d’uomo e per una migliore qualità della vita, in un settore che merita molta più attenzione di quante ne ha. Vi invitiamo a visitare il nostro sitohttp://kronosnoa.weebly.com/ e a contattarci all’indirizzo di posta elettronica kronosnoa@libero.it-
Intervento delle Guardie Ambientali Comunali della Kronos Noa
Sequestrato Camion in via Cretaio a Casamicciola Terme. L’automezzo era carico di materiali da risulta e residui di rifiuti derivanti dall’attività edilizia ed è stato sorpreso a scaricare, secondo la prima ricostruzione, nel pomeriggio di ieri dalle guardie ambientali della kronos N.O.A. illecitamente in un terreno privato. Dopo la segnalazione sono intervenuti i Carabinieri di Casamicciola diretti dal comandante Di Meglio, la polizia municipale con il m.llo Razzano Alfredo ed ancora il NUCLEO OPERATIVO AMBIENTALE KRONOS diretta dal m.llo c. Conte Mario che hanno scortato il camion oggetto dello sversamento illecito di rifiuti edili.
Il terreno privato dove l’automezzo è stato bloccato questa mattina è stato oggetto di sequestro e di indagine così come il camion utilizzato per il trasporto e lo scarico.
.
Controlli delle Guardie Ambientali Comunali della Kronos Noa
Continuano i controlli sul territorio di Casamicciola T. delle guardie comunali della kronos N.O.A., le guardie del nucleo operativo ambientale dirette dal magg. kronos N.O.A. Giuseppe La Franca e coordinate dal mar.llo c. kronos N.O.A. Conte Mario, nei giorni scorsi hanno effettuato dei contolli a tappeto su tutti gli stabilimanti balneari del comune di Casamicciola Terme al fine di verificare che i gestori effettuassro la raccolta differenziata dei rifiuti, riscontrando in buona parte un ottimo operato da parte di quest’ultimi i quali si son attrezzati con vari contenitori proprio per migliorare la raccola differenziata.
Ma non si sono limitati solo ai contolli degli stabilimenti balneari infatti le guardie comunali del N.O.A. si sono portate nei vari rioni di Casamicciola dove stazionano le centraline per la raccolta dei rifiuti e hanno seguito passo passo come la cittadinanza differenziasse i rifiuti e se rispettasse gli orari di conferimento, e’ stata fatta anche molta informazione ai cittadini per aiutarli a capire meglio come differenziare i rifiuti.
nei prossimi giorni i controlli verranno allargati anche ad alcune strutture alberghiere.
Le guardie comunali del N.O.A. stanno effettuando anche un attività di monitoraggio sui nostri boschi per scongiurare ancora eventuali incendi.
e sopratutto veranno organizzati dei pattugliamenti sulla zona del creatio dove ancora oggi ignoti abbandonano rifiuti di tutte le specie soprattutto ingombranti.
Ma non si sono limitati solo ai contolli degli stabilimenti balneari infatti le guardie comunali del N.O.A. si sono portate nei vari rioni di Casamicciola dove stazionano le centraline per la raccolta dei rifiuti e hanno seguito passo passo come la cittadinanza differenziasse i rifiuti e se rispettasse gli orari di conferimento, e’ stata fatta anche molta informazione ai cittadini per aiutarli a capire meglio come differenziare i rifiuti.
nei prossimi giorni i controlli verranno allargati anche ad alcune strutture alberghiere.
Le guardie comunali del N.O.A. stanno effettuando anche un attività di monitoraggio sui nostri boschi per scongiurare ancora eventuali incendi.
e sopratutto veranno organizzati dei pattugliamenti sulla zona del creatio dove ancora oggi ignoti abbandonano rifiuti di tutte le specie soprattutto ingombranti.
Operazione ambientale della Kronos Noa a Casamicciola
Si amplifica l’ipotesi di reato a carico del Privato sorpreso a scaricare materiali da risulta in un terreno nella zona del Cretajo. In un primo momento nel pomeriggio di venerdì era stato sequestrato solo un camion. L’automezzo era carico di materiali da risulta e residui di rifiuti derivanti dall’attività edilizia ed è stato sorpreso a scaricare, secondo la prima ricostruzione, nel pomeriggio di venerdì (dalle guardie ambientali della kronos N.O.A.) illecitamente in un terreno privato. Dopo la segnalazione sono intervenuti i Carabinieri di Casamicciola diretti dal comandante Di Meglio, la polizia municipale con il m.llo Razzano Alfredo ed ancora il NUCLEO OPERATIVO AMBIENTALE KRONOS diretta dal m.llo c. Conte Mario che hanno scortato il camion oggetto dello sversamento illecito di rifiuti edili.
Il terreno privato dove l’automezzo è stato bloccato è stato oggetto di sequestro e di indagine così come il camion utilizzato per il trasporto e lo scarico. L’area interessata dagli sversamenti illeciti di rifiuti prevalentemente edili è di circa 36mila metri, e comprende sia il comune di Barano sia quello di Casamicciola. La zona del vecchio frantoio per intedenrci al confine con la nota cava della munezza dove ora domina la vallata anche l’area ecologica AMCa.
Secondo gli agenti, dai sopralluoghi effettuati, gli sversamenti sono stati fatti anche all’interno dell’aveo naturale che raccoglie le acque piovane che parte dalla zona in questione e arriva a valle del comune di Casamicciola. Serio per gli esperti il rischio idreogeologico collegato.
Secondo indiscrezioni trapelate questi sversamenti da quello che si è potuto valutare vanno avanti da moltissimo tempo se non da anni. Il camion colto in fragranza di reato non era autorizzato a tale tipo di trasporto e al momento del controllo è risultato essere sprovvisto anche di polizza assicurativa”. Per il reato contestato loro, l’autista del mezzo e il titolare della ditta edile, sono stati deferiti all’autoritaà giudiziaria, mentre il mezzo è’ stato sottoposto a sequestro dalle guardie ambientali della kronos N.O.A. unitamente ai carabinieri della stazione di Casamicciola e dalla polizia Municipale di Casamicciola.
Per i proprietari del fondo si profilano tempi duri e grossi guai all’orizzonte. Tutta l’operazione è stata svolta dalle guardie ambientali comunali della kronos N.O.A. decretate dal comune di Casamicciola, dirette dal comandante della Kronos N.O.A. Giuseppe la Franca in collaborazione con la stazione dei Carabinieri di Casamicciola terme diretta dal luogotenente Arcangelo Di Meglio e dalla polizia Municipale di Casamicciola Terme con il M.llo Razzano Alfredo e l’ag. Di Costanzo Luigi.
Nei prossimi giorni si capirà l’evolversi della situazione.
Piu specificamente, le guardie della kronos N.O.A. che hanno preso parte atutte le attività di questi giorni, sono le seguenti m.llo Kronos N.O.A. Conte Mario, App. Kronos N.O.A. Turiello Isabelle, App. Kronos N.O.A. Castagna Antonio, Ag scelto Della Confusione Castaldi Kewin, Cisternas Navarro Josè Francisco. Grande collaborazione e coordinazione tra i corpi intervenuti. L‘auspicio è che le forze di PG intervenute nel privato agiscano con altrettanta solerzia anche con il pubblico, vedi alveo della Lava dove per i lavori comunali sul suolo privato in via Tresta si è sversato ampiamente alla bocca dell’alveo di Via Pio Monte. Senza contare i limiti stessi della chiacchieratissima area ecologica AMCa, vedere per credere.
Il terreno privato dove l’automezzo è stato bloccato è stato oggetto di sequestro e di indagine così come il camion utilizzato per il trasporto e lo scarico. L’area interessata dagli sversamenti illeciti di rifiuti prevalentemente edili è di circa 36mila metri, e comprende sia il comune di Barano sia quello di Casamicciola. La zona del vecchio frantoio per intedenrci al confine con la nota cava della munezza dove ora domina la vallata anche l’area ecologica AMCa.
Secondo gli agenti, dai sopralluoghi effettuati, gli sversamenti sono stati fatti anche all’interno dell’aveo naturale che raccoglie le acque piovane che parte dalla zona in questione e arriva a valle del comune di Casamicciola. Serio per gli esperti il rischio idreogeologico collegato.
Secondo indiscrezioni trapelate questi sversamenti da quello che si è potuto valutare vanno avanti da moltissimo tempo se non da anni. Il camion colto in fragranza di reato non era autorizzato a tale tipo di trasporto e al momento del controllo è risultato essere sprovvisto anche di polizza assicurativa”. Per il reato contestato loro, l’autista del mezzo e il titolare della ditta edile, sono stati deferiti all’autoritaà giudiziaria, mentre il mezzo è’ stato sottoposto a sequestro dalle guardie ambientali della kronos N.O.A. unitamente ai carabinieri della stazione di Casamicciola e dalla polizia Municipale di Casamicciola.
Per i proprietari del fondo si profilano tempi duri e grossi guai all’orizzonte. Tutta l’operazione è stata svolta dalle guardie ambientali comunali della kronos N.O.A. decretate dal comune di Casamicciola, dirette dal comandante della Kronos N.O.A. Giuseppe la Franca in collaborazione con la stazione dei Carabinieri di Casamicciola terme diretta dal luogotenente Arcangelo Di Meglio e dalla polizia Municipale di Casamicciola Terme con il M.llo Razzano Alfredo e l’ag. Di Costanzo Luigi.
Nei prossimi giorni si capirà l’evolversi della situazione.
Piu specificamente, le guardie della kronos N.O.A. che hanno preso parte atutte le attività di questi giorni, sono le seguenti m.llo Kronos N.O.A. Conte Mario, App. Kronos N.O.A. Turiello Isabelle, App. Kronos N.O.A. Castagna Antonio, Ag scelto Della Confusione Castaldi Kewin, Cisternas Navarro Josè Francisco. Grande collaborazione e coordinazione tra i corpi intervenuti. L‘auspicio è che le forze di PG intervenute nel privato agiscano con altrettanta solerzia anche con il pubblico, vedi alveo della Lava dove per i lavori comunali sul suolo privato in via Tresta si è sversato ampiamente alla bocca dell’alveo di Via Pio Monte. Senza contare i limiti stessi della chiacchieratissima area ecologica AMCa, vedere per credere.
Atto vandalico sull'auto di servizio della Kronos Noa.
.La vettura di servizio della Kronos Noa di Ischia, le guardie ambientali che operano sul territorio isolano è stata oggetto di atti vandalici nel corso della notte. Ignoti hanno squarciato le gomme della vettura, l’unica in dotazione ai volontari, in via Acquedotto ad Ischia, mentre si trovava parcheggiata sotto l’abitazione di uno degli operatori ambientali. In merito è stata sporta formale denuncia ai Carabinieri che dovranno far chiarezza sulla vicenda.
Casamicciola Terme- Nuova Ordinanza Sindacale sugli animali .
Tutti i proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani presenti sul territorio comunale devono provvedere, immediatamente e comunque entro 60 giorni dalla nascita o possesso del cane, all’iscrizione degli stessi all’anagrafe canina istituita presso la locale ASL ed alla microchippatura degli stessi secondo le vigenti disposizioni di legge.Al contrario si può incorrere nel reato di “abbandono di animali” di cui all’art. 727 c.p. e pertanto alle sanzioni di legge, tutti i proprietari che non custodiscono il proprio cane in circoscritta alla proprietà privata in maniera tale da impedirne il vagare per le strade che, ovvero non utilizzano il guinzaglio per il trasporto del cane. I soggetti inadempienti; oltrechè ad essere sanzionati nelle misure:di legge, saranno ritenuti responsabili dei danni che si dovessero verificare a carico delle persone e/o dei beni mobili ed ili, conseguenti all’abbandono degli animali di proprietà; registrazione viene effettuata gratuitamente presso la sede dell’ASL veterinaria; entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente ordinanza il comune procederà ad un generale della popolazione canina in ambito comunale, avvalendosi delle guardie comunali zoofile del Kronos NOA, anche con I’eventuale supporto delle animaliste e protezioniste locali regolarmente iscritte nell’apposito albo istituito Regione Campania che si rendano disponibili a titolo di volontariato gratuito e, se io, con I’ausilio dei servizi veterinari dell’ASL;
SANZIONI
Chiunque ometta di iscrivere il proprio cane all’anagrafe canina o ometta di sottoporlo a è punito con le sanzioni amministrative previste dall’art. 17 della L.R. n. 16 del 24t11/2001 Chiunque non custodisca il proprio cane maniera circoscritta alla proprietà privata in maniera tale da impedime il vagare per le strade pubbliche, owero non ulilizzi il guinzaglio per il trasporto del cane è punito con una sanzione da € 50,00 a Euro 500,00 salvo che il fatîo non costituisca piir grave reato.
SANZIONI
Chiunque ometta di iscrivere il proprio cane all’anagrafe canina o ometta di sottoporlo a è punito con le sanzioni amministrative previste dall’art. 17 della L.R. n. 16 del 24t11/2001 Chiunque non custodisca il proprio cane maniera circoscritta alla proprietà privata in maniera tale da impedime il vagare per le strade pubbliche, owero non ulilizzi il guinzaglio per il trasporto del cane è punito con una sanzione da € 50,00 a Euro 500,00 salvo che il fatîo non costituisca piir grave reato.
Altre 3 Guardie Zoofile per la Kronos N.O.A.
ARRIVANO ALTRE GUARDIE ZOOFILE DEL N.O.A. KRONOS. NEI GIORNI SCORSI ALTRE 3 GUARDIE DEL N.O.A. KRONOS DELL'ISOLA D'ISCHIA HANNO PRESTATO GIURAMENTO DAVANTI AL PREFETTO DI NAPOLI COME GUARDIE ZOOFILE. I TRE AGENTI ANDRANNO A RAFFORZARE IL CORPO DELLE GUARDIE ITTICHE ZOOFILE AMBIENTALI DEL N.O.A. KRONOS GIA' OPERANTE SU TUTTA LA PROVINCIA DI NAPOLI A TUTELA E SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E DEGLI ANIMALI. AUGURI DAL PRESIDENTE E DA TUTTI I SOCI DEL N.O.A. KRONOS.
RICORDIAMO CHI SONO GUARDIE ZOOFILE:La guardia zoofila volontaria, riconosciuta ai sensi dell'art. 6, c.2 della 189/04 riveste, nell'esercizio delle sue funzioni, la qualità di pubblico ufficiale, e svolge funzioni di polizia giudiziaria.Occorre però chiarire la differenza tra funzioni e qualifica di polizia giudiziaria. Le funzioni sono temporanee ed esse vengono svolte quando la guardia giurata volontaria, nell'esercizio delle sue funzioni, si trova in presenza di un reato. Tali funzioni cessano con l'espletamento delle attività e degli atti necessari ad accertare il reato. La qualifica è, invece, permanente ed è data a quei soggetti che in modo continuo svolgono attività di polizia. La qualifica è condizione permanente e va oltre l'orario di servizio e il configurarsi di reati.L'attività di polizia giudiziaria delle guardie volontarie, può essere ripartita in attività preparatoria,diretta all'acquisizione della notitia criminis e alla relativa comunicazione all'Autorità competente;sussidiaria, finalizzata alla conservazione dello stato dei luoghi e delle cose; sostitutiva, quandoè esercitata in via d'urgenza con uso dei poteri autoritativi, o diretti al sequestro penale di cosee/o animali.Ma vediamo in concreto quali sono questi compiti. Nell'esercizio delle sue funzioni, la guardia zoofila volontaria, in quanto pubblico ufficiale incaricato di accertare determinati reati e illecitiamministrativi, può legittimamente chiedere i documenti di riconoscimento ad una persona che permotivi di servizio è opportuno identificare (il proprietario del cane non tatuato, colui che ha abbandonatoun gatto, ecc.); può e deve procedere alla stesura dei relativi atti e verbali, e può adottaretutte quelle procedure ritenute idonee per far osservare la normativa di propria competenza (adesempio, intimare al proprietario di togliere il cane da una oggettiva e concreta detenzione di estremacattività, chiedere l'intervento del Servizio Veterinario per quanto di competenza, ecc.).Mi piace · Non mi piace · · Condividi
RICORDIAMO CHI SONO GUARDIE ZOOFILE:La guardia zoofila volontaria, riconosciuta ai sensi dell'art. 6, c.2 della 189/04 riveste, nell'esercizio delle sue funzioni, la qualità di pubblico ufficiale, e svolge funzioni di polizia giudiziaria.Occorre però chiarire la differenza tra funzioni e qualifica di polizia giudiziaria. Le funzioni sono temporanee ed esse vengono svolte quando la guardia giurata volontaria, nell'esercizio delle sue funzioni, si trova in presenza di un reato. Tali funzioni cessano con l'espletamento delle attività e degli atti necessari ad accertare il reato. La qualifica è, invece, permanente ed è data a quei soggetti che in modo continuo svolgono attività di polizia. La qualifica è condizione permanente e va oltre l'orario di servizio e il configurarsi di reati.L'attività di polizia giudiziaria delle guardie volontarie, può essere ripartita in attività preparatoria,diretta all'acquisizione della notitia criminis e alla relativa comunicazione all'Autorità competente;sussidiaria, finalizzata alla conservazione dello stato dei luoghi e delle cose; sostitutiva, quandoè esercitata in via d'urgenza con uso dei poteri autoritativi, o diretti al sequestro penale di cosee/o animali.Ma vediamo in concreto quali sono questi compiti. Nell'esercizio delle sue funzioni, la guardia zoofila volontaria, in quanto pubblico ufficiale incaricato di accertare determinati reati e illecitiamministrativi, può legittimamente chiedere i documenti di riconoscimento ad una persona che permotivi di servizio è opportuno identificare (il proprietario del cane non tatuato, colui che ha abbandonatoun gatto, ecc.); può e deve procedere alla stesura dei relativi atti e verbali, e può adottaretutte quelle procedure ritenute idonee per far osservare la normativa di propria competenza (adesempio, intimare al proprietario di togliere il cane da una oggettiva e concreta detenzione di estremacattività, chiedere l'intervento del Servizio Veterinario per quanto di competenza, ecc.).Mi piace · Non mi piace · · Condividi

AVVISO
Siamo in attesa del rilascio delle autorizzazioni amministrative per il cambio della divisa sociale della Kronos N.o.a. Assomare Ambiente e del rilascio dei decreti di guardie zoofile per i nostri associati...pertanto le guardie volontarie dell'associazione Kronos N.o.a. sospendono il servizio di vigilanza sulla pesca e sulla vigilanza zoofila
Continuano il servizio di vigilanza delle guardie volontarie ambientali comunali della Kronos noa sul territorio di competenza.....
Il presidente
Giuseppe La Franca
Siamo in attesa del rilascio delle autorizzazioni amministrative per il cambio della divisa sociale della Kronos N.o.a. Assomare Ambiente e del rilascio dei decreti di guardie zoofile per i nostri associati...pertanto le guardie volontarie dell'associazione Kronos N.o.a. sospendono il servizio di vigilanza sulla pesca e sulla vigilanza zoofila
Continuano il servizio di vigilanza delle guardie volontarie ambientali comunali della Kronos noa sul territorio di competenza.....
Il presidente
Giuseppe La Franca
AVVISO
FORIO: PARTE LA LINEA DURA CONTRO I REATI AMBIENTALI.
FORIO – Riprendono le attività di vigilanza del territorio da parte delle
guardie ambientali, chiamate a controllare il rispetto delle normative in
materia di tutela dell’ ambiente e degli animali.
Nei giorni scorsi un gruppo di 15 agenti appartenenti al nucleo operativo
Kronos N.O.A. ha prestato giuramento presso la sede comunale di Forio alla
presenza del Vice Sindaco Gianni Mattera. Le guardie ittiche zoofile venatorie
ambientali, dotate di poteri di polizia giudiziaria in ambito locale a seguito
di decreto sindacale, svolgeranno tra le altre cose funzioni di controllo del
territorio per verificare il rispetto dell'ordinanza in vigore che regolamenta
la raccolta differenziata.
Negli ultimi tempi, infatti, non si è arrestata la diffusa abitudine di
gettare in strada rifiuti a qualsiasi orario e senza alcun giudizio: nonostante
il servizio di raccolta termini in mattinata, è prassi consolidata che in
alcuni punti – già individuati dalle forze del'ordine – si verifichi uno
sversamento continuo che rende vani tutti gli sforzi per mantenere il paese in
condizioni decorose.
Gli agenti, che ai sensi degli art. 55 e 57 c.p.p. avranno in servizio
funzioni di polizia giudiziaria nonché di polizia amministrativa, svolgeranno
la loro attività sia in divisa che in abiti civili e saranno riconoscibili in
quest'ultimo caso tramite tesserini e placche di riconoscimento.
Kronos N.O.A.: corso per Guardie ittico-zoofile.
L’ Associazione ambientalista Kronos N.O.A. (Nucleo Operativo Ambientale)- organizza un corso di formazione per guardie particolari giurate (ai sensi del Testo Unico di Pubblica Sicurezza) addette alla vigilanza eco-zoofila.
Alla Guardia ittico-zoofila è attribuito il compito di informazione, vigilanza e intervento per la tutela degli animali , dell'ambiente e della pesca. Le Guardie Particolari Giurate volontarie della Kronos N.O.A. (Nucleo Operativo Ambientale) rivestono la qualifica di Pubblici Ufficiali, Agenti di Polizia Amministrativa e, nei casi previsti, di Agenti di Polizia Giudiziaria. L’attività di Guardia volontaria non è retribuita e non dà diritto a nessun rimborso spese, dovrà essere svolta secondo le leggi vigenti e nel rispetto delle disposizioni regolamentari previste.
Lo svolgimento degli eventuali servizi di vigilanza si configura come attività di volontariato gratuita che non costituisce nessun tipo di rapporto di lavoro.
Programma
Gli argomenti tecnici e giuridici trattati nel Corso prevedono: Normativa G.P.G. - Attività di Vigilanza; Verbali Amministrativi/L.689/81 - Normativa veterinaria;Randagismo; Attività di P.G. - Legge 189/Maltrattamento; Legislazione Tutela Ambientale; Legislazione Ittico – Venatoria.
Il Corso rappresenta un primo step di formazione generale non esaustivo; per coloro che supereranno con profitto l’esame finale saranno individuati ulteriori e più approfonditi moduli formativi e di aggiornamento a cura di Kronos, anche attraverso l’affiancamento alle Guardie volontarie già in servizio presso le Associazioni medesime.
Domanda di ammissione
Il corso, è indirizzato a tutti i cittadini maggiorenni e in possesso della licenza della scuola dell'obbligo. Non potranno iscriversi coloro i quali utilizzano animali a scopo di lucro; coloro che abbiano riportato condanne per reati in materia di tutela degli animali o dell’ambiente ovvero risultino avere procedimenti penali gravi in corso; coloro che svolgono attività che possano essere in contrasto con le finalità statutarie dell’ Associazione ambientalista Kronos Noa o che, ad insindacabile giudizio delle stesse, non siano comunque ritenuti idonei.
Avranno precedenza gli iscritti all’ Associazione Kronos Noa; gli iscritti ad altri Enti animalisti/ambientalisti riconosciuti; coloro che già svolgono attività di volontariato o protezione civile in organismi riconosciuti; i cittadini che hanno già svolto, o svolgano, servizio nelle Forze di Polizia ovvero in Enti Pubblici con specifica competenza in materia di tutela degli animali o dell’ambiente.
Il corso si svolgerà a Napoli presso le sede operativa della Kronos Noa e a Ischia, suddiviso in 6 incontri per un totale di 36 ore (max 6 ore di assenza); è previsto un esame finale con tests e colloquio orale ed una prova pratica sul campo. A tutti i corsisti verrà rilasciato un certificato di frequenza e, a coloro i quali sosterranno con profitto l’esame finale, anche l’attestato di superamento. La partecipazione al corso non comporta automaticamente il conseguimento dei decreti di nomina a G.P.G dalla Prefettura e dalla Provincia.
Come e dove iscriversi al corso
II modulo di iscrizione, il calendario delle lezioni e tutte le altre informazioni saranno reperibili,nei prossimi giorni, presso il sito web della Kronos Noa http://kronosnoa.weebly.com o via e-mail agli indirizzi kronosischia@libero.it; kronosnoa@libero.it .
Il Presidente
Giuseppe La Franca
FORIO: PARTE LA LINEA DURA CONTRO I REATI AMBIENTALI.
FORIO – Riprendono le attività di vigilanza del territorio da parte delle
guardie ambientali, chiamate a controllare il rispetto delle normative in
materia di tutela dell’ ambiente e degli animali.
Nei giorni scorsi un gruppo di 15 agenti appartenenti al nucleo operativo
Kronos N.O.A. ha prestato giuramento presso la sede comunale di Forio alla
presenza del Vice Sindaco Gianni Mattera. Le guardie ittiche zoofile venatorie
ambientali, dotate di poteri di polizia giudiziaria in ambito locale a seguito
di decreto sindacale, svolgeranno tra le altre cose funzioni di controllo del
territorio per verificare il rispetto dell'ordinanza in vigore che regolamenta
la raccolta differenziata.
Negli ultimi tempi, infatti, non si è arrestata la diffusa abitudine di
gettare in strada rifiuti a qualsiasi orario e senza alcun giudizio: nonostante
il servizio di raccolta termini in mattinata, è prassi consolidata che in
alcuni punti – già individuati dalle forze del'ordine – si verifichi uno
sversamento continuo che rende vani tutti gli sforzi per mantenere il paese in
condizioni decorose.
Gli agenti, che ai sensi degli art. 55 e 57 c.p.p. avranno in servizio
funzioni di polizia giudiziaria nonché di polizia amministrativa, svolgeranno
la loro attività sia in divisa che in abiti civili e saranno riconoscibili in
quest'ultimo caso tramite tesserini e placche di riconoscimento.
Kronos N.O.A.: corso per Guardie ittico-zoofile.
L’ Associazione ambientalista Kronos N.O.A. (Nucleo Operativo Ambientale)- organizza un corso di formazione per guardie particolari giurate (ai sensi del Testo Unico di Pubblica Sicurezza) addette alla vigilanza eco-zoofila.
Alla Guardia ittico-zoofila è attribuito il compito di informazione, vigilanza e intervento per la tutela degli animali , dell'ambiente e della pesca. Le Guardie Particolari Giurate volontarie della Kronos N.O.A. (Nucleo Operativo Ambientale) rivestono la qualifica di Pubblici Ufficiali, Agenti di Polizia Amministrativa e, nei casi previsti, di Agenti di Polizia Giudiziaria. L’attività di Guardia volontaria non è retribuita e non dà diritto a nessun rimborso spese, dovrà essere svolta secondo le leggi vigenti e nel rispetto delle disposizioni regolamentari previste.
Lo svolgimento degli eventuali servizi di vigilanza si configura come attività di volontariato gratuita che non costituisce nessun tipo di rapporto di lavoro.
Programma
Gli argomenti tecnici e giuridici trattati nel Corso prevedono: Normativa G.P.G. - Attività di Vigilanza; Verbali Amministrativi/L.689/81 - Normativa veterinaria;Randagismo; Attività di P.G. - Legge 189/Maltrattamento; Legislazione Tutela Ambientale; Legislazione Ittico – Venatoria.
Il Corso rappresenta un primo step di formazione generale non esaustivo; per coloro che supereranno con profitto l’esame finale saranno individuati ulteriori e più approfonditi moduli formativi e di aggiornamento a cura di Kronos, anche attraverso l’affiancamento alle Guardie volontarie già in servizio presso le Associazioni medesime.
Domanda di ammissione
Il corso, è indirizzato a tutti i cittadini maggiorenni e in possesso della licenza della scuola dell'obbligo. Non potranno iscriversi coloro i quali utilizzano animali a scopo di lucro; coloro che abbiano riportato condanne per reati in materia di tutela degli animali o dell’ambiente ovvero risultino avere procedimenti penali gravi in corso; coloro che svolgono attività che possano essere in contrasto con le finalità statutarie dell’ Associazione ambientalista Kronos Noa o che, ad insindacabile giudizio delle stesse, non siano comunque ritenuti idonei.
Avranno precedenza gli iscritti all’ Associazione Kronos Noa; gli iscritti ad altri Enti animalisti/ambientalisti riconosciuti; coloro che già svolgono attività di volontariato o protezione civile in organismi riconosciuti; i cittadini che hanno già svolto, o svolgano, servizio nelle Forze di Polizia ovvero in Enti Pubblici con specifica competenza in materia di tutela degli animali o dell’ambiente.
Il corso si svolgerà a Napoli presso le sede operativa della Kronos Noa e a Ischia, suddiviso in 6 incontri per un totale di 36 ore (max 6 ore di assenza); è previsto un esame finale con tests e colloquio orale ed una prova pratica sul campo. A tutti i corsisti verrà rilasciato un certificato di frequenza e, a coloro i quali sosterranno con profitto l’esame finale, anche l’attestato di superamento. La partecipazione al corso non comporta automaticamente il conseguimento dei decreti di nomina a G.P.G dalla Prefettura e dalla Provincia.
Come e dove iscriversi al corso
II modulo di iscrizione, il calendario delle lezioni e tutte le altre informazioni saranno reperibili,nei prossimi giorni, presso il sito web della Kronos Noa http://kronosnoa.weebly.com o via e-mail agli indirizzi kronosischia@libero.it; kronosnoa@libero.it .
Il Presidente
Giuseppe La Franca

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I “poteri” delle guardie particolari giurate – Guardie Zoofile
Il servizio cui sono destinate le guardie giurate è normalmente scritto sul decreto di nomina e/o stabilito dalla legge e dai regolamenti e nello specifico riguarda la protezione degli animali e la tutela del patrimonio zootecnico.
I verbali redatti dalle guardie giurate, quali pubblici ufficiali, hanno forza di atto pubblico e costituiscono prova in giudizio fino a querela di falso. Ciò significa che quanto affermato dalla guardia (che è un Pubblico Ufficiale) nel verbale (per fatti accaduti alla sua presenza, acquisiti per percezione diretta e non per valutazioni o impressioni personali) è vero fino a prova contraria e ciò costituisce prova in giudizio.
Quest’ultimo aspetto determina quello che giuridicamente si può definire “potere certificativo” attribuito alle guardie giurate. Ciò discende dalla condizione per cui le guardie giurate in genere sono considerate, ai sensi dell’articolo 357 CP, pubblici ufficiali.
La recente Legge 20 luglio 2004 n. 189, oltre che modificare l’impianto normativo e sanzionatorio afferente agli atti di maltrattamento degli animali, attribuisce alle guardie giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute le funzioni e le qualifiche di Polizia Giudiziaria con riferimento all’applicazione di tutte le leggi a protezione degli animali d’affezione e potranno (dovranno) continuare ad occuparsi della protezione di tutti gli animali e della tutela del patrimonio zootecnico nella loro qualità di guardie giurate e dunque di pubblici ufficiali ed agenti di polizia amministrativa.
Il Codice di Procedura Penale nell'Articolo 57 Comma 3 stabilisce che le Guardie Zoofile con potere decisionale ed incarichi di Responsabilità possono rivestire limitatamente al servizio a cui sono destinate funzioni di Ufficiali di Polizia Giudiziaria, oltre che a quelle di Agenti di Polizia Giudiziaria in essere a tutte le Guardie Zoofile.
Ricordiamo che la Polizia Giudiziaria è quella branca di polizia che si occupa dei reati di iniziativa o su disposizione della Procura della Repubblica di appartenenza.

Guardie Kronos Noa con il Presidente La Franca Giuseppe

Guardie Kronos
Art. 177. Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di
polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze (a).
1. L'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i
veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione
visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli e
motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e di protezione civile
come individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su proposta
del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, a quelli del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club
alpino italiano, nonché degli organismi equivalenti, esistenti nella regione
Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, a quelli delle
autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi,
solo per l'espletamento di servizi urgenti di istituto. I predetti veicoli
assimilati devono avere ottenuto il riconoscimento di idoneità al servizio da
parte del Dipartimento per i trasporti terrestri.«L’uso dei predetti
dispositivi è altresì consentito ai conducenti delle autoambulanze, dei mezzi
di soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, nell’
espletamento dei servizi urgenti di istituto, individuati con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo decreto sono
disciplinate le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi
condizioni di salute può essere considerato in stato di necessità, anche se
effettuato da privati, nonché la documentazione che deve essere esibita,
eventualmente successivamente all’atto di controllo da parte delle autorità di
polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1».(1) Agli incroci regolati,
gli agenti del traffico provvederanno a concedere immediatamente la via libera
ai veicoli suddetti (1).
2. I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell'espletamento di servizi
urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico
supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante
blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni
relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le
norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti
del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e
diligenza.
3. Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al comma 1, o
sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla prima, appena udito il
segnale acustico supplementare di allarme, ha l'obbligo di lasciare libero il
passo e, se necessario, di fermarsi. È vietato seguire da presso tali veicoli
avvantaggiandosi nella progressione di marcia.
4. Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa uso dei dispositivi
supplementari ivi indicati è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da € 78 a € 311.
5. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 38 a € 155 (2).
--------------
(a) Rubrica così modificata dal dall'art. 8, c. 5, D.L. 6 novembre 2008, n.
172 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210. Per il
riconoscimento dell'idonietà degli autoveicoli destinati al trasporto di plasma
ed organi vedi il Decr. 9 settembre 2008.
(1) Comma così modificato dal comma 5 dell'art. 8, D.L. 6 novembre 2008, n.
172. Successivamente il comma è stato così modificato 31, c. 1, legge 29
luglio 2010, n. 120.
(2) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 93, D.
Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
Note:
Circ. Min. interno 12 agosto 2010 Prot.300/Al/11310/10/101/3/3/9 - Legge 29
luglio 2010, n.120, recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale".
Modifiche al Codice della Strada, in vigore dal 13 agosto 2010.
25. Interventi in materia di mezzi di soccorso per animali e di Incidenti con
danni ad animali - Artt. 177 e 189 C.d.S.
Con la modifica apportata all'art. 177 C.d.S e l'integrazione all'art. 189 C.d.
S. si equiparano di fatto aIle autoambulanze anche i veicoli attrezzati per il
soccorso di animali o ai servizi di vigilanza zoo fila e si estende I'esimente
conseguente al trasporto in condizioni di necessita, a quello dovuto al
trasporto di animali in gravi condizioni di salute.
E stato, inoltre, introdotto l'obbligo per I'utente della strada, in caso di
incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a
uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, di fermarsi e di porre in
atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli
animali che abbiano subito il danno. Le ipotesi di violazione sono punite con
sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 9-bis dell' art. 189 C.d.S.
In conseguenza delle predette disposizioni, nell' espletamento di attivita di
recupero di animali 0 durante i servizi di vigilanza in zoofila i veicoli
specificamente attrezzati in questione potranno far uso dei dispositivi
supplementari acustici e visivi.
TUTELA AMBIENTE ED ANIMALI : QUESTION TIME SU VARI ASPETTI SPECIFICI
A cura di autori vari
Scarichi domestici e regime autorizzatorio
Domanda: E' corretta l'interpretazione (di diversi Enti), secondo alla quale gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie si intendono comunque autorizzate per il fatto di essere sempre ammessi...secondo il comma 4, art.45 del d.lgs 152/99? Se si, lo stesso vale anche per scarichi di acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche?
Risposta (a cura del Dott. Gianfranco Amendola): l'art. 45, comma 4 (e il 33, comma 2) non consente dubbi, e probabilmente esso riguarda anche le acque domestiche assimilate (<<ai fini proprio della disciplina degli scarichi e dell' autorizzazione>> ex art. 28, comma 7). Quindi, in deroga espressa alla regola generale dell'art. 45, comma 1, per questi scarichi in fogna non ci vuole autorizzazione preventiva anche se, ovviamente, dovrà essere richiesto e ottenuto l'allaccio in fogna. Era così già con la legge Merli.
Ordinanza rimozione rifiuti: di chi è la competenza?
DOMANDA: In forza dell'art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 22/1997 il sindaco, con propria ordinanza, dispone lo sgombero di rifiuti abbandonati sul suolo. Alla luce del D.Lgs. n. 267/2000, art. 107, oggi la competenza deve intendersi del dirigente e non più del sindaco? Inoltre, il termine "ordinanza" di cui all'art. 14 del decreto Ronchi dev intendersi oggi "diffida" (cfr. art. 107 D.Lgs. 267/2000) e, semmai, successivamente - qualora il trasgressore non rimuova i rifiuti abbandonati di cui sopra- il Comune adotterà "ordinanza" nei confronti di un soggetto terzo -scelto dall'amministrazione- per far rimuovere d'ufficio i rifiuti? In buona sostanza, ad un convegno un avvocato disse che in prima istanza, come nella fattispecie rappresentata, si adotta sempre un provvedimento che si chiama "diffida" rivolto al soggetto che non ha osservato la legge e in seconda istanza si adotta un provvedimento che si chiama "ordinanza" per eseguire d'ufficio ciò che il trasgressore non ha adempiuto.
Risposta (a cura dell’Avv. Daniele Carissimi):L'art. 107 del D.lgs. 267/00 ha ridistribuito le competenze originariamente convogliate nella figura del sindaco. Il dirigente è, secondo la normativa attuale, l'esponente dell'amministrazione sui cui ricadono le maggiori responsabilità tra cui, senz'altro, si devono annoverare quelle in ordine all'adozione dei provvedimenti in materia di rifiuti. Per quanto riguarda il provvedimento "diffida" appartiene alla categoria dei "provvedimenti ablatori" che come tali incide sulla sfera giuridica del privato privandolo di un diritto o di una facoltà. Essa diffida consiste nel formale avvertimento dell'amministrazione rivolto al privato ad osservare un obbligo che trova il proprio fondamento in altro provvedimento o nella legge.
Il potere di ordinanza è, invece, esercitabile nelle situazioni di necessità ed urgenza, è caratterizzato dal fatto che la legge non predetermina in modo compiuto il contenuto della statuizione in cui il potere può concretarsi, oppure ancora consente all'amministrazione stessa si esercitare un potere tipico in presenza di situazioni diverse da quelle previste in via ordinaria o seguendo procedure differenti.ritengo di rispondere affermativamente alla domanda ritenendo l'ordinanza di cui all'art. 14 d.lgs. 27/1997 sostituita dalla diffida per due ordini di motivi: in primo luogo poichè il medesimo art. 107 TUEELL non prevede questo tipo di provvedimento tra quelli di competenza dei dirigenti ed, in secondo luogo, poichè le medesime ordinanze, così come descritte, sembrano assolvere ad una funzione che va oltre quelle gerarchicamente previste per i dirigenti.
Senza ombra di dubbio laddove la diffida alla rimozione rimanga inevasa, l'amministrazione potrà rivolgersi a terzi per ottenere lo sgombro per poi rivalersi nei confronti del responsabile.
Nuova legge sul maltrattamento degli animali
Domanda: sono una Guardia WWF di Milano. Ho appena letto su una mailing list la seguente segnalazione, proveniente dalla Toscana:"...Nei giorni scorsi scopro un allevamento, vicino a Livorno, di cani da cinghiale e inorridita mi documento sulla pratica di introdurre nei recinti dei cani da addestrare numerosi cuccioli di cinghiale "vivi" per esercitare appunto questi cani. Questi cuccioli fino alla fine atroce soccombono in mezzo ai cani eccitati dagli allevatori, morsicati e dilaniati." Vorrei sapere se e come è applicabile in questo caso la nuova norma l'addestramento cani in effetti è regolato dalle norme sulla caccia e quindi potrebbe rientrare tra i campi di esclusione della nuova legge; d'altra parte l'addestramento cani, con la sua articolazione in periodi e zone viene inteso normalmente come quello sul campo piuttosto che come quello "al sangue" che può avvenire all'interno di un allevamento Potete aiutarmi a chiarire il dubbio?
Risposta (a cura di Gianluca Felicetti – Lega Antivivisezione): la legge 157 del 1992 e relative leggi regionali non intervengono sulle modalità di addestramento dei cani per l'attività venatoria. Talvolta è stata data dalla norma regionale facoltà alle Province di prevederle ma certo non prevedono questo tipo di "allenamenti".
Così, non essendo un "caso previsto dalla legge speciale", ad un'attività che volutamente cagiona una lesione, sottopone un animale a sevizie e ad un comportamento insopportabile per le sue caratteristiche etologiche, è perfettamente applicabile il nuovo articolo 544-ter del Codice penale.
Non solo, ma essendo cani altamente a rischio per la loro obbligata attività, quelli per i cinghiali sono fra quelli a più alta evasione dell'obbligo di iscrizione all'anagrafe canina e relativa apposizione del mezzo di identificazione (tatuaggio o microchip a seconda della Regione). Una semplice sanzione su questo fronte porterebbe "in vita" questi animali e servirebbe a prevenire almeno una parte delle "improvvise sparizioni" di cui soffrono questi particolari cani.
Esche avvelenate
Domanda: Pervengono spesso a questo servizio di Polizia Municipale, da parte di Dottori Veterinari di ambulatori privati, comunicazioni relative ad avvelenamento di cani, indirizzate al Sig. Sindaco, ai sensi del comma 1, art. 6 della Legge Regionale n.27 del 22.01.2001.Per quanto sopra, cortesemente, si chiede di conoscere qual è l'adempimento e se di competenza della P.M., quale tipo di intervento occorre effettuare da parte della stessa.Ringraziando per l'attenzione, si porgono distinti saluti.(Legge Regionale n.27 del 22.01.2001- Regione Umbria- Norme in materia di divieto di detenzione ed utilizzazione di esche avvelenate).
Risposta (a cura di Gianluca Felicetti – Lega Antivivisezione): Fatte salve le previsioni della Legge 157 del 1992 e del Testo Unico delle Leggi Sanitarie in materia di distribuzione di sostanze velenose, in base all' articolo 6 della Legge regionale dell'Umbria N. 27 DEL 22-10-2001 "Norme in materia di divieto di detenzione ed utilizzazione di esche avvelenate", "il medico veterinario che nell’esercizio delle proprie attività accerti in qualsiasi modo, anche senza l’ausilio di analisi strumentali, l’avvelenamento di specie animale domestica o selvatica, è tenuto — utilizzando apposita scheda — a darne comunicazione entro ventiquattro ore alla polizia provinciale, all’Azienda Unità Sanitaria
Locale e al Sindaco del Comune dove è stato rinvenuto l’animale".
A seguito di ciò scattano le previsioni del precedente articolo della stessa legge, il 5: "sulla base delle denunce o segnalazioni degli interessati o dei medici veterinari, ai sensi dell’articolo 6 della presente legge, confermate dai risultati delle analisi eseguite dai laboratori dell’Istituto zooprofilattico sperimentale per l’Umbria e le Marche, di cui all’articolo 7 o da altri istituti competenti, anche nel caso in cui non vengano individuati i responsabili degli illeciti, il Comune attiva, con procedura d’urgenza, in collaborazione con l’Azienda Unità Sanitaria Locale competente per la zona e la polizia provinciale, adeguata attività di bonifica dell’area colpita. A tali attività, sotto il coordinamento della polizia provinciale e della polizia comunale, possono collaborare le guardie giurate volontarie di cui all’articolo 35 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, le guardie ecologiche volontarie di cui all’articolo 7 della legge regionale 22 febbraio 1994, n. 4, nonché i proprietari o conduttori dei fondi interessati.
Qualora nell’ambito delle attività di cui al comma 1 siano rinvenute altre esche avvelenate, ovvero nel mese successivo al primo episodio si verifichino nello stesso areale uno o più ulteriori episodi di avvelenamento o di rinvenimento di esche, la Provincia, su richiesta del Comune territorialmente competente, dispone con urgenza la delimitazione dell’area perimetrale o dei punti di accesso, a seconda dell’estensione e morfologia della zona, con avvisi segnalanti il pericolo.
Le attività di bonifica e di delimitazione delle aree o degli accessi non dovranno comunquecomportare l’interruzione delle attività faunistiche, agro-silvo-pastorali e di raccolta dei prodotti spontanei del bosco".
Edilizia, vincoli paesaggistici e tutela del territorio
Domanda: In materia di edilizia una amministrazione statale ai sensi dell'art. 7 del T.U. può compiere attività edilizia , per la quale ad un privato servirebbe il permesso di costruire, in un parco naturale senza alcun titolo abilitativo ?
Risposta (a cura del Dott. Giacomo Vivoli): Il quesito proposto coinvolge una serie di normative molto articolate e complesse inerenti l’attività edilizia delle pubbliche amministrazioni che vengono applicate allorquando l’intervento in essere ne coinvolge più di una che appare senz’altro il caso proposto vista la localizzazione dell’intervento all’interno di un parco naturale (intendendo per parco naturale un area naturale protetta ai sensi della legge n.394/1991).
Nel caso in specie il testo unico per l’edilizia prevede all’art. 7 la non applicazione del titolo II (concernente i titolo abilitativi) nei seguenti 3 casi :
1) opere e interventi pubblici che richiedano per la loro realizzazione l’azione integrata e coordinata di una pluralità di amministrazioni pubbliche allorché l’accordo delle predette amministrazioni, raggiunto con l’assenso del comune interessato, sia pubblicato ai sensi dell’articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TU Enti locali)
La norma in questo caso richiama l’accordo di programma (istituto di concertazione per antonomasia) e viene utilizzato per la “definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o piu' tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o piu' dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalita', il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento”.
L’accordo di programma, che consiste nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, e' approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed e' pubblicato nel bollettino ufficiale della regione.
L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa (istituto cardine della “leale collaborazione” o “cooperazione” tra enti pubblici che, come ripetutamente sottolineato dalla Corte Costituzionale specie nel contesto ambientale è un accordo paritario), determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.
b) opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale e opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari di servizi pubblici, previo accertamento di conformità con le prescrizioni urbanistiche ed edilizie ai sensi del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, e successive modificazioni;
La disposizione richiama il regolamento recante la disciplina dei procedimenti di
localizzazione di localizzazione delle opere pubbliche, che non siano in contrasto con le indicazioni dei programmi di lavori pubblici di cui all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (c.d. “Merloni”) , da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale (e può essere il caso delle aree naturali protette) e delle opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti.
c) opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio comunale, ovvero dalla giunta comunale, assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554
Quest’ultimo caso richiama il regolamento adottato ai sensi dell’art 3 comma 2 della legge n. 109/1994 e successive modifiche, la c.d. “Merloni”, legge quadro in materia di lavori pubblici.
Il quesito così come posto sembra ricadere in una delle 3 deroghe normative sinteticamente sopraesaminate alle quali occorre fare riferimento (e la cui trattazione analitica non è qui possibile).
Difatti la pluralità di amministrazioni coinvolte è implicita nel caso in specie vista la localizzazione all’interno di un area naturale protetta per la quale ruolo cardine è quello dell’Ente parco (nel caso delle aree naturali protette di rilevanza nazionale) composto (principalmente) da un Consiglio direttivo di nomina mista stato-regioni-società civile e dalla Comunità del parco composta dai presidenti di regioni, provincia e sindaci nel cui territorio ricade il perimetro del parco naturale.
In conclusione il titolo legittimante deve sussistere (altrimenti si ricadrebbe nell’arbitrio dei soggetti pubblici) ma è diversa dalla tipologia abilitativa richiesta per gli interventi privati (contenuta nel DPR 380/2001 come modificato dal D.lgs. 301/2002 che introduce la super-dia) e diversa è la procedura da seguire in base alle disposizioni delle normative sopra richiamate.
Si ricorda inoltre che nel caso si trattasse di un intervento privato non sarebbe sufficiente il permesso a costruire (titolo edilizio ai sensi del DPR 380/2001) ma anche il nullaosta paesaggistico (D.Lgs. 42/2004) ed il nullaosta dell’Ente parco (legge n.394/1991).
Atti presunti illegittimi
Domanda: E' in corso, all'interno di un Parco Naturale Regionale e all'interno di una Zona di Protezione Speciale, la costruzione di una pista di sci da fondo. Tali lavori, di notevole impatto ambientale, comportano movimento di terra, abbattimento di alberi e una sede di circa 6 metri, e che attraverseranno anche in parte un SIC,vengono svolti in seguito al rilascio di concessione comunale e nulla osta del Parco, rilasciati in assenza di Valutazione di Incidenza e del parere della Sovrintendenza. E' ipotizzabile il blocco dei lavori e conseguente comunicazione di reato ai danni del comune per rilascio di concessione illegittima? Considerato che il Piano di Assetto del Parco vieta espressamente l'apertura di nuove strade, è possibile ipotizzare una violazione del Piano e quindi applicare la 394/91 anche se esiste un nulla osta del Parco stesso?
Risposta (a cura dell’Arch. Andrea Sillani): Non posso acclarare la veridicità delle affermazioni scritte dal nostro utente. Se fosse vero che è stato rilasciato il permesso di costruire senza il preventivo nulla-osta della Valutazione di incidenza ambientale allora, come sempre abbiamo detto, l'atto è illegittimo con tutto quello che consegue in sede amministrativa e/o penale. Rinviamo agli articoli pubblicati sul nostro sito in tema di “abusi edilizi in bianco” dovuti ad atti amministrativi illegittimi.
Firma progetti
Domanda: Vorrei sapere quali figure professionali, e se risulta necessario l'iscrizione all'albo, possono firmare elaborati quali il Progetto preliminare e il Progetto definitivo redatti ai sensi del D.M. 471/99.
Risposta (a cura dell’Arch. Andrea Sillani): Per la redazione dei piani è necessario essere iscritti all'albo professionale degli architetti o degli ingegneri. Per i riferimenti normativi si veda il citato decreto.
EMAS
Domanda: Quali possono essere i vantaggi a livello economico per un ente come un acquario di chiedere la certificazione EMAS?
Risposta (a cura dell’Arch. Andrea Sillani): I vantaggi economici legati ad una certificazione ambientale EMAS relativamente ad un acquario possono, per così dire, essere definiti diretti ed indiretti.
In generale, infatti, la certificazione è in grado di produrre vantaggi concreti quali minori consumi di risorse non rinnovabili per la gestione degli impianti connessi ad un acquario, minori costi legati a possibili incidenti ambientali (sversamenti accidentali), la possibilità di accedere a finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto finalizzati ad organizzazioni certificate e la possibilità di usufruire di semplificazioni amministrative ed autorizzative.
Inoltre si può certamente affermare che tra i vantaggi "indiretti" legati alla certificazione EMAS si possano annoverare quelli legati alle situazioni di seguito sinteticamente elencate:
- possibilità di svolgere un monitoraggio finalizzato alla verifica della corretta applicazione dei requisiti ambientali nelle attività svolte in un acquario;
- conoscenza documentata della propria situazione ambientale;
- l'individuazione di alcune non-conformità ambientali;
- l'incentivo al miglioramento delle proprie prestazioni ambientali complessive;
- l'individuazione di possibili margini di recupero di costi ambientali (diminuizione di sprechi di risorse impiegate, eventuale applicazione di tariffe, ecc.)
Poteri guardie volontarie
Domanda: In qualità di Coordinatore Provinciale delle Guardie WWF Livorno, stò per
avere all'interno del Nucleo altre 6 Guardie Giurate Zoofile nominate dalla
Prefettura in base al DPR 31/03/79. Questa norma parla chiaramente delle
funzioni affidate alle Guardie, il quale all'art. 5 stabilisce che esse
svolgono funzioni di vigilanza in materia di protezione degli animali
oltrechè sulla zootecnia. Gradirei sapere se dette funzioni di protezione degli animali è limitata aquelli d'affezione, come tra l'altro stabilisce la nuova legge in materia di
protezione animali, oppure è da estendersi anche alla disciplina venatoria
(art. 27 L.157/92) ed al CITES. Se non vado errato la "Legge Bassanini" ha decentrato le competenze alle Province in materia di polizia venatoria, oltrechè ittica a.i. e marine.
Continuano a rimanere in capo alle Guardie Zoofile Giurate nominate dalla
Prefettura anche le competenze in materia di vigilanza venatoria? La Legge
Regionale Toscana in materia non è chiara e pertanto non sappiamo come
interpretare l'art. 27 della L.157/92. Sarebbe importante, ripeto, sapere se
anche in materia di CITES le Guardie Zoofile possono svolgere funzioni di
vigilanza e accertamento delle relative infrazioni ed eventualmente con
quali poteri, se solo di Polizia amministrativa o anche di Polizia
Giudiziaria.
Risposta (a cura di Sauro Presenzini – Coordinatore Nazionale Guardie WWF): Il decreto del Prefetto conferisce il Titolo di Polizia e abilita la Guardia allo svolgimento dei compiti di vigilanza in materia zoofila. Tale titolo di Polizia amministrativa sulla materia zoofila, (decreto rilasciato sulla scorta del D.P.R. 31/03/79 e ora anche in forza della L.189/04) abilità quindi il P.U. operante alla vigilanza sulla materia zoofila in materia di protezione, trasporto e commercio di animali ivi compresa la zootecnia. Vigilanza quindi non solo sulle leggi sanitarie relative a trasporto, stabulazione, macellazione ecc. ma anche su tutte quelle norme che in qualsiasi modo e misura e seppur con diverso grado e intensità di protezione prevedono tale funzione non ultima la richiamata normativa di cui alla Legge 157/92 sulla caccia e più precisamente all'art. 27 II° co.
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Art. 27Vigilanza venatoria
1. La vigilanza sulla applicazione della presente legge e delle leggi regionali è affidata:
a) agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni. A tali agenti è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Detti agenti possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui all'articolo 13 nonché armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65;
b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
2. La vigilanza di cui al comma 1 è, altresì, affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; è affidata altresì alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.
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L'abilitazione prefettizia zoofila di cui sopra abilita a tale funzioni tutte le Guardie appartenenti a quelle associazioni protezionistiche che ne hanno interesse, facendo così cessare quello stato di cose che vedeva tale materia quasi esclusiva e appannaggio dell'ENPA, così si è espresso non solo il Consiglio di Stato, ma ora anche la Legge 189 del luglio 2004 che conferisce la qualifica di agenti e ufficiali di Polizia Giudiziaria le Guardie Giurate volontarie delle associazioni nominate ai sensi degli artt. 133 e segg. del T.U.L.P.S. tale qualità si riferisce esclusivamente alla vigilanza e alla repressione di eventuali reati ESCLUSIVAMENTE IN TEMA DI ANIMALI DI AFFEZIONE con espressa esclusione delle materie regolate con leggi speciali quali la caccia e la pesca e anche in tema di vivisezione, trasporto macellazione, circhi, allevamenti ecc. FATTE OVVIAMEMENTE SALVE TUTTE LE FATTISPECIE CRIMINOSE INTEGRANTI REATO di cui all'art. 727 c.p. (come oggi modificato e inasprito appunto dalla L. 189/04) ANCHE SU TALI MATERIE.
Anche in materia di pesca acque interne la G.P.G.V. ai sensi dell'art. 31 R.D. 1931 n° 604 ha la espressa qualifica di Polizia Giudiziaria ma limitatamente su tale materia, la cosa non è trasferibile quindi per analogia ad altre materie specialistiche come la caccia e l'ambiente, di volta in volta ci si dovrà raccordare con le varie Procure che a quanto pare attribuiscono tali funzioni a "macchia di leopardo" basandosi probabilmente sulla conoscenza e sull'operatività e efficienza di questo o quel nucleo.
Per concludere, le Guardie nominate dal Prefetto per la materia zoofila possono svolgere la vigilanza sulla caccia dal punto di vista di Polizia Amministrativa, hanno la qualifica di Polizia Giudiziaria limitatamente agli animali di affezione (cani, gatti e uccelli da compagnia) indipendentemente dalla presenza locale di normative regionali, che ora possono recepire l'attuale norma quadro in tema di zoofilia, nelle more della Legge regionale (laddove assente) la Guardia Giurata volontaria oggi opera legittimamente in forza della legge 189/04.
E' pacifico che il P.U. operante ha la qualità di Polizia Amministrativa su tutte le materie ambientali e zoofile ivi compresa quindi la CITES, che però ricordo è materia altamente specialistica e complessa e in continua evoluzione e che a parere dello scrivente lascerei a casi concreti e eclatanti previa consultazione dei nostri esperti per evitare figuracce e/o errori procedurali o tattici.
Sanzione per DIA illecita in area vincolata
Domanda: In caso di accertamento di una violazione in materia edilizia in zona a vincolo per mancanza di D.I.A., è applicabile la sola violazione amministrativa ex art. 37 DPR 380/01 oppure quella penale prevista dal D.Lgs. 42/04 ?
Risposta (a cura del Dott. Giacomo Vivoli): a nostro avviso sono applicabili entrambi i regimi sanzionatori; in linea generale alla dia sono applicabili soltanto sanzioni di tipo amministrativo, ma nel caso di area vincolata (paesaggio) il DPR lascia il passo al codice del paesaggio che prevede l'applicazione del regime penale. Va sottolineato che le violazioni al testo sui vincoli sono penali e che la DIA non è valida in area vincolata senza nulla osta…
Territori protezione esterna dei parchi
Domanda: Domanda: I territori di protezione esterna dei Parchi, come da articolo 142 lettera f del Decreto Legislativo n. 42/2004, sono assimilabili alle aree contigue della Legge n. 394/1991 e alle Zone di Pre-Parco della Legge Regionale (Emilia Romagna) n. 11/88 ?
Risposta (a cura di Augusto Atturo):L'art. 142,comma primo -lett f) del Codice Urbani (D.Lgs. 42/04)sembra calzare a pennello col concetto di area contigua contenuto nella legge quadro sulle aree protette 394/91, a cui le varie Regioni hanno attribuito diversa valenza in termini vincolistici e gestionali. E' la pianificazione urbanistica regionale, oppure i piani dei parchi, che possono espressamente riunire , con atto amministrativo o legge regionale del parco regionale, in una unica area esterna al parco vero e proprio sia le disposizioni di tutela differenziata in campo faunistico-venatorio che quelle di tutela differenziata in campo urbanistico-edilizio o di destinazione d'uso.Questi istituti "esterni" ma "aggregati" al territorio del parco, sotto il profilo normativa regionale,non sono sempre da intendersi automaticamente come sinonimi o equivalenti perchè nascono con finalità ed in tempi diversi. La pianificazione di dettaglio conterrà gli elementi di riferimento a ciascuna norma di legge statale o regionale.
La legge quadro sulle aree protette si riferisce alla aree contigue nell'art. 32:
32. Aree contigue
1.. Le regioni, d'intesa con gli organismi di gestione delle aree naturali protette e con gli enti locali interessati, stabiliscono piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue alle aree
2.. I confini delle aree contigue di cui al comma 1 sono determinati dalle regioni sul cui territorio si trova l'area naturale protetta, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area protetta.
3.. All'interno delle aree contigue le regioni possono disciplinare l'esercizio della caccia, in deroga al terzo comma dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua, gestita in base al secondo comma dello stesso articolo 15 della medesima legge.
4.. L'organismo di gestione dell'area naturale protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre, per particolari specie di animali, divieti riguardanti le modalità ed i tempi della caccia.
5.. Qualora si tratti di aree contigue interregionali, ciascuna regione provvede per quanto di propria competenza per la parte relativa al proprio territorio, d'intesa con le altre regioni ai sensi degli articoli 8 e 66, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. L'intesa è promossa dalla regione nel cui territorio è situata la maggior parte dell'area naturale protetta.
Riguardo alla lr EMilia 11/88 gli artt. 7,14 e 30,sia pure precedenti al Codice Urbani, contengono già norme di raccordo tra pianificazione urbanistica,venatoria, e piano del parco.
Caccia al cinghiale: è di selezione?
Domanda: come e' considerata la caccia al cinghiale, ossia, si puo' intendere "caccia di selezione" ai sensi della normativa vigente?
Risposta (a cura di Augusto Atturo): se,come pare di capire, il riferimento e' agli orari di caccia di cui all'art. 18, comma settimo,della legge 157/92, si ritiene che la risposta possa essere cosi' articolata:
1) cacce di selezione espressamente individuate da disposizioni regionali (ad esempio capriolo), con regolamentazione attuativa riguardante l'assegnazione di singoli e specifici capi distinti per classi di eta',sesso o tipo di trofeo : si applica detta norma (estensione caccia ad un'ora dopo il tramonto, conformemente alle disposizioni locali vigenti).
2) generica caccia in braccata o battuta (che non consente una vera e propria scelta individuale della preda in base ad un piano che mira a gestire anche la struttura di una popolazione) , senza preliminare scelta di un particolare capo in una determinata area: chiusura della caccia al tramonto.
Atteggiamento di caccia
Domanda: Ai sensi della L.157/92 - art. 21 com. 1 lett. e) - g)- il cacciatore che col fucile in mano o "a spalla" si trovi nel raggio di cento metri da immobili o di cinquanta metri da strade carrozzabili è tenuto a riporre l'arma in custodia oppure è sufficiente che non sia in atteggiamento di caccia ?
Risposta (a cura di Augusto Atturo) Delle due l'una .O c'è un atteggiamento di caccia (tema numerose volte trattato sul sito nelle rubriche domanda-risposta e giurisprudenza,a cui si rimanda), ravvisabile da vari elementi (ricerca fauna, o arma carica, o attesa della preda,ecc.) e allora il comportamento è sanzionabile per esercizio venatorio in fascia di rispetto da fabbricati o stabili adibiti ad abitazioni o luogo di lavoro. Oppure vi è il trasporto di un arma senza atteggiamento di caccia (mero trasferimento con fucile al seguito da un luogo all'altro senza minacce per la selvaggina in aree di rispetto da case,fabbriche e strade), ed in tal caso l'arma deve comunque essere scarica e in custodia ; le due condizioni sono congiunte, e non alternative una all'altra,ex art. 21, primo comma-lett.g) legge 157/92.
Guardie volontarie e sequestri di fauna
Domanda: Le Guardie Volontarie Venatorie delle Associazioni Cacciatori nella loro qualità di P.U. e quindi titolari delle funzioni previste dall'art. 13 della L. 689, nell'ambito del loro servizio, possono procedere al sequestro amministrativo della "selvaggina" uccisa da cacciatori essendo questa non oggetto di caccia o vietata, quindi non detenibile, con la redazione del verbale di sequestro amministrativo e trasmettere l'atto, unitamente alla C.N.R., all'A.G. per la successiva convalida ?
Risposta (a cura di Augusto Atturo): Sgombriamo il campo dalla confusione. Tema: una guardia venatoria volontaria (non importa di quale associazione) rileva un reato contravvenzionale di abbattimento di animale protetto in quanto non cacciabile (punito ex art. 30,primo comma-lett. H della legge 157/92).
Ipotesi 1: La Procura della Repubblica territorialmente competente rispetto al luogo del reato da un 'interpretazione (come molte) nel senso di ritenere agenti di polizia giudiziaria anche le guardie venatorie volontarie, in quanto incaricate dalla legge 157/92 di accertare anche ipotesi di reato. In questo caso la guardia volontaria con funzioni di pg inoltra la comunicazione di notizia di reato ex art. 347 CPP, ed effettua il sequestro giudiziario di arma,munizioni e selvaggina protetta illecitamente abbattuta,il cui verbale va trasmesso in Procura entro 48 ore.
Ipotesi 2: La Procura competente ritiene che le guardie venatorie volontarie svolgano unicamente funzioni di polizia amministrativa.Come pubblici ufficiali effettueranno obbligatoriamente denuncia ex art. 331 CPP per il medesimo reato.Potranno concordare telefonicamente col PM di turno e/o con organi di pg la modalità del sequestro giudiziario effettuato da personale con funzioni di pg da far intervenire sul posto; in alternativa, visto che comunque sarà ravvisabile una violazione della normativa venatoria regionale e del calendario venatorio regionale, non essendo le specie cacciabili includibili nel carniere giornaliero, sarà sensato effettuare un sequestro amministrativo della selvaggina protetta, che in quanto tale (non essendo sequestro penale) non sarà soggetto a convalida dell'Autorità Giudiziaria; basterà darne atto ,precisandone la natura, nel testo della denuncia.
Illeciti su apparecchi trasmittenti
Domanda: sono correttamente sanzionati i seguenti illeciti?
- Utilizzo abusivo di apparecchio radioelettrico ricetrasmittente con frequenza superiore ai 144 Mhz in assenza di concessione speciale sanzionato con l'art. 195/2 D.P.R 156/73 sost. dal art. 30/7 comma 2 L 223/90;
- Mancata denuncia di possesso all'autorità di P.S. di apparecchio radioelettrico ricetrasmittente con frequenza superiore ai 144 Mhz sanzionato con D.P.R. 156/73 art. 403.
Risposta (a cura di Augusto Atturo): Si veda l’articolo dedicato al tema pubblicato sul nostro sito.
Riassumendo:
a) Utilizzo abusivo apparato VHF sui 144 MHz senza patete e licenza di radioamatore.Violazione penale e comunicazione di notizia di reato per violaz. art. 195,comma 2°,DPR 156/73; sequestro giudiziario apparato.
-L'impiego di apparati soggetti a concessione non è stato depenalizzato (citare nella comunicazione not. reato ex art. 347 cpp la Circolare DCSR/6/dc del Ministero Poste del 27/4/1994 e la Sent. Corte Cassaz. Sez. I, n. 2217 del 15-06-1994 (ud. del 12-05-1994);
-Recupero canoni evasi da parte Minist.Comunicazioni
b) L'art. 403 del DPR 156/73 è stato abrogato dall'art. 218,comma primo-lett. s) del DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2003, n. 259 (in G.U. n. 214 del 15-9-2003- Suppl. Ordinario n. 150) - Codice delle comunicazioni elettroniche.
Armi e guardie giurate
Domanda: Possono le guardie particolari giurate, addette alla vigilanza caccia, girare nelle aree protette recando con se l'arma di cui gli è consentito il porto?
Risposta (a cura di Augusto Atturo): In linea generale non si ravvisa incompatibilità tra l'art. 11,terzo comma,lett-f) Legge 394/91 che vieta l'introduzione di armi da parte di "privati" in parchi e riserve statali, ed il comportamento del Pubblico Ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni (compresa la guardia venatoria volontaria) che reca con se un'arma legittimamente portata purchè con licenza conforme (tipo di arma e finalità) e rispetto delle disposizioni della locale autorità di pubblica sicurezza e /o eventuale regolamento di vigilanza venatoria provinciale.
Sanzioni per uccisioni di un pelobate
Domanda :rivolgo un quesito inerente l’uccisione di specie animali protette. Nel dettaglio si tratta di questo. Su un gruppo di discussione di erpetologia si chiedeva quali sanzioni dovessero essere applicate al trasgressore per l’uccisione di un pelobate (una sorta di “rospo”), qualora la Regione dove il reato fosse commesso non preveda sanzioni con decreti o leggi specifiche.Si noti che la specie uccisa è tutelata a livello Comunitario (Direttiva Habitat e Convenzione di Berna).Nella lista di discussione, da un iscritto, è stato risposto che può essere applicata una sanzione analoga a quella che verrebbe applicata a livello Nazionale o in altra Regione per l’uccisione di una specie “ugualmente protetta” e quindi di “paritario valore” naturalistico. Riporto il testo:<<...Ho avuto modo di consultare più volte magistrati al riguardo. Il decreto 357 del 1997 non ha uno specifico regolamento sanzionatorio. Se la singola regione dove si verifica un eventuale abuso non ha legiferato colmando questa lacuna si potrebbe pensare che la trasgressione al regime di protezione accordato ad alcune specie ectoterme non possa essere perseguito.Ciò è falso. In sede di giudizio un magistrato può infatti applicare la stessa sanzione prevista da altre Leggi (Nazionali o Regionali) per un analogo abuso ai danni di una specie omeoterma dello stesso pregio biogenetico dell'ectotermo oggetto di danneggiamento. Tale confronto di pregio, di per sè aleatorio e discutibile, è oggi reso possibile (e giuridicamente valido) dalle stesse liste della Direttiva Habitat a cui il Decreto 357 fa specifico riferimento.Un esempio concreto vale più di mille parole: se sulle citate liste un pelobate padano vale quanto un orso (entrambe specie prioritarie per l'UE), chi uccide un pelobate padano può essere sanzionato con la stessa pena prevista dalla LN 157 per l'uccisione di un orso.Dunque, non sottovalutare la portata del DPR 357, che in realtà ha un notevole valore conservazionistico. Sia in termini educativi (e questo non è sfuggito a nessuno), sia in termini operativo-giuridici. Saluti XXXXXXXXX>>.
Ora domando, quanto asserito dall’iscritto è esatto? La legge 157/92 (sulla caccia) riguardante la fauna omeoterma può “tutelare” un anfibio nel caso sopra esposto?
Risposta (a cura di Augusto Atturo):
1) Non possiamo parlare in questo caso di "reato", ma semmai di infrazioni amministrative.2) L'associazione di idee (applicare per alcuni anfibi le stesse sanzioni penali per l'uccisione di un orso) appare fantasiosa e non sorretta da alcuna fonte del diritto dello Stato italiano, nè dalla giurisprudenza penale attualmente disponibile.
"Oggetto della tutela", nella legge 157/92 (art. 2) è appunto la fauna selvatica omeoterma (ossia quella in grado di regolare la propria temperatura corporea, entro certi ambiti, indipendentemente da quella ambientale), correttamente ed espressamente identificata dalla norma nei soli mammiferi ed uccelli viventi stabilmente o temporaneamente in Italia (e neppure tutti,visto che alcuni mammiferi sono esclusi da detta tutela,come topi,talpe,ratti e arvicole).Impensabile pertanto il solo immaginare di applicarne l'apparato sanzionatorio ad altri classi sistematiche di vertebrati.3) E' possibile applicare sanzioni amministrative in caso di uccisioni o catture di anfibi solo laddove , come da più parti accade, con apposita legge regionale o della provincia autonoma di Trento o Bolzano, questa sia stata espressamente prevista dalla Regione stessa.4) La diretta trasposizione di direttive comunitarie (cosa diversa dai regolamenti comunitari,immediatamente applicabili) nel diritto interno (self-executing) quando contenenti norme di dettaglio palesemente cogenti è oggetto di nutrita giurisprudenza amministrativa e costituzionale.Ma il discorso ci porterebbe più lontano, e inutilmente, giacchè nè la Convenzione di Berna (ratificata e resa esecutiva con legge 503/81), nè il D.P.R. 08-09-1997, n. 357, e succ. modifiche, "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" hanno previsto sanzioni specifiche per l'uccisione di anfibi inclusi nei relativi allegati. Avrebbe dovuto pensarci lo Stato italiano, che non ha ritenuto di farlo.
5) Diverso è ovviamente in caso di anfibi protetti tutelati dalla CITES quando oggetto di import-export internazionale.
Introduzione di armi in aree protette
Domanda: l'introduzione di armi all'interno di aree protette quali oasi di protezione o zone di ripopolamento e cattura è sanzionabile ai sensi della legge quadro sulle aree protette 394/91 artt. 11/3/f e 30/2 ?
Risposta (a cura di Augusto Atturo): No, in base ai generali principi di specialità e successione delle leggi, ed in base ai diversi contenuti della legge quadro sulle aree protette 394/91 e di quella sulla caccia 157/92, in parchi nazionali e riserve marine da parte di privati, anche se alcuni parchi regionali applicano in via analogica tale divieto. L'elenco ufficiale delle aree protette (5° Aggiornamento approvato con Delibera della Conferenza Stato Regioni del 24.7.2003 e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 144 alla Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4.9.2003, reperibile al link:
http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/scn/docs/elenco_ap_2003.pdf
non include oasi di protezione o zrc provinciali nella sezione delle aree protette dello Stato, a meno che queste non siano anche soggette ad ulteriori forme di tutela ricadenti sugli stessi confini.
Oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura, istituite normalmente dalle Province, ai sensi dell'art. 10 della successiva legge 157/92, non sono nè parchi nè riserve marine, nè tantomento hanno un regolamento approvato da un organismo (ente parco) sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Ambiente.
L'atteggiamento di caccia in un'oasi faunistica provinciale, rilevabile da determinati comportamenti descritti e motivati nella comunicazione di notizia di reato, sarà perseguibile ex art. 30, primo comma-lett. d) , legge 157/72. Il solo trasporto di arma in tali aree, senza poter ravvisare atteggiamento di caccia (consultare la ricca giurisprudenza in materia riportata in varie sanzioni del sito) sarà punibile dalle sanzioni amministrative regionali che applicano il divieto di cui all'art. 21,primo comma-lett. g) legge 157/92.
A cura di autori vari
Scarichi domestici e regime autorizzatorio
Domanda: E' corretta l'interpretazione (di diversi Enti), secondo alla quale gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie si intendono comunque autorizzate per il fatto di essere sempre ammessi...secondo il comma 4, art.45 del d.lgs 152/99? Se si, lo stesso vale anche per scarichi di acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche?
Risposta (a cura del Dott. Gianfranco Amendola): l'art. 45, comma 4 (e il 33, comma 2) non consente dubbi, e probabilmente esso riguarda anche le acque domestiche assimilate (<<ai fini proprio della disciplina degli scarichi e dell' autorizzazione>> ex art. 28, comma 7). Quindi, in deroga espressa alla regola generale dell'art. 45, comma 1, per questi scarichi in fogna non ci vuole autorizzazione preventiva anche se, ovviamente, dovrà essere richiesto e ottenuto l'allaccio in fogna. Era così già con la legge Merli.
Ordinanza rimozione rifiuti: di chi è la competenza?
DOMANDA: In forza dell'art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 22/1997 il sindaco, con propria ordinanza, dispone lo sgombero di rifiuti abbandonati sul suolo. Alla luce del D.Lgs. n. 267/2000, art. 107, oggi la competenza deve intendersi del dirigente e non più del sindaco? Inoltre, il termine "ordinanza" di cui all'art. 14 del decreto Ronchi dev intendersi oggi "diffida" (cfr. art. 107 D.Lgs. 267/2000) e, semmai, successivamente - qualora il trasgressore non rimuova i rifiuti abbandonati di cui sopra- il Comune adotterà "ordinanza" nei confronti di un soggetto terzo -scelto dall'amministrazione- per far rimuovere d'ufficio i rifiuti? In buona sostanza, ad un convegno un avvocato disse che in prima istanza, come nella fattispecie rappresentata, si adotta sempre un provvedimento che si chiama "diffida" rivolto al soggetto che non ha osservato la legge e in seconda istanza si adotta un provvedimento che si chiama "ordinanza" per eseguire d'ufficio ciò che il trasgressore non ha adempiuto.
Risposta (a cura dell’Avv. Daniele Carissimi):L'art. 107 del D.lgs. 267/00 ha ridistribuito le competenze originariamente convogliate nella figura del sindaco. Il dirigente è, secondo la normativa attuale, l'esponente dell'amministrazione sui cui ricadono le maggiori responsabilità tra cui, senz'altro, si devono annoverare quelle in ordine all'adozione dei provvedimenti in materia di rifiuti. Per quanto riguarda il provvedimento "diffida" appartiene alla categoria dei "provvedimenti ablatori" che come tali incide sulla sfera giuridica del privato privandolo di un diritto o di una facoltà. Essa diffida consiste nel formale avvertimento dell'amministrazione rivolto al privato ad osservare un obbligo che trova il proprio fondamento in altro provvedimento o nella legge.
Il potere di ordinanza è, invece, esercitabile nelle situazioni di necessità ed urgenza, è caratterizzato dal fatto che la legge non predetermina in modo compiuto il contenuto della statuizione in cui il potere può concretarsi, oppure ancora consente all'amministrazione stessa si esercitare un potere tipico in presenza di situazioni diverse da quelle previste in via ordinaria o seguendo procedure differenti.ritengo di rispondere affermativamente alla domanda ritenendo l'ordinanza di cui all'art. 14 d.lgs. 27/1997 sostituita dalla diffida per due ordini di motivi: in primo luogo poichè il medesimo art. 107 TUEELL non prevede questo tipo di provvedimento tra quelli di competenza dei dirigenti ed, in secondo luogo, poichè le medesime ordinanze, così come descritte, sembrano assolvere ad una funzione che va oltre quelle gerarchicamente previste per i dirigenti.
Senza ombra di dubbio laddove la diffida alla rimozione rimanga inevasa, l'amministrazione potrà rivolgersi a terzi per ottenere lo sgombro per poi rivalersi nei confronti del responsabile.
Nuova legge sul maltrattamento degli animali
Domanda: sono una Guardia WWF di Milano. Ho appena letto su una mailing list la seguente segnalazione, proveniente dalla Toscana:"...Nei giorni scorsi scopro un allevamento, vicino a Livorno, di cani da cinghiale e inorridita mi documento sulla pratica di introdurre nei recinti dei cani da addestrare numerosi cuccioli di cinghiale "vivi" per esercitare appunto questi cani. Questi cuccioli fino alla fine atroce soccombono in mezzo ai cani eccitati dagli allevatori, morsicati e dilaniati." Vorrei sapere se e come è applicabile in questo caso la nuova norma l'addestramento cani in effetti è regolato dalle norme sulla caccia e quindi potrebbe rientrare tra i campi di esclusione della nuova legge; d'altra parte l'addestramento cani, con la sua articolazione in periodi e zone viene inteso normalmente come quello sul campo piuttosto che come quello "al sangue" che può avvenire all'interno di un allevamento Potete aiutarmi a chiarire il dubbio?
Risposta (a cura di Gianluca Felicetti – Lega Antivivisezione): la legge 157 del 1992 e relative leggi regionali non intervengono sulle modalità di addestramento dei cani per l'attività venatoria. Talvolta è stata data dalla norma regionale facoltà alle Province di prevederle ma certo non prevedono questo tipo di "allenamenti".
Così, non essendo un "caso previsto dalla legge speciale", ad un'attività che volutamente cagiona una lesione, sottopone un animale a sevizie e ad un comportamento insopportabile per le sue caratteristiche etologiche, è perfettamente applicabile il nuovo articolo 544-ter del Codice penale.
Non solo, ma essendo cani altamente a rischio per la loro obbligata attività, quelli per i cinghiali sono fra quelli a più alta evasione dell'obbligo di iscrizione all'anagrafe canina e relativa apposizione del mezzo di identificazione (tatuaggio o microchip a seconda della Regione). Una semplice sanzione su questo fronte porterebbe "in vita" questi animali e servirebbe a prevenire almeno una parte delle "improvvise sparizioni" di cui soffrono questi particolari cani.
Esche avvelenate
Domanda: Pervengono spesso a questo servizio di Polizia Municipale, da parte di Dottori Veterinari di ambulatori privati, comunicazioni relative ad avvelenamento di cani, indirizzate al Sig. Sindaco, ai sensi del comma 1, art. 6 della Legge Regionale n.27 del 22.01.2001.Per quanto sopra, cortesemente, si chiede di conoscere qual è l'adempimento e se di competenza della P.M., quale tipo di intervento occorre effettuare da parte della stessa.Ringraziando per l'attenzione, si porgono distinti saluti.(Legge Regionale n.27 del 22.01.2001- Regione Umbria- Norme in materia di divieto di detenzione ed utilizzazione di esche avvelenate).
Risposta (a cura di Gianluca Felicetti – Lega Antivivisezione): Fatte salve le previsioni della Legge 157 del 1992 e del Testo Unico delle Leggi Sanitarie in materia di distribuzione di sostanze velenose, in base all' articolo 6 della Legge regionale dell'Umbria N. 27 DEL 22-10-2001 "Norme in materia di divieto di detenzione ed utilizzazione di esche avvelenate", "il medico veterinario che nell’esercizio delle proprie attività accerti in qualsiasi modo, anche senza l’ausilio di analisi strumentali, l’avvelenamento di specie animale domestica o selvatica, è tenuto — utilizzando apposita scheda — a darne comunicazione entro ventiquattro ore alla polizia provinciale, all’Azienda Unità Sanitaria
Locale e al Sindaco del Comune dove è stato rinvenuto l’animale".
A seguito di ciò scattano le previsioni del precedente articolo della stessa legge, il 5: "sulla base delle denunce o segnalazioni degli interessati o dei medici veterinari, ai sensi dell’articolo 6 della presente legge, confermate dai risultati delle analisi eseguite dai laboratori dell’Istituto zooprofilattico sperimentale per l’Umbria e le Marche, di cui all’articolo 7 o da altri istituti competenti, anche nel caso in cui non vengano individuati i responsabili degli illeciti, il Comune attiva, con procedura d’urgenza, in collaborazione con l’Azienda Unità Sanitaria Locale competente per la zona e la polizia provinciale, adeguata attività di bonifica dell’area colpita. A tali attività, sotto il coordinamento della polizia provinciale e della polizia comunale, possono collaborare le guardie giurate volontarie di cui all’articolo 35 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, le guardie ecologiche volontarie di cui all’articolo 7 della legge regionale 22 febbraio 1994, n. 4, nonché i proprietari o conduttori dei fondi interessati.
Qualora nell’ambito delle attività di cui al comma 1 siano rinvenute altre esche avvelenate, ovvero nel mese successivo al primo episodio si verifichino nello stesso areale uno o più ulteriori episodi di avvelenamento o di rinvenimento di esche, la Provincia, su richiesta del Comune territorialmente competente, dispone con urgenza la delimitazione dell’area perimetrale o dei punti di accesso, a seconda dell’estensione e morfologia della zona, con avvisi segnalanti il pericolo.
Le attività di bonifica e di delimitazione delle aree o degli accessi non dovranno comunquecomportare l’interruzione delle attività faunistiche, agro-silvo-pastorali e di raccolta dei prodotti spontanei del bosco".
Edilizia, vincoli paesaggistici e tutela del territorio
Domanda: In materia di edilizia una amministrazione statale ai sensi dell'art. 7 del T.U. può compiere attività edilizia , per la quale ad un privato servirebbe il permesso di costruire, in un parco naturale senza alcun titolo abilitativo ?
Risposta (a cura del Dott. Giacomo Vivoli): Il quesito proposto coinvolge una serie di normative molto articolate e complesse inerenti l’attività edilizia delle pubbliche amministrazioni che vengono applicate allorquando l’intervento in essere ne coinvolge più di una che appare senz’altro il caso proposto vista la localizzazione dell’intervento all’interno di un parco naturale (intendendo per parco naturale un area naturale protetta ai sensi della legge n.394/1991).
Nel caso in specie il testo unico per l’edilizia prevede all’art. 7 la non applicazione del titolo II (concernente i titolo abilitativi) nei seguenti 3 casi :
1) opere e interventi pubblici che richiedano per la loro realizzazione l’azione integrata e coordinata di una pluralità di amministrazioni pubbliche allorché l’accordo delle predette amministrazioni, raggiunto con l’assenso del comune interessato, sia pubblicato ai sensi dell’articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TU Enti locali)
La norma in questo caso richiama l’accordo di programma (istituto di concertazione per antonomasia) e viene utilizzato per la “definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o piu' tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o piu' dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalita', il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento”.
L’accordo di programma, che consiste nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, e' approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed e' pubblicato nel bollettino ufficiale della regione.
L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa (istituto cardine della “leale collaborazione” o “cooperazione” tra enti pubblici che, come ripetutamente sottolineato dalla Corte Costituzionale specie nel contesto ambientale è un accordo paritario), determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.
b) opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale e opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari di servizi pubblici, previo accertamento di conformità con le prescrizioni urbanistiche ed edilizie ai sensi del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, e successive modificazioni;
La disposizione richiama il regolamento recante la disciplina dei procedimenti di
localizzazione di localizzazione delle opere pubbliche, che non siano in contrasto con le indicazioni dei programmi di lavori pubblici di cui all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (c.d. “Merloni”) , da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale (e può essere il caso delle aree naturali protette) e delle opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti.
c) opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio comunale, ovvero dalla giunta comunale, assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554
Quest’ultimo caso richiama il regolamento adottato ai sensi dell’art 3 comma 2 della legge n. 109/1994 e successive modifiche, la c.d. “Merloni”, legge quadro in materia di lavori pubblici.
Il quesito così come posto sembra ricadere in una delle 3 deroghe normative sinteticamente sopraesaminate alle quali occorre fare riferimento (e la cui trattazione analitica non è qui possibile).
Difatti la pluralità di amministrazioni coinvolte è implicita nel caso in specie vista la localizzazione all’interno di un area naturale protetta per la quale ruolo cardine è quello dell’Ente parco (nel caso delle aree naturali protette di rilevanza nazionale) composto (principalmente) da un Consiglio direttivo di nomina mista stato-regioni-società civile e dalla Comunità del parco composta dai presidenti di regioni, provincia e sindaci nel cui territorio ricade il perimetro del parco naturale.
In conclusione il titolo legittimante deve sussistere (altrimenti si ricadrebbe nell’arbitrio dei soggetti pubblici) ma è diversa dalla tipologia abilitativa richiesta per gli interventi privati (contenuta nel DPR 380/2001 come modificato dal D.lgs. 301/2002 che introduce la super-dia) e diversa è la procedura da seguire in base alle disposizioni delle normative sopra richiamate.
Si ricorda inoltre che nel caso si trattasse di un intervento privato non sarebbe sufficiente il permesso a costruire (titolo edilizio ai sensi del DPR 380/2001) ma anche il nullaosta paesaggistico (D.Lgs. 42/2004) ed il nullaosta dell’Ente parco (legge n.394/1991).
Atti presunti illegittimi
Domanda: E' in corso, all'interno di un Parco Naturale Regionale e all'interno di una Zona di Protezione Speciale, la costruzione di una pista di sci da fondo. Tali lavori, di notevole impatto ambientale, comportano movimento di terra, abbattimento di alberi e una sede di circa 6 metri, e che attraverseranno anche in parte un SIC,vengono svolti in seguito al rilascio di concessione comunale e nulla osta del Parco, rilasciati in assenza di Valutazione di Incidenza e del parere della Sovrintendenza. E' ipotizzabile il blocco dei lavori e conseguente comunicazione di reato ai danni del comune per rilascio di concessione illegittima? Considerato che il Piano di Assetto del Parco vieta espressamente l'apertura di nuove strade, è possibile ipotizzare una violazione del Piano e quindi applicare la 394/91 anche se esiste un nulla osta del Parco stesso?
Risposta (a cura dell’Arch. Andrea Sillani): Non posso acclarare la veridicità delle affermazioni scritte dal nostro utente. Se fosse vero che è stato rilasciato il permesso di costruire senza il preventivo nulla-osta della Valutazione di incidenza ambientale allora, come sempre abbiamo detto, l'atto è illegittimo con tutto quello che consegue in sede amministrativa e/o penale. Rinviamo agli articoli pubblicati sul nostro sito in tema di “abusi edilizi in bianco” dovuti ad atti amministrativi illegittimi.
Firma progetti
Domanda: Vorrei sapere quali figure professionali, e se risulta necessario l'iscrizione all'albo, possono firmare elaborati quali il Progetto preliminare e il Progetto definitivo redatti ai sensi del D.M. 471/99.
Risposta (a cura dell’Arch. Andrea Sillani): Per la redazione dei piani è necessario essere iscritti all'albo professionale degli architetti o degli ingegneri. Per i riferimenti normativi si veda il citato decreto.
EMAS
Domanda: Quali possono essere i vantaggi a livello economico per un ente come un acquario di chiedere la certificazione EMAS?
Risposta (a cura dell’Arch. Andrea Sillani): I vantaggi economici legati ad una certificazione ambientale EMAS relativamente ad un acquario possono, per così dire, essere definiti diretti ed indiretti.
In generale, infatti, la certificazione è in grado di produrre vantaggi concreti quali minori consumi di risorse non rinnovabili per la gestione degli impianti connessi ad un acquario, minori costi legati a possibili incidenti ambientali (sversamenti accidentali), la possibilità di accedere a finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto finalizzati ad organizzazioni certificate e la possibilità di usufruire di semplificazioni amministrative ed autorizzative.
Inoltre si può certamente affermare che tra i vantaggi "indiretti" legati alla certificazione EMAS si possano annoverare quelli legati alle situazioni di seguito sinteticamente elencate:
- possibilità di svolgere un monitoraggio finalizzato alla verifica della corretta applicazione dei requisiti ambientali nelle attività svolte in un acquario;
- conoscenza documentata della propria situazione ambientale;
- l'individuazione di alcune non-conformità ambientali;
- l'incentivo al miglioramento delle proprie prestazioni ambientali complessive;
- l'individuazione di possibili margini di recupero di costi ambientali (diminuizione di sprechi di risorse impiegate, eventuale applicazione di tariffe, ecc.)
Poteri guardie volontarie
Domanda: In qualità di Coordinatore Provinciale delle Guardie WWF Livorno, stò per
avere all'interno del Nucleo altre 6 Guardie Giurate Zoofile nominate dalla
Prefettura in base al DPR 31/03/79. Questa norma parla chiaramente delle
funzioni affidate alle Guardie, il quale all'art. 5 stabilisce che esse
svolgono funzioni di vigilanza in materia di protezione degli animali
oltrechè sulla zootecnia. Gradirei sapere se dette funzioni di protezione degli animali è limitata aquelli d'affezione, come tra l'altro stabilisce la nuova legge in materia di
protezione animali, oppure è da estendersi anche alla disciplina venatoria
(art. 27 L.157/92) ed al CITES. Se non vado errato la "Legge Bassanini" ha decentrato le competenze alle Province in materia di polizia venatoria, oltrechè ittica a.i. e marine.
Continuano a rimanere in capo alle Guardie Zoofile Giurate nominate dalla
Prefettura anche le competenze in materia di vigilanza venatoria? La Legge
Regionale Toscana in materia non è chiara e pertanto non sappiamo come
interpretare l'art. 27 della L.157/92. Sarebbe importante, ripeto, sapere se
anche in materia di CITES le Guardie Zoofile possono svolgere funzioni di
vigilanza e accertamento delle relative infrazioni ed eventualmente con
quali poteri, se solo di Polizia amministrativa o anche di Polizia
Giudiziaria.
Risposta (a cura di Sauro Presenzini – Coordinatore Nazionale Guardie WWF): Il decreto del Prefetto conferisce il Titolo di Polizia e abilita la Guardia allo svolgimento dei compiti di vigilanza in materia zoofila. Tale titolo di Polizia amministrativa sulla materia zoofila, (decreto rilasciato sulla scorta del D.P.R. 31/03/79 e ora anche in forza della L.189/04) abilità quindi il P.U. operante alla vigilanza sulla materia zoofila in materia di protezione, trasporto e commercio di animali ivi compresa la zootecnia. Vigilanza quindi non solo sulle leggi sanitarie relative a trasporto, stabulazione, macellazione ecc. ma anche su tutte quelle norme che in qualsiasi modo e misura e seppur con diverso grado e intensità di protezione prevedono tale funzione non ultima la richiamata normativa di cui alla Legge 157/92 sulla caccia e più precisamente all'art. 27 II° co.
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Art. 27Vigilanza venatoria
1. La vigilanza sulla applicazione della presente legge e delle leggi regionali è affidata:
a) agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni. A tali agenti è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Detti agenti possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui all'articolo 13 nonché armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65;
b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
2. La vigilanza di cui al comma 1 è, altresì, affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; è affidata altresì alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.
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L'abilitazione prefettizia zoofila di cui sopra abilita a tale funzioni tutte le Guardie appartenenti a quelle associazioni protezionistiche che ne hanno interesse, facendo così cessare quello stato di cose che vedeva tale materia quasi esclusiva e appannaggio dell'ENPA, così si è espresso non solo il Consiglio di Stato, ma ora anche la Legge 189 del luglio 2004 che conferisce la qualifica di agenti e ufficiali di Polizia Giudiziaria le Guardie Giurate volontarie delle associazioni nominate ai sensi degli artt. 133 e segg. del T.U.L.P.S. tale qualità si riferisce esclusivamente alla vigilanza e alla repressione di eventuali reati ESCLUSIVAMENTE IN TEMA DI ANIMALI DI AFFEZIONE con espressa esclusione delle materie regolate con leggi speciali quali la caccia e la pesca e anche in tema di vivisezione, trasporto macellazione, circhi, allevamenti ecc. FATTE OVVIAMEMENTE SALVE TUTTE LE FATTISPECIE CRIMINOSE INTEGRANTI REATO di cui all'art. 727 c.p. (come oggi modificato e inasprito appunto dalla L. 189/04) ANCHE SU TALI MATERIE.
Anche in materia di pesca acque interne la G.P.G.V. ai sensi dell'art. 31 R.D. 1931 n° 604 ha la espressa qualifica di Polizia Giudiziaria ma limitatamente su tale materia, la cosa non è trasferibile quindi per analogia ad altre materie specialistiche come la caccia e l'ambiente, di volta in volta ci si dovrà raccordare con le varie Procure che a quanto pare attribuiscono tali funzioni a "macchia di leopardo" basandosi probabilmente sulla conoscenza e sull'operatività e efficienza di questo o quel nucleo.
Per concludere, le Guardie nominate dal Prefetto per la materia zoofila possono svolgere la vigilanza sulla caccia dal punto di vista di Polizia Amministrativa, hanno la qualifica di Polizia Giudiziaria limitatamente agli animali di affezione (cani, gatti e uccelli da compagnia) indipendentemente dalla presenza locale di normative regionali, che ora possono recepire l'attuale norma quadro in tema di zoofilia, nelle more della Legge regionale (laddove assente) la Guardia Giurata volontaria oggi opera legittimamente in forza della legge 189/04.
E' pacifico che il P.U. operante ha la qualità di Polizia Amministrativa su tutte le materie ambientali e zoofile ivi compresa quindi la CITES, che però ricordo è materia altamente specialistica e complessa e in continua evoluzione e che a parere dello scrivente lascerei a casi concreti e eclatanti previa consultazione dei nostri esperti per evitare figuracce e/o errori procedurali o tattici.
Sanzione per DIA illecita in area vincolata
Domanda: In caso di accertamento di una violazione in materia edilizia in zona a vincolo per mancanza di D.I.A., è applicabile la sola violazione amministrativa ex art. 37 DPR 380/01 oppure quella penale prevista dal D.Lgs. 42/04 ?
Risposta (a cura del Dott. Giacomo Vivoli): a nostro avviso sono applicabili entrambi i regimi sanzionatori; in linea generale alla dia sono applicabili soltanto sanzioni di tipo amministrativo, ma nel caso di area vincolata (paesaggio) il DPR lascia il passo al codice del paesaggio che prevede l'applicazione del regime penale. Va sottolineato che le violazioni al testo sui vincoli sono penali e che la DIA non è valida in area vincolata senza nulla osta…
Territori protezione esterna dei parchi
Domanda: Domanda: I territori di protezione esterna dei Parchi, come da articolo 142 lettera f del Decreto Legislativo n. 42/2004, sono assimilabili alle aree contigue della Legge n. 394/1991 e alle Zone di Pre-Parco della Legge Regionale (Emilia Romagna) n. 11/88 ?
Risposta (a cura di Augusto Atturo):L'art. 142,comma primo -lett f) del Codice Urbani (D.Lgs. 42/04)sembra calzare a pennello col concetto di area contigua contenuto nella legge quadro sulle aree protette 394/91, a cui le varie Regioni hanno attribuito diversa valenza in termini vincolistici e gestionali. E' la pianificazione urbanistica regionale, oppure i piani dei parchi, che possono espressamente riunire , con atto amministrativo o legge regionale del parco regionale, in una unica area esterna al parco vero e proprio sia le disposizioni di tutela differenziata in campo faunistico-venatorio che quelle di tutela differenziata in campo urbanistico-edilizio o di destinazione d'uso.Questi istituti "esterni" ma "aggregati" al territorio del parco, sotto il profilo normativa regionale,non sono sempre da intendersi automaticamente come sinonimi o equivalenti perchè nascono con finalità ed in tempi diversi. La pianificazione di dettaglio conterrà gli elementi di riferimento a ciascuna norma di legge statale o regionale.
La legge quadro sulle aree protette si riferisce alla aree contigue nell'art. 32:
32. Aree contigue
1.. Le regioni, d'intesa con gli organismi di gestione delle aree naturali protette e con gli enti locali interessati, stabiliscono piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue alle aree
2.. I confini delle aree contigue di cui al comma 1 sono determinati dalle regioni sul cui territorio si trova l'area naturale protetta, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area protetta.
3.. All'interno delle aree contigue le regioni possono disciplinare l'esercizio della caccia, in deroga al terzo comma dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua, gestita in base al secondo comma dello stesso articolo 15 della medesima legge.
4.. L'organismo di gestione dell'area naturale protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre, per particolari specie di animali, divieti riguardanti le modalità ed i tempi della caccia.
5.. Qualora si tratti di aree contigue interregionali, ciascuna regione provvede per quanto di propria competenza per la parte relativa al proprio territorio, d'intesa con le altre regioni ai sensi degli articoli 8 e 66, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. L'intesa è promossa dalla regione nel cui territorio è situata la maggior parte dell'area naturale protetta.
Riguardo alla lr EMilia 11/88 gli artt. 7,14 e 30,sia pure precedenti al Codice Urbani, contengono già norme di raccordo tra pianificazione urbanistica,venatoria, e piano del parco.
Caccia al cinghiale: è di selezione?
Domanda: come e' considerata la caccia al cinghiale, ossia, si puo' intendere "caccia di selezione" ai sensi della normativa vigente?
Risposta (a cura di Augusto Atturo): se,come pare di capire, il riferimento e' agli orari di caccia di cui all'art. 18, comma settimo,della legge 157/92, si ritiene che la risposta possa essere cosi' articolata:
1) cacce di selezione espressamente individuate da disposizioni regionali (ad esempio capriolo), con regolamentazione attuativa riguardante l'assegnazione di singoli e specifici capi distinti per classi di eta',sesso o tipo di trofeo : si applica detta norma (estensione caccia ad un'ora dopo il tramonto, conformemente alle disposizioni locali vigenti).
2) generica caccia in braccata o battuta (che non consente una vera e propria scelta individuale della preda in base ad un piano che mira a gestire anche la struttura di una popolazione) , senza preliminare scelta di un particolare capo in una determinata area: chiusura della caccia al tramonto.
Atteggiamento di caccia
Domanda: Ai sensi della L.157/92 - art. 21 com. 1 lett. e) - g)- il cacciatore che col fucile in mano o "a spalla" si trovi nel raggio di cento metri da immobili o di cinquanta metri da strade carrozzabili è tenuto a riporre l'arma in custodia oppure è sufficiente che non sia in atteggiamento di caccia ?
Risposta (a cura di Augusto Atturo) Delle due l'una .O c'è un atteggiamento di caccia (tema numerose volte trattato sul sito nelle rubriche domanda-risposta e giurisprudenza,a cui si rimanda), ravvisabile da vari elementi (ricerca fauna, o arma carica, o attesa della preda,ecc.) e allora il comportamento è sanzionabile per esercizio venatorio in fascia di rispetto da fabbricati o stabili adibiti ad abitazioni o luogo di lavoro. Oppure vi è il trasporto di un arma senza atteggiamento di caccia (mero trasferimento con fucile al seguito da un luogo all'altro senza minacce per la selvaggina in aree di rispetto da case,fabbriche e strade), ed in tal caso l'arma deve comunque essere scarica e in custodia ; le due condizioni sono congiunte, e non alternative una all'altra,ex art. 21, primo comma-lett.g) legge 157/92.
Guardie volontarie e sequestri di fauna
Domanda: Le Guardie Volontarie Venatorie delle Associazioni Cacciatori nella loro qualità di P.U. e quindi titolari delle funzioni previste dall'art. 13 della L. 689, nell'ambito del loro servizio, possono procedere al sequestro amministrativo della "selvaggina" uccisa da cacciatori essendo questa non oggetto di caccia o vietata, quindi non detenibile, con la redazione del verbale di sequestro amministrativo e trasmettere l'atto, unitamente alla C.N.R., all'A.G. per la successiva convalida ?
Risposta (a cura di Augusto Atturo): Sgombriamo il campo dalla confusione. Tema: una guardia venatoria volontaria (non importa di quale associazione) rileva un reato contravvenzionale di abbattimento di animale protetto in quanto non cacciabile (punito ex art. 30,primo comma-lett. H della legge 157/92).
Ipotesi 1: La Procura della Repubblica territorialmente competente rispetto al luogo del reato da un 'interpretazione (come molte) nel senso di ritenere agenti di polizia giudiziaria anche le guardie venatorie volontarie, in quanto incaricate dalla legge 157/92 di accertare anche ipotesi di reato. In questo caso la guardia volontaria con funzioni di pg inoltra la comunicazione di notizia di reato ex art. 347 CPP, ed effettua il sequestro giudiziario di arma,munizioni e selvaggina protetta illecitamente abbattuta,il cui verbale va trasmesso in Procura entro 48 ore.
Ipotesi 2: La Procura competente ritiene che le guardie venatorie volontarie svolgano unicamente funzioni di polizia amministrativa.Come pubblici ufficiali effettueranno obbligatoriamente denuncia ex art. 331 CPP per il medesimo reato.Potranno concordare telefonicamente col PM di turno e/o con organi di pg la modalità del sequestro giudiziario effettuato da personale con funzioni di pg da far intervenire sul posto; in alternativa, visto che comunque sarà ravvisabile una violazione della normativa venatoria regionale e del calendario venatorio regionale, non essendo le specie cacciabili includibili nel carniere giornaliero, sarà sensato effettuare un sequestro amministrativo della selvaggina protetta, che in quanto tale (non essendo sequestro penale) non sarà soggetto a convalida dell'Autorità Giudiziaria; basterà darne atto ,precisandone la natura, nel testo della denuncia.
Illeciti su apparecchi trasmittenti
Domanda: sono correttamente sanzionati i seguenti illeciti?
- Utilizzo abusivo di apparecchio radioelettrico ricetrasmittente con frequenza superiore ai 144 Mhz in assenza di concessione speciale sanzionato con l'art. 195/2 D.P.R 156/73 sost. dal art. 30/7 comma 2 L 223/90;
- Mancata denuncia di possesso all'autorità di P.S. di apparecchio radioelettrico ricetrasmittente con frequenza superiore ai 144 Mhz sanzionato con D.P.R. 156/73 art. 403.
Risposta (a cura di Augusto Atturo): Si veda l’articolo dedicato al tema pubblicato sul nostro sito.
Riassumendo:
a) Utilizzo abusivo apparato VHF sui 144 MHz senza patete e licenza di radioamatore.Violazione penale e comunicazione di notizia di reato per violaz. art. 195,comma 2°,DPR 156/73; sequestro giudiziario apparato.
-L'impiego di apparati soggetti a concessione non è stato depenalizzato (citare nella comunicazione not. reato ex art. 347 cpp la Circolare DCSR/6/dc del Ministero Poste del 27/4/1994 e la Sent. Corte Cassaz. Sez. I, n. 2217 del 15-06-1994 (ud. del 12-05-1994);
-Recupero canoni evasi da parte Minist.Comunicazioni
b) L'art. 403 del DPR 156/73 è stato abrogato dall'art. 218,comma primo-lett. s) del DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2003, n. 259 (in G.U. n. 214 del 15-9-2003- Suppl. Ordinario n. 150) - Codice delle comunicazioni elettroniche.
Armi e guardie giurate
Domanda: Possono le guardie particolari giurate, addette alla vigilanza caccia, girare nelle aree protette recando con se l'arma di cui gli è consentito il porto?
Risposta (a cura di Augusto Atturo): In linea generale non si ravvisa incompatibilità tra l'art. 11,terzo comma,lett-f) Legge 394/91 che vieta l'introduzione di armi da parte di "privati" in parchi e riserve statali, ed il comportamento del Pubblico Ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni (compresa la guardia venatoria volontaria) che reca con se un'arma legittimamente portata purchè con licenza conforme (tipo di arma e finalità) e rispetto delle disposizioni della locale autorità di pubblica sicurezza e /o eventuale regolamento di vigilanza venatoria provinciale.
Sanzioni per uccisioni di un pelobate
Domanda :rivolgo un quesito inerente l’uccisione di specie animali protette. Nel dettaglio si tratta di questo. Su un gruppo di discussione di erpetologia si chiedeva quali sanzioni dovessero essere applicate al trasgressore per l’uccisione di un pelobate (una sorta di “rospo”), qualora la Regione dove il reato fosse commesso non preveda sanzioni con decreti o leggi specifiche.Si noti che la specie uccisa è tutelata a livello Comunitario (Direttiva Habitat e Convenzione di Berna).Nella lista di discussione, da un iscritto, è stato risposto che può essere applicata una sanzione analoga a quella che verrebbe applicata a livello Nazionale o in altra Regione per l’uccisione di una specie “ugualmente protetta” e quindi di “paritario valore” naturalistico. Riporto il testo:<<...Ho avuto modo di consultare più volte magistrati al riguardo. Il decreto 357 del 1997 non ha uno specifico regolamento sanzionatorio. Se la singola regione dove si verifica un eventuale abuso non ha legiferato colmando questa lacuna si potrebbe pensare che la trasgressione al regime di protezione accordato ad alcune specie ectoterme non possa essere perseguito.Ciò è falso. In sede di giudizio un magistrato può infatti applicare la stessa sanzione prevista da altre Leggi (Nazionali o Regionali) per un analogo abuso ai danni di una specie omeoterma dello stesso pregio biogenetico dell'ectotermo oggetto di danneggiamento. Tale confronto di pregio, di per sè aleatorio e discutibile, è oggi reso possibile (e giuridicamente valido) dalle stesse liste della Direttiva Habitat a cui il Decreto 357 fa specifico riferimento.Un esempio concreto vale più di mille parole: se sulle citate liste un pelobate padano vale quanto un orso (entrambe specie prioritarie per l'UE), chi uccide un pelobate padano può essere sanzionato con la stessa pena prevista dalla LN 157 per l'uccisione di un orso.Dunque, non sottovalutare la portata del DPR 357, che in realtà ha un notevole valore conservazionistico. Sia in termini educativi (e questo non è sfuggito a nessuno), sia in termini operativo-giuridici. Saluti XXXXXXXXX>>.
Ora domando, quanto asserito dall’iscritto è esatto? La legge 157/92 (sulla caccia) riguardante la fauna omeoterma può “tutelare” un anfibio nel caso sopra esposto?
Risposta (a cura di Augusto Atturo):
1) Non possiamo parlare in questo caso di "reato", ma semmai di infrazioni amministrative.2) L'associazione di idee (applicare per alcuni anfibi le stesse sanzioni penali per l'uccisione di un orso) appare fantasiosa e non sorretta da alcuna fonte del diritto dello Stato italiano, nè dalla giurisprudenza penale attualmente disponibile.
"Oggetto della tutela", nella legge 157/92 (art. 2) è appunto la fauna selvatica omeoterma (ossia quella in grado di regolare la propria temperatura corporea, entro certi ambiti, indipendentemente da quella ambientale), correttamente ed espressamente identificata dalla norma nei soli mammiferi ed uccelli viventi stabilmente o temporaneamente in Italia (e neppure tutti,visto che alcuni mammiferi sono esclusi da detta tutela,come topi,talpe,ratti e arvicole).Impensabile pertanto il solo immaginare di applicarne l'apparato sanzionatorio ad altri classi sistematiche di vertebrati.3) E' possibile applicare sanzioni amministrative in caso di uccisioni o catture di anfibi solo laddove , come da più parti accade, con apposita legge regionale o della provincia autonoma di Trento o Bolzano, questa sia stata espressamente prevista dalla Regione stessa.4) La diretta trasposizione di direttive comunitarie (cosa diversa dai regolamenti comunitari,immediatamente applicabili) nel diritto interno (self-executing) quando contenenti norme di dettaglio palesemente cogenti è oggetto di nutrita giurisprudenza amministrativa e costituzionale.Ma il discorso ci porterebbe più lontano, e inutilmente, giacchè nè la Convenzione di Berna (ratificata e resa esecutiva con legge 503/81), nè il D.P.R. 08-09-1997, n. 357, e succ. modifiche, "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" hanno previsto sanzioni specifiche per l'uccisione di anfibi inclusi nei relativi allegati. Avrebbe dovuto pensarci lo Stato italiano, che non ha ritenuto di farlo.
5) Diverso è ovviamente in caso di anfibi protetti tutelati dalla CITES quando oggetto di import-export internazionale.
Introduzione di armi in aree protette
Domanda: l'introduzione di armi all'interno di aree protette quali oasi di protezione o zone di ripopolamento e cattura è sanzionabile ai sensi della legge quadro sulle aree protette 394/91 artt. 11/3/f e 30/2 ?
Risposta (a cura di Augusto Atturo): No, in base ai generali principi di specialità e successione delle leggi, ed in base ai diversi contenuti della legge quadro sulle aree protette 394/91 e di quella sulla caccia 157/92, in parchi nazionali e riserve marine da parte di privati, anche se alcuni parchi regionali applicano in via analogica tale divieto. L'elenco ufficiale delle aree protette (5° Aggiornamento approvato con Delibera della Conferenza Stato Regioni del 24.7.2003 e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 144 alla Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4.9.2003, reperibile al link:
http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/scn/docs/elenco_ap_2003.pdf
non include oasi di protezione o zrc provinciali nella sezione delle aree protette dello Stato, a meno che queste non siano anche soggette ad ulteriori forme di tutela ricadenti sugli stessi confini.
Oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura, istituite normalmente dalle Province, ai sensi dell'art. 10 della successiva legge 157/92, non sono nè parchi nè riserve marine, nè tantomento hanno un regolamento approvato da un organismo (ente parco) sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Ambiente.
L'atteggiamento di caccia in un'oasi faunistica provinciale, rilevabile da determinati comportamenti descritti e motivati nella comunicazione di notizia di reato, sarà perseguibile ex art. 30, primo comma-lett. d) , legge 157/72. Il solo trasporto di arma in tali aree, senza poter ravvisare atteggiamento di caccia (consultare la ricca giurisprudenza in materia riportata in varie sanzioni del sito) sarà punibile dalle sanzioni amministrative regionali che applicano il divieto di cui all'art. 21,primo comma-lett. g) legge 157/92.
Tenere correttamente cani e gatti
Se ho un cane che cosa devo fare per iscriverlo all’anagrafe canina? A chi devo rivolgermi se trovo un cane? E’ vero che il mio cane deve avere il passaporto? Come devo fare per avere il passaporto? Se conosco il microchip di un cane che ho trovato, cosa posso fare?
Se ho un cane che cosa devo fare per iscriverlo all’anagrafe canina? A chi devo rivolgermi se trovo un cane? E’ vero che il mio cane deve avere il passaporto? Come devo fare per avere il passaporto? Se conosco il microchip di un cane che ho trovato, cosa posso fare?
- Se ho un cane che cosa devo fare per iscriverlo all’anagrafe canina?
Basta rivolgersi ai servizi veterinari delle ASL competenti sul territorio o ad un ambulatorio veterinario. Comunque l’anagrafe è un registro di tutti i cani identificati con tatuaggio o microchip nel quale sono riportate anche le generalità del proprietario. - A chi devo rivolgermi se trovo un cane?
E’ bene segnalare il ritrovamento alla Polizia Municipale, attenendosi alle istruzioni dalla stessa fornite. - Come faccio a sapere che un cane ha il microchip?
Per confermare la presenza di tale dispositivo è necessario lo specifico lettore che è in dotazione presso i servizi veterinari delle ASL oppure presso molti ambulatori veterinari. - Che cos’è un microchip?
Il microchip è un piccolo dispositivo elettronico innocuo, di forma cilindrica di 11 millimetri di lunghezza e 2 millimetri di diametro, rivestito di materiale biocompatibile, che viene iniettato sotto la cute del cane con una speciale siringa sterile monouso, al suo interno contiene un codice numerico che identifica inequivocabilmente il cane stesso. - Quanto dura la carica del microchip?
Il microchip non ha carica, il circuito è attivato dal campo elettrico del lettore che è in grado di rilevare il numero al suo interno (il codice a quindici cifre). - I microchip sono tutti uguali?
La fabbricazione segue standard definiti da norme internazionali: qualsiasi sia il produttore, i microchip sono costruiti in modo analogo e non c’è il rischio che due microchip abbiano lo stesso numero quindi non ci può essere sovrapposizione dei codici. - Dove viene iniettato il microchip?
Viene iniettato nel sottocute della porzione media sinistra del collo, dietro l’ orecchio sinistro. - E’ vero che il mio cane deve avere il passaporto?
Dal 1° ottobre 2004 tutti i cani, gatti e furetti che viaggiano al seguito dei proprietari in ambito comunitario ed in provenienza da Paesi Terzi debbono essere muniti di passaporto ai sensi del Regolamento CE 998/2003. - Come devo fare per avere il passaporto?
Devi identificare il cane con un microchip, iscriverlo all’anagrafe canina, sottoporre il cane a vaccinazione antirabbica e rivolgerti alla ASL competente sul territorio. - E se il cane è cucciolo?
Può essere autorizzata la movimentazione in ambito comunitario dei cani, gatti e furetti di età inferiore ai tre mesi, non vaccinati, purchè muniti di passaporto e abbiano soggiornato dalla nascita nel luogo in cui sono nati, senza entrare in contatto con animali selvatici che possono rappresentare una fonte d’infezione per la rabbia o purchè siano accompagnati dalla madre da cui sono ancora dipendenti. - Se conosco il microchip di un cane che ho trovato, cosa posso fare?
Collegarmi immediatamente, tramite internet, al sito del Ministero della Salute, aprire le pagine dedicate all’anagrafe canina e nell’apposito spazio digitare le 15 cifre del numero identificativo del microchip. Appariranno i riferimenti che si debbono utilizzare per ritrovare il proprietario del cane. - Esiste solo il microchip come metodo identificativo per i cani?
No, esiste anche il tatuaggio ma solo per i cani iscritti all’anagrafe prima del 1° gennaio 2005, data in cui il microchip è diventato l’unico sistema identificativo nazionale. - Il tatuaggio dove veniva praticato?
All’interno della coscia destra. Era una pratica che comportava non pochi problemi: lo scolorimento progressivo delle sigle tatuate, la presenza di peli che ostacolano la lettura e la necessità di sedare o a volte addirittura anestetizzare il cane per tatuarlo. Il codice del tatuaggio di anagrafe canina si compone di solito del codice comunale, le due ultime cifre del codice ISTAT, la sigla provinciale ed un numero progressivo in genere a quattro cifre. Il codice del microchip, per lo standard europeo invece è una sequenza di 15 numeri. - Il mio cane, iscritto da tempo all’anagrafe canina è identificato con tatuaggio, lo devo identificare anche con il microchip?
Se il tatuaggio è ben leggibile non c’è questa necessità. - Che differenza c’è tra i codici di tatuaggio di anagrafe canina ed i codici dell’allevamento?
Il codice di allevamento, che ovviamente è apposto sui cani di razza, in genere è localizzato sull’orecchio sinistro ed è strutturato con l’ultima cifra dell’anno in corso, la sigla provinciale ed un numero progressivo in genere a tre cifre. La sigla provinciale può essere sostituita da un acronimo a tre cifre, che indica l’allevamento di provenienza. - Se leggo un tatuaggio posso ricercarlo con gli stessi metodi che uso con il microchip?
Certamente si, ma la ricerca è sempre meglio farla in parallelo, nel senso che è sempre bene verificare comunque la presenza del microchip. E’ da sottolineare tuttavia che il tatuaggio fornisce immediatamente alla lettura la sigla della provincia di appartenenza del cane. - E’ sempre possibile risalire al proprietario di un cane che si è perduto?
Purtroppo no, perché il cane potrebbe non avere il microchip, oppure anche avendolo potrebbe non essere stato registrato in una anagrafe. Potrebbe anche essersi perso in una Regione diversa da quella in cui è stato iscritto e quest’ultima potrebbe non aver ancora conferito i suoi dati nella banca nazionale, cosicché l’unica possibilità è cercare pazientemente all’interno delle banche dati di tutte le Regioni! Ci sono buone possibilità che presto tutte le Regioni siano in grado sia di completare le registrazioni dei cani nelle varie anagrafi, sia di scaricare i propri dati nella banca nazionale attivando anche un aggiornamento automatico. In questo modo tutti potranno accedere alle informazioni indispensabili per ritrovare il proprio beniamino.
La Commissione intercomunale per la lotta al randagismo farà affiggere manifesti in tutti i comuni isolani Leishmaniosi, innanzitutto informazione, poi disinfestazione Si prepara anche la campagna di profilassi per ridurre la presenza dell'insetto responsabile della trasmissione della malattia. Intanto si attende la risposta della signora Ernst sulla proposta di trasformare il rifugio di Panza in canine intercomunale ( 1-12-2000 ) Forio - Prosegue il lavoro della Commissione intercomunale per la lotta al randagismo e la prevenzione della leishmaniosi, la cui attività procede spedita anche grazie all'impulso e all'impegno assicurati dal vice sindaco Franco Regine, vero amante degli animali, che quindi ha particolarmente a cuore il problema. Come da programma, lunedì 27 novembre, sempre presso la sala consiliare del comune di Forio, si è tenuta una nuova riunione, alla quale hanno partecipato: per il comune di Forio il vice sindaco dott. Franco Regine; per il comune di Lacco Ameno Vincenzo Capuano; per la Compagnia Carabinieri di Ischia il maresciallo Sergio De Luca; per l'Asl Na2, Distretto 57, il dott. Massimo Barbato; per Legambiente Ischia il presidente dott. G. Mazzara; per il Wwf di Ischia e Procida la rappresentante Anna Buonocore; per i Noa-Kronos di Ischia Giuseppe La Franca; per Pas-Federnatura la rappresentante Carmela Paolella. Nel corso di questa seduta, si è discusso del problema sanitario della leishmaniosi e dell'allarme che si è creato negli ultimi mesi sull'isola d'Ischia. Il dott. Massimo Barbato dell'Asl Na2 Settore Veterinario, ha illustrato ai partecipanti alla riunione i vari aspetti del fenomeno: le cause della malattia, la situazione sul territorio isolano, i possibili tipi di intervento. Sia il presidente di Legambiente Mazzara che una cittadina foriana intervenuta, hanno posto l'accento sulla necessità di un programma di interventi di disinfestazione sul territorio, mirante a ridurre la presenza del "phlebotomus perniciosus", l'insetto veicolo di trasmissione della malattia dai cani all'uomo. Dalla riunione è emerso che pur trattandosi di un problema di natura complessa, il fenomeno risulta sotto controllo per quanto riguarda l'incidenza della malattia sia nei cani che nelle persone. La Commissione, comunque, "ritiene indispensabile un intervento sinergico sia di profilassi, che di disinfestazione, attuato tramite la stretta collaborazione di Asl, veterinari privati ed amministrazioni comunali (queste ultime per quanto concerne le necessarie campagne d'informazione e sensibilizzazione sul territorio dell'isola d'Ischia". Proprio considerata l'importanza di una corretta informazione sui rischi reali di questa e della sensibilizzazione dell'opinione pubblica, la Commissione ha deciso di dare il via alla preparazione di manifesti da affiggere nei comuni isolani; inoltre, alla prossima riunione, insieme al Settore Veterinario dell'Asl Na 2, verranno invitati anche i veterinari privati, per discutere le possibili forme di collaborazione per la profilassi della leishmaniosi. La prossima seduta verrà convocata in data da destinarsi, in quanto la Commissione resta in attesa della risposta della signora Annemarie Ernst sulla proposta di collaborazione con le amministrazioni isolane per la istituzione di un canile intercomunale che abbia come base di partenza proprio il rifugio di Panza. Il lavoro, come si vede, non manca, ma lo spirito sembra essere quello giusto per affrontare con decisione, una volta per tutte, il fenomeno del randagismo.
IL GOLFO Quotidiano di Ischia e Procida
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UNA PETIZIONE PER ELIMINARE I CASSONETTI DEI RIFIUTI IN VIA MORGIONI lunedì 06 ottobre 2003 Per chiedere la rimozione dei cassonetti dei rifiuti in via seconda traversa Morgioni è stata intrapresa una petizione, presentata al sindaco di Ischia, al comandante della polizia municipale, al dirigente tecnino ed al difensore civico di Ischia ed al responsabile dell'unità ecologica asl di Ischia; " La sistemazione dei cassonetti - si legge nel documento - in una zona adiacente ad abitazioni ed a un giardinetto con una pianta di ficus ha creato problemi igienico sanitari, in una zona dove sostano spesso bambini, anziani e turisti; inoltre - si legge in conclusione del documento - la presenza dei contenitori tenuti in pessime condizioni e deprezzano il valore degli immobili limitrofi - tra i promotori della petizione Giuseppe Lanfranca dell'assciazione Ambiente Kronos.
Le ispezioni sono state eseguite anche in terraferma al circo di Moria Orfei Controlli delle Guardie ittiche zoofile Noa Kronos al circo di Fondobosso Venerdì pomeriggio le guardie hanno effettuato controlli al circo di Paride Orfei ad Ischia in questi giorni ( 3-1-2004 Genni Ferrandino ) Ischia - Non è facile la vita del circense. Sempre alle prese con regole e leggi da rispettare e i necessari controlli sanitari degli animali che rallegrano i grandi e i piccini durante gli spettacoli. I circhi spesso vengono sottoposti a controlli da parte delle Guardie ambientali e del Corpo Guardia Forestale e nel pomeriggio di venerdì anche il circo in via Fondobosso è stato sottoposto a controlli. Le Guardie ittiche zoofile Noa Kronos da qualche giorno stanno effettuando controlli su tutto il territorio campano per verificare se le condizioni degli animali da circo sono in regola con le normative e le leggi sanitarie. Nei giorni scorsi il Tenente delle Guardie ittiche, Giuseppe La Franca, e i suoi uomini hanno controllato in continente il circo di Moria Orfei. Dal controllo, delle autorizzazioni comunali e sanitarie è risultato tutto in regola. Nel primo pomeriggio di venerdì il Tenente Giuseppe La Franca e dall'agente scelto Mario Conte si sono diretti al circo di Paride Orfei in via Fondobosso. Le guardie hanno controllato lo stato fisico e igienico di quattro Panteras leo (leoni berberi) due maschi e due femmine di proprietà del signor Gaetano Montico. Al termine del controllo è risultato che i leoni sono tenuti, per fortuna, in buono stato. Per quanto riguarda le autorizzazioni sanitarie che ogni circo deve avere in suo possesso per poter svolgere la propria attività, il comune deve rilasciare il documento sotto la verifica del medico veterinario che dispone il controllo sugli animali. In questo caso il circo di Paride Orfei era sprovvisto di tale autorizzazione perché, nonostante sia stata richiesta tale certificazione, il comune di Ischia non ha ancora provveduto a rilasciarla. Cosa che verrà effettuata nella mattinata di oggi. E' da ricordare che l'autorizzazione sanitaria è obbligatoria in base al comma scritto nell'Ordinanza Sindacale 102 del 16 marzo del 1999. Nel caso che il direttore responsabile del circo non abbia fatto alcuna richiesta per tale e necessaria autorizzazione, viene multato di 600 euro. I controlli delle Guardie Ittico zoofile della Noa Kronos proseguiranno su tutto il territorio isolano in ogni campo che riguardi l'ambiente, la flora e la fauna e l'abusivismo.
IL GOLFO Quotidiano di Ischia e Procida
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Blitz delle guardie della Kronos Noa e della Polizia Bracconieri in fuga sulla collina di San Pancrazio L'operazione si è svolta dall'1.30 alle 7.30 del mattino sulle colline che sovrastano Campagnano. Numerosi denunciati ( 30-4-2004 ) Ischia - Proseguono i controlli sul territorio isolano per impedire ai bracconieri di mettere in atto i loro propositi illegali e, quando capita, denunciare qualcuno dei tanti che affollano i monti dell'isola. Dopo i controlli effettuati nei giorni scorsi nel comune di Forio, nella notte fra mercoledì e giovedì le guardie ambientali Kronos Noa, con il supporto degli agenti della Polizia, hanno perlustrato in lungo e in largo la collina di san Pancrazio che sovrasta la ridente frazione di Campagnano. I controlli sono cominciati alle 1.30. Il gruppo degli antibracconieri, percorrendo sentieri ripidi, hanno occupato la parte alta del colle, da dove si potevano udire perfettamente i richiami elettromagnetici per le quaglie, i "phonophil", (illegali anche quando la caccia è aperta) nascosti per bene fra i cespugli. Sembrava che i richiami coprissero tutta la baia di san Pancrazio. Una micidiale trappola per portare a tiro dei fucili le quaglie e gli altri volatili. Verso le 5.00 gli agenti della Kronos e quelli della Polizia hanno udito chiaramente le voci dei bracconieri che, a bordo di alcuni gozzi visibili sol perché avevano una potente torcia che a tratti si illuminava come in una sorta di segnale di avvertimento. Molto probabilmente i bracconieri si sono accorti della presenza delle guardie e lentamente si sono allontanati verso il largo.
I CONTROLLI
Alle prime luci dell'alba un nutrito gruppo di bracconieri, che si stava dirigendo nei punti strategici dove poi avrebbero dovuto appostarsi, alla vista degli agenti se la sono svignata. Uno dei tanti nascondeva il fucile in un posto al sicuro per non farlo sequestrare e poi, come nulla fosse, si dirigeva verso gli agenti con due cani da caccia. Alla domanda cosa ci facesse in quel luogo a quell'ora, l'uomo rispondeva che faceva una passeggiata e che lui non era mai andato a caccia. Lungo la strada le guardie Kronos Noa intercettavano altri bracconieri che erano costretti a disperdersi, non prima aver incaricato un ragazzo minorenne di controllare le guardie ed avvisarli quando fossero andate via. Fermato, il giovane ha giustificato la sua presenza in quel posto dicendo che stava andando nel suo terreno a dar da mangiare ai conigli. Sulla strada del ritorno le guardie Kronos coadiuvate degli agenti della polizia, fermavano tutte gli automobilisti che transitavano sulla strada della collina. I conducenti, tutti noti cacciatori, avvertiti da qualche spia che aveva notato la presenza delle guardie, cadevano dalle nuvole. Nel cofano di una Fiat Panda di colore bianco in sosta sul ciglio della strada, si notava un sacco con una forma molto simile ad un fucile. La vettura era chiusa per cui gli agenti chiedevano alle persone che abitavano nelle vicinanze se conoscevano il proprietario di quella Panda. Ma chissà perché, nessuno sapeva nulla... Pareva di stare nella Sicilia dei mafisi. Comunque, dal numero della targa della Fiat Panda si potrà risalire al proprietario. La presenza delle guardie del Kronos Noa e della Polizia sulla collina di S.Pancrazio ha rovinato la giornata a parecchi bracconieri che sono dovuti scappare e salvata la via a molti uccelli.
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I CONTROLLI
Alle prime luci dell'alba un nutrito gruppo di bracconieri, che si stava dirigendo nei punti strategici dove poi avrebbero dovuto appostarsi, alla vista degli agenti se la sono svignata. Uno dei tanti nascondeva il fucile in un posto al sicuro per non farlo sequestrare e poi, come nulla fosse, si dirigeva verso gli agenti con due cani da caccia. Alla domanda cosa ci facesse in quel luogo a quell'ora, l'uomo rispondeva che faceva una passeggiata e che lui non era mai andato a caccia. Lungo la strada le guardie Kronos Noa intercettavano altri bracconieri che erano costretti a disperdersi, non prima aver incaricato un ragazzo minorenne di controllare le guardie ed avvisarli quando fossero andate via. Fermato, il giovane ha giustificato la sua presenza in quel posto dicendo che stava andando nel suo terreno a dar da mangiare ai conigli. Sulla strada del ritorno le guardie Kronos coadiuvate degli agenti della polizia, fermavano tutte gli automobilisti che transitavano sulla strada della collina. I conducenti, tutti noti cacciatori, avvertiti da qualche spia che aveva notato la presenza delle guardie, cadevano dalle nuvole. Nel cofano di una Fiat Panda di colore bianco in sosta sul ciglio della strada, si notava un sacco con una forma molto simile ad un fucile. La vettura era chiusa per cui gli agenti chiedevano alle persone che abitavano nelle vicinanze se conoscevano il proprietario di quella Panda. Ma chissà perché, nessuno sapeva nulla... Pareva di stare nella Sicilia dei mafisi. Comunque, dal numero della targa della Fiat Panda si potrà risalire al proprietario. La presenza delle guardie del Kronos Noa e della Polizia sulla collina di S.Pancrazio ha rovinato la giornata a parecchi bracconieri che sono dovuti scappare e salvata la via a molti uccelli.
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del 15/03/2004
KRONOS NOA: ACQUA GIALLA DAI TOMBINI DI VIA DELLE TERME
-Dopo diverse segnalazioni da parte di cittadini, le guardie ambientali della Kronos Noa di Ischia comandate da Giuseppe La Franca, hanno segnalato agli Uffici competenti della Provincia di Napoli, la situazione di degrado che versa la via Delle Terme ad ischia Porto, nel tratto di strada adiacente alla famosa Chiesa di S.Ciro. Infatti da sabato - si legge nel comunicato dei Noa - fuoriesce dai tombini, un notevole quantitativo di acqua termale gialla, ricoprendo una cospicua quantità di area stradale. Tale fuoriscita di acqua termale, maleodorante provienente dagli scarichi delle piscine termali degli alberghi adiacenti alla via Morgioni, e certamente tale incresciosa situazione è una bella cartolina per i turisti che incominciano a soggiornare sula nostra bella isola. La Franca ha chiesto ai responsabili degli uffici della provincia, di provvedere al più presto alla risoluzione di tale problematica, chiedendo pertanto un sopralluogo urgente per i controlli in materia di scarichi.
KRONOS NOA: ACQUA GIALLA DAI TOMBINI DI VIA DELLE TERME
-Dopo diverse segnalazioni da parte di cittadini, le guardie ambientali della Kronos Noa di Ischia comandate da Giuseppe La Franca, hanno segnalato agli Uffici competenti della Provincia di Napoli, la situazione di degrado che versa la via Delle Terme ad ischia Porto, nel tratto di strada adiacente alla famosa Chiesa di S.Ciro. Infatti da sabato - si legge nel comunicato dei Noa - fuoriesce dai tombini, un notevole quantitativo di acqua termale gialla, ricoprendo una cospicua quantità di area stradale. Tale fuoriscita di acqua termale, maleodorante provienente dagli scarichi delle piscine termali degli alberghi adiacenti alla via Morgioni, e certamente tale incresciosa situazione è una bella cartolina per i turisti che incominciano a soggiornare sula nostra bella isola. La Franca ha chiesto ai responsabili degli uffici della provincia, di provvedere al più presto alla risoluzione di tale problematica, chiedendo pertanto un sopralluogo urgente per i controlli in materia di scarichi.
Sabato scorso sulla spiaggia di Ciracciello Lezioni di soccorso in mare Interessante e spettacolare iniziativa promossa dalla locale sezione della Lega Navale Italiana, con il Patrocinio del Comune di Procida, in collaborazione con l'Aeronautica Militare ( 8-6-2004 MICHELE AMBROSINO ) Procida - Sabato scorso la spiaggia di Ciracciello è stata teatro della manifestazione "PROCIDAMAREBLU" rivolta ai bambini delle V classi delle Elementari per educare gli alunni al rispetto ed alla salvaguardia dell'ambiente marino, con le prime nozioni di base per effettuare in sicurezza sessioni di snorkeling. Una bella manifestazione che è diventata un appuntamento fisso, nato dalla concertazione fra il Comune e la Direzione Didattica isolana. L'ente locale era rappresentato dall'Assessore alla Pubblica Istruzione, Rachele Aiello, e dall'Assessore all'Ambiente Salvatore Costagliola. La manifestazione si è intrecciata con una spettacolare dimostrazione di "Soccorso in mare da Elicottero", promossa dalla locale sezione della Lega Navale Italiana, con il Patrocinio del Comune di Procida, in collaborazione con l'Aeronautica Militare. E' stata una dimostrazione ricca di fascino e professionalità, molto applaudita dal numeroso pubblico presente sul Lungomare Cristoforo Colombo e, naturalmente, dai ragazzi delle elementari. Alla meritevole iniziativa hanno dato il loro supporto organizzativo e di assistenza, il Circomare Procida, i Carabinieri, i Vigili del Fuoco, la Polizia Municipale, la Protezione Civile e l'Associazione di volontariato ambientale Kronos.
IL GOLFO Quotidiano di Ischia e Procida
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A seguito di numerosi controlli Le guardie Kronos Noa misurano le spiagge libere Dopo aver invitato marocchini e venditori ambulanti di allontanarsi dalle spiagge del comune di Ischia, lunedì le Guardie della Kronos hanno accertato che le spiagge libere si sono ... ristrette ( 25-8-2004 ) Ischia - In questa estate 2004 molte sono state le iniziative positive messe a punto dalle Guardie Ambientali Ittico Zoofile della Kronos Noa, capitanate dal ten Giuseppe La Franca, che ha ricevuto molti consensi da parte di molti turisti. Quest'anno di venditori ambulanti e di massaggiatori, e ragazzi che giocano al pallone infastidendo i bagnanti sono diminuiti sensibilmente, anche grazie alla presenza delle guardie che hanno monitorato tutti i giorni le spiagge ischitame. Nella mattinata di lunedì quattro squadre delle Guardie Kronos provenienti da Napoli hanno effettuato anche un altro tipo di controllo, quello della misurazione dell'estensione delle spiagge. L'operazione è partita dalla spiaggia del Lido fino a raggiungere la spiaggia libera di san Pietro. Le guardie hanno riscontrato che le spiagge libere sono meno estese di quanto dovrebbero essere. "Abbiamo effettuato tali controlli - ci spiega il ten La Franca - per rilevare chi rispetta i limiti della larghezza, dell'estensione e della profondità delle spiagge. Quattro pattuglie composte da Guardie provenienti dalla provincia di Napoli hanno monitorato i lidi del comune ischitano. I rilievi di quanto è stato fatto verranno spediti alle autorità competenti che prenderanno dovuti provvedimenti. Il tutto è stato fatto al fine di assicurare la libera fruizione a quanti decidono di recarsi sulla spiaggia libera". Le operazioni delle Guardie Kronos Noa proseguiranno fino al termine della stagione turistica. Importanti interventi quella degli uomini del ten La Franca su qualunque fronte al fine di assicurare quella tranquillità ai turisti che trascorrono le loro vacanze ad Ischia.
IL GOLFO Quotidiano di Ischia e Procida
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Lo denuncia Giuseppe La Franca di Kronos "L'Isola di Capri corre troppo... bagnanti in pericolo" Alte onde si vanno ad infrangere sulla spiaggia adiacente di Ischia, perché i traghetti della società pubblica di navigazione Caremar viaggiano ad una velocità troppo sostenuta e troppo sotto costa ( 29-4-2001 ) Ischia - Nel rituale monitoraggio delle coste che la Kronos di Giuseppe La Franca sta portando avanti in queste settimane di inizio stagione turistica per l'iniziativa "Spiagge Sicure, Litoraneo Tranquillo", è stato riscontrato un pericolo e incosciente comportamento da parte delle navi della società di navigazione pubblica Caremar, e in modo particolare della motonave veloce "Isola di Capri". "In pratica - ci ha spiegato La Franca - il traghetto nell'avvicinarsi al Porto di Ischia, ha seguito una rotta troppo vicina alla costa, per di più con una velocità di crociera sostenuta, provocando delle alti onde che hanno raggiunto la costa e si sono andate ad infrangere sull'arenile, mettendo in serio pericolo l'incolumità dei bagnanti, già numerosi in queste giornate di tempo bello, che amano crogiolarsi al sole". Dato il reiterarsi della cosa, La Franca e i suoi uomini hanno così deciso di presentare formale informatica agli organi competenti, nella speranza che vogliano prendere i necessari provvedimenti. Inoltre nei prossimi giorni i dirigenti e responsabili della Caremar, saranno diffidati dal compiere la medesima manovra. Già negli anni passati, episodi simili erano stati denunciati, anche durante i mesi più caldi quando gli arenili del Lido sono stracolmi di persone, ombrelloni e lettini... evidentemente i passati avvisi ad adottare comportamenti più consoni non sono serviti a nulla. Vedremo nelle prossime settimane se qualcosa cambierà...
Aliscafo in ritardo
L'aliscafo Alilauro partito ieri alle ore 11 da Mergellina, pieno di residenti e turisti, è giunto ad Ischia alle ore 12.30 per un guasto al motore verificatosi durante la navigazione. Non sono mancate le proteste... Non sarebbe male introdurre, per i collegamenti veloci assicurati dall'Alilauro, dalla Snav e dalla Caremar la norma applicata per i superstar delle Ferrovie dello Stato: dopo un certo ritardo, scatta il rimborso del biglietto...
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Aliscafo in ritardo
L'aliscafo Alilauro partito ieri alle ore 11 da Mergellina, pieno di residenti e turisti, è giunto ad Ischia alle ore 12.30 per un guasto al motore verificatosi durante la navigazione. Non sono mancate le proteste... Non sarebbe male introdurre, per i collegamenti veloci assicurati dall'Alilauro, dalla Snav e dalla Caremar la norma applicata per i superstar delle Ferrovie dello Stato: dopo un certo ritardo, scatta il rimborso del biglietto...
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Nei giorni scorsi due bambine hanno rischiato... Le Guardie Kronos Noa denunciano le onde anomale
( 26-6-2005 Genni Ferrandino ) Ischia - L'onda anomala che s'infrange sul lido d'Ischia al passaggio delle navi, continua a suscitare forti reazioni negative da parte dei bagnanti. Proteste che finora, peraltro, non hanno sortito alcun effetto significativo, così come era già accaduto negli anni scorsi, trattandosi di un fenomeno ricorrente ormai già da diverse stagioni. A seguito delle numerose lamentele da parte dei bagnanti del Lido d'Ischia, le Guardie dell'Associazione Kronos Noa, coordinate dal Ten Giuseppe La Franca, hanno prima esposto verbalmente a chi di dovere il pericoloso fenomeno delle onde anomale e dopo, visto che non sono stati adottati provvedimenti, hanno esposto una segnalazione scritta alle Capitaneria di Porto e ai carabinieri. Le onde anomale provocate dal passaggio delle navi traghetto sotto costa, negli ultimi giorni hanno arrecato fastidio e seminato panico in molti degli stabilimenti balneari del Lido. Domenica mattina, l'onda anomala creata dal passaggio di una delle navi troppo vicino alla costa, ha messo in pericolo due ragazzine che si trovavano in mare e che sono state tratte in salvo da uno dei bagnanti che è riuscito ad afferrare entrambi le ragazzine per le braccia. Nei giorni scorsi anche un'anziana turista che si trovava su un lettino è stata travolta improvvisamente da un'onda molto alta che l'ha fatta spaventare. La turista, coperta letteralmente dal in mare, ha bevuto una eccessiva quantità di acqua. Il proprietario dello stabilimento del Lido ha effettuato le tecniche di salvataggio, facendo riprendere la turista in pochi minuti. A questo punto si spera che le segnalazioni e le lamentele dei bagnanti possano determinare un cambiamento di ... "rotta". A creare le onde di misura inconsueta per il nostro mare, almeno in condizioni normali, sarebbe il mancato rispetto della distanza dalla costa durante la navigazione e l'improvviso aumento di velocità in prossimità del porto di Ischia, forse per cercare di arrivare primi. E così aumenta il rischio per la balneazione. In effetti, considerato che la situazione si trascina da tempo e che da sola non si risolve, come dimostrano i fatti, ci vorrebbe qualche iniziativa esterna, possibilmente risolutiva. Perché, se fino ad oggi la Provvidenza ha evitato che capitasse un guaio, bisogna comunque garantirsi per il futuro, mettendo fine una volta per tutte a pratiche pericolose e incompatibili con la balneazione.
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( 26-6-2005 Genni Ferrandino ) Ischia - L'onda anomala che s'infrange sul lido d'Ischia al passaggio delle navi, continua a suscitare forti reazioni negative da parte dei bagnanti. Proteste che finora, peraltro, non hanno sortito alcun effetto significativo, così come era già accaduto negli anni scorsi, trattandosi di un fenomeno ricorrente ormai già da diverse stagioni. A seguito delle numerose lamentele da parte dei bagnanti del Lido d'Ischia, le Guardie dell'Associazione Kronos Noa, coordinate dal Ten Giuseppe La Franca, hanno prima esposto verbalmente a chi di dovere il pericoloso fenomeno delle onde anomale e dopo, visto che non sono stati adottati provvedimenti, hanno esposto una segnalazione scritta alle Capitaneria di Porto e ai carabinieri. Le onde anomale provocate dal passaggio delle navi traghetto sotto costa, negli ultimi giorni hanno arrecato fastidio e seminato panico in molti degli stabilimenti balneari del Lido. Domenica mattina, l'onda anomala creata dal passaggio di una delle navi troppo vicino alla costa, ha messo in pericolo due ragazzine che si trovavano in mare e che sono state tratte in salvo da uno dei bagnanti che è riuscito ad afferrare entrambi le ragazzine per le braccia. Nei giorni scorsi anche un'anziana turista che si trovava su un lettino è stata travolta improvvisamente da un'onda molto alta che l'ha fatta spaventare. La turista, coperta letteralmente dal in mare, ha bevuto una eccessiva quantità di acqua. Il proprietario dello stabilimento del Lido ha effettuato le tecniche di salvataggio, facendo riprendere la turista in pochi minuti. A questo punto si spera che le segnalazioni e le lamentele dei bagnanti possano determinare un cambiamento di ... "rotta". A creare le onde di misura inconsueta per il nostro mare, almeno in condizioni normali, sarebbe il mancato rispetto della distanza dalla costa durante la navigazione e l'improvviso aumento di velocità in prossimità del porto di Ischia, forse per cercare di arrivare primi. E così aumenta il rischio per la balneazione. In effetti, considerato che la situazione si trascina da tempo e che da sola non si risolve, come dimostrano i fatti, ci vorrebbe qualche iniziativa esterna, possibilmente risolutiva. Perché, se fino ad oggi la Provvidenza ha evitato che capitasse un guaio, bisogna comunque garantirsi per il futuro, mettendo fine una volta per tutte a pratiche pericolose e incompatibili con la balneazione.
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SPIAGGE TRANQUILLE CON GLI UOMINI DI AMBIENTE KRONOS martedì 19 luglio 2005 Su incarico del comune di Ischia è iniziato il servizio "spiagge sicure" delle guardie Kronos al comando di Giuseppe la Franca; ogni giorno gli uomini di ambiente kronos pattuglieranno il lido di ischia per controllare che non vengano infranti i divieti in vigore sulle spiagge e per prestare aiuto in caso di necessità ai bagnanti. Tra i primi atti intrapresi dalle guardie Kronos c'è la denuncia all'autorità giudiziaria, alla prefettura di Napoli ed al comandante del circolare di Ischia, dei comandanti dei traghetti che violano il codice di navigazione sottocosta, creando pericolo per i bagnati ma anche danni alle strutture balneari. " Le forti ed improvvise onde che si creano al passaggio di queste navi - spiega La franca - trascinano a largo bambini ma anche adulti che non sanno nuotare bene. I traghetti veloci già dalla mattina presto continuano a passare troppo vicino alle spiagge e a gran velocità, nonostante le nostre continue denunce. La Fiba assobalneari - conclude la Franca - è intenzionata a chiedere i danni alle strutture alle compagnie di navigazione che non rispettano le distanze di sicurezza dalla costa.
SULLA SPIAGGIA DI SAN PIETRO DUE BAMBINI TRAVOLTI DA UN'ONDA martedì 02 agosto 2005 Nonostante le continue denunce i traghetti veloci continuano a passare troppo vicino alle rive del lido di Ischia ed a velocità sostenuta e così oggi due bambini sono stati travolti da un'onda anomala; per fortuna sono intervenute le guardie Kronos di pattuglia in zona, che hanno impedito che una bella giornata al mare si trasformasse in una tragedia. Continua intanto l'operazione Spiagge sicure affidata dal comune di Ischia agli agenti di Ambiente Kronos comandati da Giuseppe La Franca. Nei prossimi giorni anche le spiagge di Ischia ponte verranno pattugliate " e questo nonostante - commenta Giuseppe La Franca - il comune di Ischia non abbia fornito un alloggio agli agenti; il servizio sarà quindi tutto a carico dell'associazione - conclude La Franca - sempre impegnata nel fare rispettare le ordinanze balneari e nel tutelare i bagnanti.
del 20/03/2006
GIUSEPPE LA FRANCA: " ACQUA INQUINATA DALLE FOGNATURE DI ISCHIA "
“ Lo scarico delle fognature di Ischia è abusivo “ è quanto sostiene Giuseppe La Franca, di Kronos Noa che comunica di aver preso visione di documenti che attestano il ritiro dell’autorizzazione al comune di Ischia da parte della Provincia allo scarico in mare; “ da analisi dell’Arpac infatti – spiega Giuseppe La Franca – è emerso che il depuratore di Ischia non funziona bene e che le acque che vengono immesse in mare sono inquinate; è uno stato di cose gravissimo – commenta il presidente di Kronos Noa – sia dal punto di vista ambientale, che legale; a tal punto che sembra che persino l’ente che gestisce le acque fognarie per conto del comune di Ischia abbia preso le distanze da eventuali responsabilità nella faccenda; attenzione il comune di Ischia non è il solo ad essere privo di autorizzazioni – aggiunge La Franca – nella stessa barca si trovano infatti anche gli altri comuni isolani; per questa ragione è determinante che i sindaci si riuniscano e decidano il da farsi – si legge ancora nel comunicato di Kronos Noa – soprattutto è importante che il comune di Ischia provveda a riparare il depuratore in modo da tornare in regola; la cosa più inquietante – conclude Giuseppe La Franca – è che si pensa soltanto ad aprire nuovi cantieri, senza occuparsi delle opere necessarie ed indispensabili per la comunità
GIUSEPPE LA FRANCA: " ACQUA INQUINATA DALLE FOGNATURE DI ISCHIA "
“ Lo scarico delle fognature di Ischia è abusivo “ è quanto sostiene Giuseppe La Franca, di Kronos Noa che comunica di aver preso visione di documenti che attestano il ritiro dell’autorizzazione al comune di Ischia da parte della Provincia allo scarico in mare; “ da analisi dell’Arpac infatti – spiega Giuseppe La Franca – è emerso che il depuratore di Ischia non funziona bene e che le acque che vengono immesse in mare sono inquinate; è uno stato di cose gravissimo – commenta il presidente di Kronos Noa – sia dal punto di vista ambientale, che legale; a tal punto che sembra che persino l’ente che gestisce le acque fognarie per conto del comune di Ischia abbia preso le distanze da eventuali responsabilità nella faccenda; attenzione il comune di Ischia non è il solo ad essere privo di autorizzazioni – aggiunge La Franca – nella stessa barca si trovano infatti anche gli altri comuni isolani; per questa ragione è determinante che i sindaci si riuniscano e decidano il da farsi – si legge ancora nel comunicato di Kronos Noa – soprattutto è importante che il comune di Ischia provveda a riparare il depuratore in modo da tornare in regola; la cosa più inquietante – conclude Giuseppe La Franca – è che si pensa soltanto ad aprire nuovi cantieri, senza occuparsi delle opere necessarie ed indispensabili per la comunità
MALORE IN SPIAGGIA: TURISTA SOCCORSO DA PEPPE LA FRANCA lunedì 05 giugno 2006 Si è sentito male sulla spiaggia del Lido di Ischia, questa mattina, dopo avere fatto il bagno un turista settantenne, al suo primo giorno di vacanza sull'isola; immediatamente è intervenuto in suo aiuto Peppe La franca, titolare dello stabilimento balneare dove è accaduto il fatto. L'uomo sofferente d'asma presentava tutti i sintomi di un inizio di attacco cardiaco. Peppe La franca, che è anche guardia Kronos, dopo avere prestato le prime cure d'emergenza, ha chiamato il 118; il settantenne è stato quindi trasportato all'ospedale di lacco ameno; sembra che sia fuori pericolo.
Grazie all’intervento della Lega per la Difesa del cane Liberati gli animali sopravvissuti dalla valanga di fango Alcuni cuccioli, le galline e forse un bue sono stati uccisi ( 7-5-2006 Genni Ferrandino ) Ischia - Dopo la valanga di fango venuta giù dal Monte Vezzi domenica 30 aprile oltre al recupero dei corpi travolti ed uccisi dalle macerie, sono scattate anche le operazioni per il recupero degli animali domestici che possedeva la famiglia Buono – Migliaccio. Tre Dalmata, tre maiali, quattro conigli. Questi gli unici animali rimasti vivi. Prima di prelevare gli animali, la Lega per la Difesa del cane è intervenuta per cercare di alimentare i tre Dalmata. Durante i giorni scorsi i tre cani sono stati aiutati dai volontari della Lega che hanno provveduto al loro sostentamento. Ad aiutare le tre bestiole anche Giorgio Di Costanzo, della Protezione Civile, che ha dato un suo prezioso contributo al sostentamento dei quattro zampe. Ma oltre al recupero dei tre Dalmata, una coppia, un maschio e una femmina, e un cucciolo, nel tardo pomeriggio di venerdì sul Monte Vezzi sono stati liberati anche tre maiali e quattro conigli. Le operazioni sono state effettuate dai volontari della Lega, dalla protezione Civile, dai Vigili del Fuoco e dalle Guardie ambientali dell’associazione Kronos Noa. Sul posto vi erano Giovanni Esposito, responsabile della Lega sull’isola e la sua collaboratrice, Valentina Schiano. I volontari sono stati accompagnati sul posto, proprio sul luogo della tragedia, dalle forze preposte a raggiungere quei luoghi. I tre Dalmata girovagavano fra le rocce e la fanghiglia del Monte Vezzi. Subito hanno risposto ai richiami dei volontari. I tre maiali sono stati recuperati dai Vigili del Fuoco, che hanno utilizzato una corda per tirarli dalla grotta in cui erano. La grotta era dislocata sulla destra dell’abitazione distrutta dalle macerie ed era in parte coperta dalla frana. Mentre si procedeva alle operazioni di salvataggio degli animali, sia dei cani che dei maiali, ecco che un volontario della Lega si accorgeva che da un cumulo di macerie sbucavano un paio di orecchie di coniglio. Una volta avvicinatosi e scavando un po’veniva trovata una gabbia in cui vi erano quattro conigli. La gabbia era stata rotta, per fortuna, solo per metà dal fango e le povere bestiole si erano sistemate in un angolo, una sull’altra, per evitare di essere schiacciate. Le forze sul posto hanno prima scavato per tirare fuori la gabbia, dopodichè hanno lasciato liberi i conigli che si sono diretti velocissimamente fra il verde del monte. Secondo le prime dichiarazioni nel cortile antistante l’abitazione distrutta vi erano altri animali che non sono riusciti a sopravvivere e le cui carcasse sono nascoste sotto i cumuli di macerie. Si tratta di un cane di piccola taglia, di alcuni cuccioli, delle galline e addirittura di un bue.
RICHIESTO L’INTERVETO DELLA LEGA NAZIONALE
Prima del recupero degli animali, Giovanni Esposito, aveva contattato il delegato regionale della Lega per la Difesa del Cane, l’avv. Roberto Cappa per una eventuale sistemazione dei cani. Abbiamo parlato con Giovanni Esposito della Lega di Ischia che ci ha raccontato come sono andati i fatti.
«Dal giorno in cui si è verificata la frana, noi della Lega ci siamo subito attivati per cercare di sistemare i tre Dalmata. Un’adozione momentanea in attesa di una sistemazione fissa. Prima di contattare i parenti delle vittime, abbiamo contattato il delegato regionale l’avv. Cappa per avere una prima idea in che modo avremmo potuto sistemare i cani anche a livello nazionale, contattando anche la Presidente Nazionale della Lega che ha sede a Milano, Laura Rossi».
- C’è stata una grande mobilitazione anche per il recupero degli animali?
«Si. Devo dire che c’è stata una grande mobilitazione per liberare quegli animali, dai cani ai maiali ai conigli. Mi fa piacere che c’è stata una grande sensibilizzazione in tal senso. Ringrazio i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile e tutti quelli che ci hanno accompagnato sul posto».
- I tre Dalmata a chi sono stati affidati?
« La sorella di Luigi, la signora Maria Buono, che abita al Testaccio a Barano, ha voluto che i cani venissero accuditi da lei. Mentre i maiali i Vigili del Fuoco li hanno affidati ad un altro familiare».
IL GOLFO Quotidiano di Ischia e Procida
RICHIESTO L’INTERVETO DELLA LEGA NAZIONALE
Prima del recupero degli animali, Giovanni Esposito, aveva contattato il delegato regionale della Lega per la Difesa del Cane, l’avv. Roberto Cappa per una eventuale sistemazione dei cani. Abbiamo parlato con Giovanni Esposito della Lega di Ischia che ci ha raccontato come sono andati i fatti.
«Dal giorno in cui si è verificata la frana, noi della Lega ci siamo subito attivati per cercare di sistemare i tre Dalmata. Un’adozione momentanea in attesa di una sistemazione fissa. Prima di contattare i parenti delle vittime, abbiamo contattato il delegato regionale l’avv. Cappa per avere una prima idea in che modo avremmo potuto sistemare i cani anche a livello nazionale, contattando anche la Presidente Nazionale della Lega che ha sede a Milano, Laura Rossi».
- C’è stata una grande mobilitazione anche per il recupero degli animali?
«Si. Devo dire che c’è stata una grande mobilitazione per liberare quegli animali, dai cani ai maiali ai conigli. Mi fa piacere che c’è stata una grande sensibilizzazione in tal senso. Ringrazio i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile e tutti quelli che ci hanno accompagnato sul posto».
- I tre Dalmata a chi sono stati affidati?
« La sorella di Luigi, la signora Maria Buono, che abita al Testaccio a Barano, ha voluto che i cani venissero accuditi da lei. Mentre i maiali i Vigili del Fuoco li hanno affidati ad un altro familiare».
IL GOLFO Quotidiano di Ischia e Procida
INAUGURATA OGGI LA SEDE NAPOLETANA DI AMBIENTE KRONOS sabato 18 febbraio 2006 Si è tenuta oggi alla presenza di un folto pubblico l'inaugurazione della sede operativa in Napoli, dell'Associazione ambientalista Onlus Kronos N. O.A. - Corpo Guardie Ittiche Zoofile Ambientali, ubicata in via Emanuele Gianturco, nma30 - Napoli, presso la stazione circumvesuviana di Gianturco, alla presenza del Prefetto Carlo Ferrigno, che ha tagliato il nastro; sono intervenuti inoltre rappresentanti della Polizia di Stato, del Comando provinciale dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Municipale di Napoli, della Circumvesuviana di Napoli e delle Istituzioni del Comune di Napoli, gli assessori provinciali Basilico, Casillo, Falbo e Borrelli il presidente del gruppo dei D.S. della regione campania, Antonio Amato ed esponenti delle associazioni ambientaliste. L'associazione Kronos Noa presieduta da Giuseppe La Franca ha un nucleo di Guardie Kronos Noa, nominate ai sensi delle normative vigenti con Decreti Presidenziali , che svolgono anzitutto opera di prevenzione e repressione contro il maltrattamento degli animali. Affiancano gli organi pubblici a tali scopi destinati nella vigilanza sull'osservanza delle leggi e regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali, alla difesa del patrimonio zootecnico, ittico, faunistico, venatorio ed ambientale sull'intero territorio della provincia di Napoli.
Il Prefetto di Napoli, Alessandro Pansa, l’assessore provinciale alle Aree protette ed ai parchi, Francesco Emilio Borrelli, il giornalista di Sky, Paolo Chiariello, autore del volume ‘Monnezzopoli’, il vice questore aggiunto del Corpo Forestale dello Stato, Ciro Lungo e il cronista Francesco Gravetti, collaboratore de “Il Mattino” di Napoli: sono alcuni dei vincitori del premio “Kronos – Ambiente & Territorio”, promosso dalla omonima associazione in collaborazione con la Circumvesuviana. Int.
La cerimonia di consegna dei vari riconoscimenti si è tenuta sabato scorso presso la stazione della Circumvesuviana di via Gianturco a Napoli, sede operativa del N. O. A.(Nucleo Operativo Ambientale delle Guardie Ittiche Zoofile Ambientali). Con l’istituzione del premio si vuole festeggiare il XV anniversario della fondazione, ponendo le premesse per la istituzionalizzazione del riconoscimento da attribuire a personalità del mondo delle istituzioni e della cultura ogni triennio.
La cerimonia di consegna dei vari riconoscimenti si è tenuta sabato scorso presso la stazione della Circumvesuviana di via Gianturco a Napoli, sede operativa del N. O. A.(Nucleo Operativo Ambientale delle Guardie Ittiche Zoofile Ambientali). Con l’istituzione del premio si vuole festeggiare il XV anniversario della fondazione, ponendo le premesse per la istituzionalizzazione del riconoscimento da attribuire a personalità del mondo delle istituzioni e della cultura ogni triennio.
GIURISPRUDENZA
(aggiornamento 12/12/09)
ACQUE
Acque reflue domestiche
Rientrano nella nozione di acque reflue domestiche i reflui derivanti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi, purché provenienti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche. (Nella specie, sono state considerate acque reflue domestiche e non acque industriali quelle provenienti dalle docce e dai servizi igienici di campi di calcetto e di tennis).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 41850 del 30/09/2008 Ud. (dep. 07/11/2008 )
Argini e alvei
In materia di distanze delle costruzioni dagli argini, i divieti di edificazione stabiliti dall'art. 96 del r.d. 25 luglio 1904, n. 523, sono informati alla ragione pubblicistica di assicurare non solo la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali, ma anche (e soprattutto) il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici.
Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 17784 del 30/07/2009
Integra i delitti di modificazione dello stato dei luoghi e di invasione di terreni, procedibili d'ufficio per la destinazione ad uso pubblico del bene, l'occupazione, con apprezzabile modificazione dello stato dei luoghi, di parte della sponda di un torrente per la realizzazione di opere edili, anche se detto torrente non sia iscritto nell'elenco delle acque pubbliche, dato che la presunzione di demanialità di tutte le acque può essere superata solo con la prova che quello specifico corso d'acqua, per le sue caratteristiche, è inidoneo alla realizzazione di usi di pubblico e generale interesse.
Cass. pen., Sez. 2, Sentenza n. 44926 del 05/11/2008 Ud. (dep. 02/12/2008 )
L'art. 96, lett. f), del r.d. 25 luglio 1904, n. 523, in materia di distanze delle costruzioni dagli argini, ha carattere sussidiario, essendo destinato a prevalere solo in assenza di una specifica normativa locale. Tuttavia, quest'ultima, che può anche essere contenuta nello strumento urbanistico, per derogare alla norma statale, deve essere espressamente destinata alla regolamentazione delle distanze dagli argini, esplicitando le condizioni locali e le esigenze di tutela delle acque e degli argini che giustifichino la determinazione di una distanza maggiore o minore di quella indicata dalla norma statale.
Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 19813 del 18/07/2008
In base al disposto dell'art. 917, secondo comma, cod. civ., qualora la distruzione degli argini o l'impedimento al flusso delle acque sia dovuto all'opera di uno dei proprietari, le spese di riattamento dovranno essere sopportate soltanto da lui ed egli sarà tenuto anche al risarcimento dei danni secondo gli ordinari principi della responsabilità per fatto illecito, che non possono prescindere dall'elemento soggettivo del dolo o della colpa, che deve sempre caratterizzare la condotta, commissiva o omissiva, del soggetto chiamato a risponderne.
Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 14664 del 03/06/2008
Bonifica e ripristino ambientale
In tema di reati di inquinamento delle acque, il giudice, nel subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino, ha il potere di individuare in concreto le modalità di esecuzione degli interventi ripristinatori, e non è vincolato al riferimento alla procedura indicata per le diverse ipotesi di bonifica e ripristino ambientale disposti in sede amministrativa. (La Corte ha altresì precisato che, ove non provveda a subordinare la concessione del beneficio agli indicati adempimenti limitandosi ad emettere la sentenza di condanna o di patteggiamento, il giudice deve disporre la trasmissione del provvedimento al Ministero dell'Ambiente per l'attivazione della procedura amministrativa di cui all'art. 17 D.Lgs. n. 22 del 1997).
Cass. pen., Sez. 2, Sentenza n. 20681 del 28/03/2007 Ud. (dep. 25/05/2007)
Canone
In tema di canone di fognatura e depurazione delle acque reflue, l'art. 31, comma 29, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 prevede che, fino alla concreta applicazione del nuovo metodo di individuazione della tariffa del servizio unico integrato di cui agli artt. 13 e ss. della legge 5 gennaio 1994, n. 36, il CIPE conserva il potere di determinazione della tariffa, da esercitarsi in modo da garantire la copertura dei costi di gestione: pertanto, poiché il cosiddetto "minimo impegnato" è uno degli strumenti attraverso i quali si garantisce tale copertura, la delibera con cui il CIPE, prima della trasformazione del tributo locale in corrispettivo di diritto privato (disposta dall'art. 24 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 258) abbia autorizzato l'utilizzazione del minimo garantito da parte di quei gestori che in precedenza lo avevano adottato, continua ad avere efficacia anche successivamente, fino all'applicazione concreta del nuovo metodo normalizzato.
Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 9670 del 23/04/2009
Non è manifestamente infondata, in riferimento all' articolo 102, secondo comma, Cost. la questione di legittimità costituzionale, dell'art. 3 "bis" d.l. n. 203 del 2005, convertito con modificazioni con legge n. 248 del 2005, nella parte in cui devolve alla giurisdizione del giudice tributario le controversie relative alla debenza del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue, canone non avente natura tributaria ma , in virtù dell'art. 31, comma 28 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, qualificabile come quota tariffaria, componente del corrispettivo dovuto dall'utente per il servizio.
Cass. civ., Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 20501 del 25/07/2008
Captazione e deviazione di acque pubbliche
Non integra il reato di deviazione di acque l'appropriazione o distrazione di acque piovane, in quanto si tratta di acque qualificabili come "res nullius" rispetto alle quali non è invocabile la tutela penale, prevista solo nel caso in cui la condotta di deviazione abbia ad oggetto acque pubbliche o private. (Fattispecie nella quale il reo aveva deviato il deflusso delle acque meteoriche, ostruendo un preesistente canale con l'impiego di fascine e terriccio).
Cass. pen., Sez. 2, Sentenza n. 24503 del 29/05/2009 Ud. (dep. 12/06/2009 )
La domanda di indennizzo per arricchimento senza causa e quella di risarcimento danni da responsabilità aquiliana non sono intercambiabili, in quanto diverse per "causa petendi" e "petitum", poiché nella prima la causa dello spostamento patrimoniale non deve essere qualificata come antigiuridica e l'indennizzo deve essere ragguagliato alla minor somma tra l'arricchimento e il depauperamento; ne consegue che, promosso - da parte di un concessionario nei confronti di un altro concessionario - un giudizio di indebito arricchimento in relazione alla mancata fruizione di acque pubbliche, non è ammissibile in sede di legittimità, in quanto costituente domanda nuova, il motivo di ricorso con cui si faccia valere la violazione delle norme in materia di illecita captazione (o sottensione) di acque, poiché quest'ultima realizza un'ipotesi di illecito aquiliano permanente, risarcibile ai sensi degli artt. 45-47 del r.d. n. 1775 del 1933.
Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 19448 del 10/09/2009
Il delitto di deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi, di regola istantaneo, può assumere carattere permanente qualora sia necessaria, perché perdurino gli effetti della modifica, un'ininterrotta attività dell'agente.
Cass. pen., Sez. 2, Sentenza n. 47630 del 02/12/2008 Ud. (dep. 22/12/2008 )
In tema di abusiva captazione di acque pubbliche, può essere risarcito al danneggiato anche il danno futuro, purchè il pregiudizio possa essere determinato sulla base di ragionevole e fondata attendibilità, ma agli effetti della sua quantificazione va tenuto conto dell'eventualità dell'accoglimento di domanda di sanatoria da parte del fruitore della derivazione, incidente sulla prognosi di permanenza della situazione dannosa nella sua entità.
Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 27183 del 28/12/2007
Fertirrigazione
Il trattamento per l'agricoltura dei fanghi provenienti dal processo di depurazione delle acque reflue urbane deve essere specificamente autorizzato anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 12 comma dodicesimo bis del D.Lgs. n. 4 del 2008, che non ha abrogato la disciplina di cui agli artt. 6 e 8 del D.Lgs. n. 99 del 1992 concernente l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 27558 del 05/06/2008 Cc. (dep. 07/07/2008 )
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, anche a seguito della depenalizzazione della condotta di scarico senza autorizzazione di reflui provenienti da attività d'allevamento del bestiame per effetto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 all'art. 101, comma settimo, lett. b) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l'utilizzazione agronomica dei reflui medesimi, al di fuori dei casi o dei limiti consentiti, continua ad integrare il reato previsto dall'art. 137, comma quattordicesimo, del D.Lgs. n. 152 del 2006.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 26532 del 21/05/2008 Ud. (dep. 02/07/2008 )
In tema di illecito amministrativo da inquinamento delle acque, la mancata tenuta del registro di carico e scarico dei liquami utilizzati per la fertirrigazione dei terreni agricoli, imposta dall'autorità competente, all'esito della comunicazione preventiva dell'inizio dell'attività, non integra la violazione prevista dal settimo comma dell'art. 54 del d.lgs. n. 152 del 1999 relativa all'inosservanza delle prescrizioni operative, imposte dall'autorità che rilascia l'autorizzazione, perché tale obbligo sorge, in virtù della disposizione transitoria dettata dall'art. 62 del medesimo d.lgs., solo con l'emanazione del d.m. di attuazione.
Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 11876 del 13/05/2008
Impianto di depurazione
In tema di accertamento dell'illecito amministrativo previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 54 d.lgs 11 maggio 1999 n. 152, consistente nel mancato rispetto, nella gestione di un impianto per la depurazione delle acque reflue urbane, dei limiti di accettabilità previsti dalla tabella A della legge n. 319 del 1976 nel periodo transitorio triennale finalizzato all' adeguamento degli impianti alla nuova disciplina, possono essere ancora utilizzati i criteri di prelevamento fissati dalla previgente normativa di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, sia perché si tratta di criteri coerenti con la possibilità di ritenere applicabile la precedente disciplina in tema di limiti di accettabilità dei reflui sia perché le disposizioni tecniche relative ai prelievi non sono caratterizzate da efficacia preclusiva assoluta ma sono solo dei criteri direttivi di massima, dai quali gli operatori possono anche discostarsi, previe adeguate valutazioni tecnico-discrezionali.
Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 10751 del 24/04/2008
Responsabilità
Integra il reato di rifiuto di atti d'ufficio la condotta del sindaco di un comune il quale - a fronte di una situazione potenzialmente pregiudizievole per l'igiene e la salute pubblica a causa dell'assenza dei requisiti previsti per la potabilità dell'acqua erogata per il consumo - ometta di adottare i necessari provvedimenti contingibili ed urgenti volti ad eliminare il rischio del superamento dei parametri stabiliti dalla legislazione speciale in materia. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la ricorrenza dell'illecito amministrativo previsto dall'art. 19, comma quarto, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, che disciplina la materia della distribuzione di acqua potabile in attuazione della direttiva CEE 98/83 sulla qualità delle acque destinate al consumo umano).
Cass. pen., Sez. 6, Sentenza n. 12147 del 12/02/2009 Ud. (dep. 19/03/2009 )
Rischio idrogeologico
La precisa determinazione delle aree soggette a rischio idrogeologico - che avviene attraverso l'adozione del piano stralcio previsto dall'art. 1 del d.l. 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 1998, n. 267 - risponde all'evidente interesse pubblico connesso all'operazione di individuazione; ne consegue che, nonostante il citato art. 1 preveda che i progetti di piano stralcio siano adottati entro il termine perentorio del 30 giugno 2001, deve ritenersi, anche alla luce delle disposizioni contenute nel d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che il predetto termine, volto all'adozione quanto mai sollecita di tale piano, abbia un carattere sostanzialmente acceleratorio, senza implicare in alcun modo il venir meno del potere, da parte dell'Amministrazione competente, di provvedervi successivamente.
Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 17783 del 30/07/2009
Scarichi
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, all'art. 101, comma settimo, lett. b) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non costituisce più reato la condotta di scarico senza autorizzazione dei reflui provenienti da imprese dedite all'allevamento di bestiame, attesa la loro assimilabilità incondizionata alle acque reflue domestiche.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 9488 del 29/01/2009 Ud. (dep. 03/03/2009 )
In tema di inquinamento idrico, il reato di scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione è configurabile non solo nei confronti del titolare dell'insediamento, ma anche nei confronti del gestore dell'impianto, in quanto su quest'ultimo grava l'onere di controllare che l'impianto da lui gestito sia munito dell'autorizzazione, presupposto di legittimità della gestione.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 9497 del 29/01/2009 Ud. (dep. 03/03/2009 )
In tema di inquinamento idrico, nella nozione di acque reflue industriali definita dall'art. 74, comma primo, lett. h), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4) rientrano tutti i tipi di acque derivanti dallo svolgimento di attività produttive, in quanto detti reflui non attengono prevalentemente al metabolismo umano ed alle attività domestiche di cui alla nozione di acque reflue domestiche, come definite dall'art. 74, comma primo, lett. g), del citato decreto. (Fattispecie di scarico senza autorizzazione di acque di condensa provenienti da frigoriferi in cui erano conservati prodotti ittici e di acque prodotte dal lavaggio dei locali e dei macchinari che recapitavano in tombini siti sulla pubblica via, collegati alla rete fognaria).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 12865 del 05/02/2009 Ud. (dep. 24/03/2009 )
In tema di disciplina dell'inquinamento idrico, nel vigore della legge n. 319 del 1976 (cosiddetta legge Merli), gli scarichi provenienti da insediamenti civili, se non confluenti in pubbliche fognature, e preesistenti all'entrata in vigore della legge citata non sono soggetti ad alcuna autorizzazione, ove conformi al titolo edificatorio. Per siffatti scarichi l'unico obbligo - peraltro non sanzionato, salvo i casi in cui esso sia stato imposto dagli enti territoriali con provvedimenti specifici - è quello della denuncia all'autorità comunale.
Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 27895 del 24/11/2008
In tema di scarico di acque reflue industriali con superamento dei limiti tabellari, sussiste continuità normativa tra il reato previsto dall'art. 59, comma quinto, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e la fattispecie penale oggi contemplata dall'art. 137, comma quinto, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha altresì precisato che l'abrogata disposizione è più favorevole di quella attuale in quanto prevede un trattamento sanzionatorio superiore in ordine alla pena pecuniaria).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 37279 del 12/06/2008 Ud. (dep. 01/10/2008 )
In tema di tutela penale dall'inquinamento, è configurabile il reato di scarico con superamento dei limiti tabellari (prima previsto dall'art. 59, comma quinto, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, oggi sostituito dall'art. 137, comma quinto, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), sia nel caso di qualsiasi scarico d'acque reflue industriali che superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni, dalle province autonome o dalle autorità di gestione del servizio idrico integrato in relazione alle diciotto sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5, sia nel caso di scarico di acque reflue industriali in acque superficiali o in fognatura con superamento dei valori limite di cui alla tabella 3 sia, infine, nel caso di scarico sul suolo di acque reflue industriali con superamento dei valori limite di cui alla tabella 4.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 37279 del 12/06/2008 Ud. (dep. 01/10/2008 )
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, lo scarico senza autorizzazione degli effluenti d'allevamento non è più previsto dalla legge come reato, ma integra l'illecito amministrativo previsto dall'art. 133, comma secondo, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Sez. 3, Sentenza n. 26532 del 21/05/2008 Ud. (dep. 02/07/2008 )
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, lo scarico senza autorizzazione di acque reflue derivanti dall'attività di molitura delle olive integra il reato di cui all'art. 137 del medesimo decreto (prima previsto dall'art. 59, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152), non essendo tali reflui assimilabili alle acque reflue urbane in base al disposto dell'art. 101, comma settimo, lett. c) del D.Lgs. n. 152 del 2006.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 26524 del 20/05/2008 Ud. (dep. 02/07/2008 )
In tema di tutela penale delle acque dall'inquinamento, anche dopo le modifiche alla nozione di "scarico" apportate dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, gli scarichi provenienti dall'attività di autolavaggio devono essere autorizzati in quanto assimilabili agli scarichi d'acque reflue industriali. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha precisato che la modifica apportata alla nozione di "scarico" è strumentale unicamente a riaffermare la nozione di scarico "diretto", riproponendo in forma più chiara e netta la distinzione esistente tra la nozione di acque di scarico e quella di rifiuti liquidi).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 26543 del 21/05/2008 Cc. (dep. 02/07/2008 )
In tema di inquinamento idrico, l'intervenuta modifica dei termini di adeguamento degli scarichi esistenti, ancorché non autorizzati, introdotta dall'art. 10 bis D.L. 25 giugno 2003, n. 147 (conv. con modd. nella L. 1 agosto 2003, n. 200) non ha mutato la definizione legislativa di "scarichi esistenti" oggetto di interpretazione autentica ex art. 1, lett. g) L. 18 agosto 2000, n. 258, in quanto la predetta modifica si riferisce ai soli scarichi esistenti alla data del 13 giugno 1999 per i quali l'obbligo di autorizzazione è stato previsto solo a seguito della nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 9984 del 15/01/2008 Ud. (dep. 05/03/2008 )
Lo scarico di acque reflue industriali, effettuato senza autorizzazione, integra la fattispecie penale quale che sia di tali acque il recapito finale, sicché anche lo scarico nella fognatura, mancando l'autorizzazione, è tuttora penalmente rilevante. (La Corte ha altresì precisato che le acque reflue provenienti dal sito industriale -una cartiera- mischiandosi, con l'immissione nella rete fognaria comunale, con i reflui dell'insediamento urbano non perdevano, in ragione della loro assoluta prevalenza quantitativa, la natura di reflui industriali, e non potevano pertanto rientrare nella nozione di acque reflue urbane, consistenti nel miscuglio di acque reflue domestiche e di acque reflue industriali convogliate in reti fognarie, che implica l'omogeneità quantitativa delle componenti).
Cass. pen., Sez. 2, Sentenza n. 20681 del 28/03/2007 Ud. (dep. 25/05/2007)
Tutela acque
In tema di acque pubbliche, l'articolo 1 del d.l. 11 giugno 1998, n. 180 conv. nella legge 3 agosto 1998, n. 267 (applicabile "ratione temporis"), che consente alle Autorità di bacino di adottare misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 17, comma 6-bis, della legge 18 maggio 1989, n. 183 anche in assenza di piani di bacino, è applicabile all'intero territorio nazionale e non soltanto alle "zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania" (secondo il titolo del medesimo d.l.). Tale previsione, infatti, è stabilita nel contesto delle altre disposizioni dello stesso articolo, che demandano il predetto compito alle "autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale" e alle "regioni", senza alcuna limitazione territoriale, e costituiscono un complesso di norme diretto principalmente ad accelerare e potenziare quanto occorre per evitare in tutta Italia il pericolo di eventi di quel genere. (Fattispecie relativa a misure di salvaguardia per il fiume Tagliamento adottate dalla relativa Autorità di bacino con delibera del 3 marzo 2004).
Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 7575 del 30/03/2009
Il piano di tutela delle acque, a norma dell'art. 44 del d. lgs. n. 152 del 1999 (nel testo precedente alle modifiche apportate dal d. lgs. n. 152 del 2006), costituisce un piano stralcio di settore del piano di bacino, che contiene sia le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico, sia gli interventi volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di cui al decreto stesso, tra i quali vi è quello di perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche (art. 1, comma 1°, lett. c). Ne consegue che esercita legittimamente il suo potere discrezionale l'autorità che, attraverso il piano di tutela delle acque, destini un tratto fluviale all'esercizio di determinate pratiche sportive (nella specie, sport di acqua viva, quali canottaggio, torrentismo, ecc.).
Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 791 del 15/01/2009
In tema di tutela penale delle acque, anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la disciplina applicabile allo smaltimento dei rifiuti allo stato liquido derivanti da attività ospedaliera continua ad essere quella relativa agli scarichi e non quella in materia di smaltimento di rifiuti liquidi, non rivestendo carattere innovativo l'art. 185 che per i "rifiuti liquidi costituiti da acque reflue" prevede l'applicazione della disciplina sui rifiuti, in quanto l'art. 227 del D.Lgs. n. 152 del 2006 dichiara applicabile ai rifiuti ospedalieri la disciplina in materia di scarichi, richiamando l'art. 6 del d.P.R. 15 luglio 2004, n. 254 che rinvia all'abrogato D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 sulle acque.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 2246 del 29/11/2007 Cc. (dep. 16/01/2008 )
In tema di reati di inquinamento ambientale, l'obbligazione risarcitoria per il danno da reato consistente nella situazione di degrado di un fiume non viene meno nel caso in cui un successivo fatto alluvionale determini l'irreversibile modificazione dello stato dei luoghi, facendo venire meno addirittura la traccia del danno stesso. (La Corte ha precisato che in tal caso, data l'impossibilità di una puntuale quantificazione del danno, può procedersi ad una determinazione equitativa del risarcimento).
Cass. pen., Sez. 2, Sentenza n. 20681 del 28/03/2007 Ud. (dep. 25/05/2007)
ALIMENTI
Analisi e campioni
In tema di tutela penale degli alimenti, la procedura d'urgenza prevista dall'art. 223, comma primo, disp. att. cod. proc. pen. in materia di analisi irripetibili non si riferisce all'accertamento di sostanze chimiche non deperibili, ma soltanto all'accertamento dell'esistenza e della quantità di sostanze organiche o comunque deperibili da rinvenire in alimenti deperibili. (Fattispecie nella quale in un campione di carne bovina macellata, destinata all'alimentazione umana, era stata accertata la presenza di ossitetraciclina, sostanza chimica inibente di tipo antibiotico rilevabile anche a distanza di tempo).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 10728 del 09/01/2009 Ud. (dep. 11/03/2009 )
Destinatari delle norme
In tema di igiene degli alimenti con particolare riguardo ai prodotti della pesca, l'esistenza di controlli pubblici, sia pure sistematici, finalizzati a garantire l'igienità delle operazioni di cattura e di successiva commercializzazione, non sottrae i commercianti al generale dovere di porre in essere ogni opportuna precauzione idonea ad evitare l'immissione sul mercato di prodotti dannosi o, comunque, non conformi a legge. (Fattispecie, relativa al reato di cui all'art. 5 lett. d), L. n. 283 del 1962, di messa in vendita di due pesci, della specie "coda di rospo", invasi da parassiti).
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 2121 del 03/12/2008 Ud. (dep. 20/01/2009)
In tema di tutela dei prodotti alimentari, destinatario degli obblighi connessi al controllo del rispetto delle condizioni igienico - sanitarie degli stessi, è, nelle società di capitali aventi organizzazione e struttura complessa, la persona che riveste, a termini statutari, il ruolo di legale rappresentante della società, fatto salvo il trasferimento di responsabilità in forza di delega delle funzioni correttamente attuata. (Fattispecie nella quale il legale rappresentante di società di gestione di un supermercato, con molteplici articolazioni e una complessa struttura organizzativa, è stato ritenuto responsabile del reato di detenzione di alimenti in stato di cattiva conservazione provocata da "black out" elettrico a livello nazionale per avere omesso di far dotare l'esercizio di un generatore autonomo di energia e di impartire permanenti disposizioni di comportamento in caso di mancanza di energia).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 4067 del 16/10/2007 Ud. (dep. 28/01/2008 )
Cattivo stato di conservazione
In tema di tutela penale degli alimenti, la vendita di cereali invasi da parassiti soggiace alle sanzioni penali previste dalla L. 30 aprile 1962, n. 283, non sussistendo alcun rapporto di specialità con la normativa che ne disciplina la lavorazione ed il commercio (L. 4 luglio 1967, n. 580, modificata dal d.P.R. 9 febbraio 2001, n. 187), in quanto tali prodotti, oltre che lavorati mediante macinazione, sono sostanze alimentari direttamente consumabili mediante cottura.
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 391 del 23/10/2008 Ud. (dep. 09/01/2009)
In tema di commercio e somministrazione di sostanze alimentari nocive, nel caso in cui sussista il delitto previsto dall'art. 444 cod. pen. (anche nell'ipotesi colposa di cui all'art. 552 cod. pen.), deve ritenersi assorbita la contravvenzione di cui all'art. 5 della legge n. 283 del 1962, attinente alla disciplina igienica e alla composizione nutritiva delle sostanze alimentari.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 44779 del 02/10/2007 Ud. (dep. 30/11/2007 )
In tema di alimenti, configura il reato di detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione (art. 5, lett. b, L. 30 aprile 1962, n. 283), la detenzione di alimenti surgelati in violazione del disposto dell'art. 3 D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 110 (Attuazione della direttiva 89/108/CEE in materia di alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana), ove la preparazione dei prodotti da surgelare e l'operazione di surgelamento non siano effettuate "senza indugio" ed osservando le modalità normativamente descritte. (Fattispecie nella quale l'alimento, acquistato fresco dal produttore, era stato surgelato dall'acquirente pochi giorni prima della scadenza).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 46860 del 16/10/2007 Ud. (dep. 18/12/2007 )
Competenza e giurisdizione
In tema di tutela penale degli alimenti, il giudice del luogo ove ha sede la società acquirente è competente per territorio in ordine al reato di vendita di prodotti alimentari invasi da parassiti.
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 391 del 23/10/2008 Ud. (dep. 09/01/2009)
Scadenza
La commercializzazione di prodotti alimentari confezionati per i quali sia prescritta l'indicazione "da consumarsi preferibilmente entro il...", o quella "da consumarsi entro il..." non integra, ove la data sia superata, alcuna ipotesi di reato, ma solo l'illecito amministrativo di cui agli artt. 10, comma settimo, e 18 del D.Lgs. n. 109 del 1992.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 30858 del 27/06/2008 Ud. (dep. 23/07/2008 )
Sostanze nocive
La competenza territoriale a conoscere del reato di vendita di sostanze alimentari contenenti residui tossici per l'uomo di prodotti usati in agricoltura, realizzato attraverso la vendita "da piazza a piazza", appartiene al giudice del luogo dove la merce è consegnata al vettore e, quindi, dove si è concluso il contratto.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 3048 del 13/11/2007 Ud. (dep. 21/01/2008 )
AMBIENTE (in genere)
Disastro ambientale
Requisito del reato di disastro di cui all'art. 434 cod. pen. è la potenza espansiva del nocumento unitamente all'attitudine ad esporre a pericolo, collettivamente, un numero indeterminato di persone, sicché, ai fini della configurabilità del medesimo, è necessario un evento straordinariamente grave e complesso ma non eccezionalmente immane. (Fattispecie di disastro ambientale caratterizzata da una imponente contaminazione di siti mediante accumulo sul territorio e sversamento nelle acque di ingenti quantitativi di rifiuti speciali altamente pericolosi).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 9418 del 16/01/2008 Cc. (dep. 29/02/2008 )
In genere
L'art. 1 della legge della Regione Valle D'Aosta 4 marzo 1988, n. 15 - che ha istituito nelle zone protette (indicate nei commi 1 e 2) un divieto generalizzato di atterraggio, decollo e sorvolo per i velivoli a motore, con le sole eccezioni indicate nei commi 3, 4 e 5 - è norma onnicomprensiva e, come tale, applicabile anche nei confronti di chi svolga una delle predette attività per motivi di lavoro; né tale interpretazione è in contrasto con gli artt. 3 e 120, primo comma, Cost., tenendo conto del fatto che tali divieti e limitazioni - i quali rispondono ad evidenti finalità di salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio e si applicano solo in alcune parti del territorio regionale - sono di carattere generale e non impediscono ai lavoratori la libera circolazione per lo svolgimento delle proprie attività.
Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 10350 del 05/05/2009
La compromissione dell'ambiente (nella specie prodotta dall'accertata alterazione e distruzione della vegetazione e del suolo sbancato, nonché dalla provocata deviazione del corso delle acque) trascende il mero pregiudizio patrimoniale derivato ai singoli bei che ne fatto parte perché il bene pubblico (che comprende l'assetto del territorio, la ricchezza di risorse naturali, il paesaggio come valore estetico e culturale e come condizione di vita salubre in tutte le sue componenti) deve essere considerato unitariamente per il valore d'uso da parte della collettività quale elemento determinante della qualità della vita della persona, quale singolo e nella sua aggregazione sociale.
Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 25010 del 10/10/2008
In tema di conflitti di competenza, la speciale competenza attribuita ai magistrati del Tribunale di Napoli, requirenti e giudicanti, nei procedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti nella regione Campania (art. 3 D.L. 23 maggio 2008, n. 92, conv. con modd. in L. 14 luglio 2008, n. 123) non si estende a tutti i reati ambientali, ma deve intendersi limitata, anche per i reati connessi, ai nuovi reati introdotti dall'art. 2 del citato testo normativo ed a quelli previsti e sanzionati dalla parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. (Fattispecie in tema di conflitto negativo in cui la Corte ha affermato la competenza in sede cautelare del G.i.p. circondariale e non di quello collegiale "regionale", vertendosi in materia di inquinamento atmosferico).
Cass. pen., Sez. 1, Sentenza n. 42082 del 28/10/2008 Cc. (dep. 12/11/2008 )
ANIMALI
Abbandono
Il delitto d'introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo può essere commesso dal proprietario del fondo in danno del possessore dello stesso.
Cass. pen., Sez. 2, Sentenza n. 17509 del 31/03/2009 Ud. (dep. 23/04/2009 )
Deve escludersi la configurabilità del reato di abbandono di animali in caso di mancato ritiro di un cane dal canile municipale cui era stato in precedenza affidato dal proprietario.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 14421 del 21/02/2008 Ud. (dep. 08/04/2008 )
Fauna selvatica
In tema di responsabilità extracontrattuale, dei danni cagionati dalla fauna selvatica a persone o cose, il cui risarcimento non sia previsto da apposite norme, risponde il proprietario della fauna, ovvero lo Stato e, per delega di questo, la Regione, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., dato che la legge n. 394 del 1991 disciplina i danni "non altrimenti risarcibili" arrecati dalla fauna selvatica e dalla attività venatoria alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni agricoli e a pascolo. Pertanto, qualora si proponga azione di responsabilità per colpa, legittimata passiva rispetto a tale pretesa é la Regione mentre, per i danni "non altrimenti risarcibili", e quindi per la domanda di indennizzo di cui all'art. 26 della legge n. 157 del 1992, occorre far riferimento alle leggi regionali relative alla costituzione del fondo pecuniario e ai soggetti tenuti ad erogare l'indennizzo. (Fattispecie relativa ai danni ad un'autovettura causati da un cinghiale che stava attraversando una strada provinciale all'interno del perimetro del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga).
Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 467 del 13/01/2009
In tema di responsabilità extracontrattuale, il danno cagionato dalla fauna selvatica ai veicoli in circolazione non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall'art. 2052 cod. civ., inapplicabile alla selvaggina, il cui stato di libertà é incompatibile con un qualsiasi obbligo di custodia da parte della P.A., ma soltanto alla stregua dei principi generali sanciti dall'art. 2043 cod. civ., e tanto anche in tema di onere della prova con la conseguente necessaria individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico.
Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 27673 del 21/11/2008
Guardie giurate di associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute
Non integra il reato previsto dall'art. 651 cod. pen. il rifiuto di dare indicazioni sulla propria identità a richiesta di guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, in quanto la disciplina prevista dall'art. 6, comma secondo, L. 20 luglio 2004 n. 189 - che affida anche ad esse, con riguardo agli animali d'affezione, la vigilanza sull'osservanza della legge stessa e delle altre norme relative alla protezione degli animali - ha natura eccezionale e non è pertanto suscettibile d'interpretazioni estensive.
Cass. pen., Sez. 1, Sentenza n. 34510 del 10/07/2008 Ud. (dep. 02/09/2008 )
Maltrattamenti
Ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 727 cod. pen. non è necessaria la volontà del soggetto agente di infierire sull'animale né che quest'ultimo riporti una lesione all'integrità fisica, potendo la sofferenza consistere in soli patimenti. (Fattispecie nella quale il reato è stato ravvisato nel fatto di avere tenuto per circa un'ora un cane all'interno di un'autovettura parcheggiata in pieno sole e con una temperatura esterna di circa trenta gradi).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 175 del 13/11/2007 Ud. (dep. 07/01/2008 )
In tema di delitti contro il sentimento per gli animali, sussiste un rapporto di continuità normativa tra le nuove fattispecie contemplate dal Titolo IX bis del libro II del cod. pen., inserito dalla L. 20 luglio 2004, n. 189, e le condotte prima contemplate dall'art. 727 cod. pen. (contravvenzione che oggi punisce il solo abbandono di animali), sia con riferimento al bene protetto sia per l'identità delle condotte. (In motivazione la Corte ha ulteriormente precisato che norma penale più favorevole è quella contemplata dal previgente art. 727 cod. pen., trattandosi di contravvenzione, diversamente dalle nuove fattispecie che configurano tutte ipotesi delittuose).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 44822 del 24/10/2007 Ud. (dep. 30/11/2007 )
In tema di delitti contro il sentimento per gli animali, le nuove fattispecie previste dal Titolo IX bis del Libro II del cod. pen., inserito dalla L. 20 luglio 2004, n. 189, si differenziano dalla fattispecie di uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 cod. pen.) non solo per la diversità del bene oggetto di tutela penale (bene protetto per l'art. 638 cod. pen. è la proprietà privata dell'animale, mentre per le nuove fattispecie è il sentimento per gli animali), ma anche per la diversità dell'elemento soggettivo, in quanto nelle nuove fattispecie la consapevolezza dell'appartenenza dell'animale ad un terzo - persona offesa è elemento costitutivo del reato.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 44822 del 24/10/2007 Ud. (dep. 30/11/2007 )
In tema di delitti contro il sentimento per gli animali, nella nozione di "necessità" che esclude la configurabilità dei delitti di uccisione (art. 544 bis cod. pen.) e maltrattamento di animali (art. 544 ter cod. pen.) vi rientra lo stato di necessità previsto dall'art. 54 cod. pen. nonché ogni altra situazione che induca all'uccisione o al maltrattamento dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno alla persona o ai beni ritenuto altrimenti inevitabile.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 44822 del 24/10/2007 Ud. (dep. 30/11/2007 )
In materia di delitti contro il sentimento per gli animali, la fattispecie di maltrattamento di animali (art. 544 ter cod. pen.) configura un reato a dolo specifico nel caso in cui la condotta lesiva dell'integrità e della vita dell'animale è tenuta "per crudeltà", mentre configura un reato a dolo generico quando la condotta è tenuta "senza necessità".
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 44822 del 24/10/2007 Ud. (dep. 30/11/2007 )
Configurano il reato di maltrattamenti di animali, anche nella formulazione novellata di cui all'art. 727 cod. pen., non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali destando ripugnanza per la loro aperta crudeltà ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità dell'animale, producendo un dolore. (Nella specie il maltrattamento era consistito nella detenzione, all'interno di un canile, di animali obbligati in recinti e gabbie carenti dei requisiti previsti dalla legge ed in condizioni igieniche disastrose).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 44287 del 07/11/2007 Ud. (dep. 28/11/2007)
Sequestro amministrativo
Integra il delitto di rifiuto di atti d'ufficio la condotta del custode di un animale sottoposto a sequestro amministrativo per ragioni di igiene e sanità, che ometta di comunicarne immediatamente l'avvenuto decesso al servizio veterinario della competente U.S.L. (Fattispecie relativa a capi di bestiame sottoposti a sequestro amministrativo poichè risultati positivi al test del "bolderone", sostanza anabolizzante la cui somministrazione è vietata nell'U.E.).
Cass. pen., sez. 6, Sentenza n. 48376 del 19/11/2008 Ud. (dep. 30/12/2008)
Somministrazione di sostanze vietate
In tema di sanzioni amministrative connesse alla somministrazione di progesterone ad animali bovini, in violazione del divieto di cui all'art. 3, comma terzo, del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 118, la tabella allegata al d.m. Sanità del 14 novembre 1996, emanato ai sensi dell'art. 13 del citato d.lgs., ha fissato il livello fisiologico massimo di progesterone nel sangue o nel siero dei bovini maschi oltre i sei mesi nella misura dell'1,5 ng/ml, misura indicata dall'Istituto superiore di sanità tenendo conto anche delle possibili alterazioni ormonali. Ne deriva che l'accertamento del superamento del limite di progesterone indicato comporta una presunzione "iuris tantum" di provenienza esogena dell'ormone e, quindi, della sua indebita eccessiva somministrazione. Tale presunzione può essere vinta dal titolare dell'allevamento, ai sensi dell'art. 3 legge n. 689 del 1981, fornendo la prova che l'elevato tasso di progesterone sia attribuibile a caso fortuito o a forza maggiore, quale ad esempio la permanenza dell'ormone nel sangue, nonostante il decorso del prescritto tempo da un trattamento terapeutico lecitamente praticato, o un'inconsapevole somministrazione od ingestione di una specialità medicinale nella quale l'ormone medesimo era contenuto.
Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 21/01/2009
Specie protette vietate
La documentazione, la cui mancanza è elemento del reato di cui all'art. 2 della L. n. 150 del 1992 (detenzione per fini commerciali di esemplari di specie protette in assenza della prescritta documentazione), è quella diretta a dimostrare la conformità del prodotto alle prescrizioni della normativa a tutela delle specie animali e vegetali protette, e non anche quella con altre possibili indicazioni dirette a tutelare finalità di natura diversa, ad esempio relative alla scadenza o alle caratteristiche alimentari. (Fattispecie di sequestro di confezioni di caviale con etichettatura ritenuta irregolare; la Corte ha annullato con rinvio demandando al tribunale del riesame la verifica della rispondenza delle etichette alle finalità suddette).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 6900 del 29/10/2008 Cc. (dep. 18/02/2009 )
ARIA
Autorizzazione
In tema di inquinamento atmosferico, con riferimento alla fattispecie di trasferimento di impianto da un luogo ad un altro in carenza di autorizzazione, sussiste piena continuità normativa tra la previsione dell'art. 25, comma sesto, d.P.R. n. 203 del 1988, e quella dell'art. 279, comma primo, parte prima, D.Lgs. n. 152 del 2006. In motivazione la Corte ha disatteso l'assunto difensivo sull'intervenuta depenalizzazione della fattispecie).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 30863 del 10/07/2008 Ud. (dep. 23/07/2008 )
In tema di inquinamento atmosferico, rientra nella nozione di impianto, per il cui trasferimento è necessaria l'autorizzazione, anche il singolo macchinario utilizzato nell'ambito di un complesso ciclo produttivo. (Fattispecie nella quale l'imputato aveva trasferito in una diversa sede, prima del rilascio dell'autorizzazione, un'apparecchiatura per il controllo della qualità dei prodotti).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 30863 del 10/07/2008 Ud. (dep. 23/07/2008 )
In tema di inquinamento atmosferico, l'ammissione all'oblazione speciale per il reato di costruzione di impianto senza autorizzazione (art. 24 d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, oggi sostituito dall'art. 279 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) deve essere richiesta dal contravventore dopo il rilascio del provvedimento autorizzatorio, in quanto, attesa la natura permanente del predetto reato, solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione si verifica la cessazione delle conseguenze pericolose dell'illecito eliminabili da parte del contravventore ex art. 162 bis, comma terzo, cod. pen..
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 12921 del 20/02/2008 Ud. (dep. 27/03/2008)
Il reato di realizzazione di impianto in difetto di autorizzazione, di cui all'art. 24, comma primo, d.P.R. n. 203 del 1988 (ora art. 279 D.Lgs. n. 152 del 2006), ha natura permanente, protraendosi sino a quando il responsabile dell'impianto non presenti, anche oltre il termine prescritto, la domanda di autorizzazione per le emissioni atmosferiche prodotte.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 12436 del 20/02/2008 Cc. (dep. 20/03/2008 )
In tema di inquinamento atmosferico, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è necessaria non solo nel caso di un impianto fisso, ma anche nel caso di un impianto mobile, in quanto l'oggetto dell'autorizzazione è costituito dall'impianto produttivo nella sua struttura globale e non dalle singole macchine utilizzate per l'espletamento dell'attività produttiva. (Fattispecie nella quale l'imputato, titolare di ditta esercente attività di saldatura, utilizzava una macchina saldatrice mobile).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 4536 del 11/12/2007 Ud. (dep. 29/01/2008 )
Il reato di realizzazione di impianto in difetto di autorizzazione, di cui all'art. 24, comma primo, del d. P. R. n. 203 del 1988, ora sostituito, con continuità normativa, dall'art. 279, comma primo, del D.Lgs. n. 152 del 2006, pur non esaurendosi, in ragione della sua natura permanente, al momento di inizio della costruzione, in tal modo ricomprendendo anche le condotte di coloro che abbiano proseguito l'esercizio dell'impianto omettendo di controllare l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, perdura, in ogni caso, solo fintantoché lo svolgimento dell'attività soggetta a controllo rimanga ignota alla pubblica amministrazione. (Fattispecie nella quale la consumazione del reato è stata fatta coincidere dalla Corte con l'avvenuta comunicazione all'autorità competente dell'inizio delle prove di funzionamento, con conseguente irrilevanza penale della condotta di prosecuzione di esercizio dell'impianto da parte di soggetto subentrato nella titolarità successivamente a tale momento).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 2488 del 09/10/2007 Ud. (dep. 17/01/2008 )
Il reato di realizzazione di nuovo impianto senza autorizzazione di cui all'art. 24, comma primo, del d.P.R. n. 203 del 1988, ora art. 279, comma primo, del D.Lgs. n. 152 del 2006, ha natura di reato permanente, perdurando la consumazione del medesimo sino al rilascio della prescritta autorizzazione, che costituisce il mezzo di controllo preventivo, da parte del competente ente territoriale, sugli impianti inquinanti.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 2866 del 30/11/2007 Ud. (dep. 18/01/2008 )
In tema di tutela delle emissioni nell'atmosfera, l'installazione in un impianto preesistente di apparecchiature che aumentano le emissioni richiede una ulteriore, preventiva autorizzazione, atteso che devono essere autorizzate tutte le emissioni, anche di modeste dimensioni, che abbiano concreta attitudine a causare un inquinamento dell'aria.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 573 del 29/11/2007 Ud. (dep. 09/01/2008 )
In genere
In tema di inquinamento atmosferico, ove la condotta di esercizio di impianto di emissione in atmosfera senza autorizzazione, già iniziato nella vigenza dell'art. 25 d.P.R. n. 203 del 1988, abbia a protrarsi nel vigore del nuovo art. 279 D.Lgs. n. 152 del 2006, va fatta applicazione di quest'ultima disciplina per essersi la consumazione di detto reato, di natura permanente, esaurita sotto l'impero della legge successiva.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 13225 del 05/02/2008 Cc. (dep. 28/03/2008 )
I reati di attivazione di nuovo impianto, rispettivamente in assenza di comunicazione di messa in esercizio e di comunicazione dei dati relativi alle immissioni di cui all'art. 24, commi secondo e terzo, d.P.R. n. 203 del 1988 (ora art. 279, commi terzo e quarto, D.Lgs. n. 152 del 2006), hanno natura permanente, perdurando gli stessi sino a quando siano effettuate le predette comunicazioni, finalizzate a consentire alla P.A. il monitoraggio dell'inquinamento.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 9403 del 16/01/2008 Ud. (dep. 29/02/2008 )
In tema di inquinamento atmosferico, sussiste continuità normativa tra la fattispecie criminosa di cui all'abrogato art. 25 d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 e la nuova fattispecie prevista dall'art. 279, comma primo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (omessa presentazione della domanda di autorizzazione, nel termine prescritto, per l'esercizio di un impianto esistente).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 4536 del 11/12/2007 Ud. (dep. 29/01/2008 )
In tema di inquinamento atmosferico, sussiste continuità normativa tra la fattispecie prevista dall'abrogato art. 24, comma quarto, del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 e la nuova fattispecie contemplata dall'art. 279, comma secondo, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto entrambe sanzionano la condotta di inosservanza delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 47081 del 16/11/2007 Ud. (dep. 19/12/2007 )
Valori limite
In tema di tutela penale dall'inquinamento atmosferico, il prelievo dei campioni è caratterizzato dalla discrezionalità tecnica nella scelta del metodo, ha natura amministrativa ed è regolato dalla disciplina generale dettata in materia dall'art. 223 disp. att. cod. proc. pen. (Conf.: Sez. III, 21 maggio 2008 n. 27087, Cioni, non massimata).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 42533 del 04/11/2008 Ud. (dep. 14/11/2008 )
In tema di controllo del superamento dei valori limite di emissione in atmosfera, poiché la procedura relativa al prelievo e alle analisi dei campioni attiene alla fase amministrativa, precedente a quella delle indagini preliminari, e per la quale non è richiesta l'osservanza delle norme del codice di procedura penale stabilite a garanzia degli indagati e degli imputati, gli eventuali vizi afferenti la stessa non sono causa di nullità delle analisi stesse, potendo unicamente essere fatti valere mediante tempestiva richiesta di revisione nel corso del processo.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 35736 del 12/07/2007 Ud. (dep. 28/09/2007)
BELLEZZE NATURALI
Aree protette e parchi naturali
La nomina del direttore di un parco naturale è oggetto di una disciplina specifica (prevista dall'art. 9, comma 11, della legge n. 394 del 1991), che prevede un decreto del Ministero dell'ambiente - con scelta del direttore tra una rosa di candidati proposti dal Consiglio direttivo tra soggetti iscritti in un albo di idonei all'esito di una procedura concorsuale per titoli - ed un successivo contratto di lavoro, espressamente qualificato dalla legge di diritto privato, di durata massima quinquennale, non abilitato ad introdurre deroghe alla disciplina legislativa, neppure mediante clausole di proroga o rinnovo. Ne consegue che il rinnovo dell'incarico al soggetto già nominato direttore dell'ente parco è possibile solo con l'osservanza dello stesso procedimento previsto per la prima stipulazione, indipendentemente da quando eventualmente previsto dal contratto individuale in contrasto con norma inderogabile.
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 28457 del 28/11/2008
In tema di tutela penale delle aree protette, integra il reato di cui agli artt. 13 e 30 della L. 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette) la mancanza del nulla osta dell'Ente parco in aree protette nazionali e non in quelle regionali, restando, in ogni caso, configurabile, in caso di violazione delle misure di salvaguardia previste per le aree protette regionali, il reato di cui agli artt. 6 e 30 della citata legge.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 46079 del 08/10/2008 Ud. (dep. 15/12/2008 )
La previsione dell'art.11 della L. n. 394 del 1991, che vieta l' introduzione di armi all'interno delle aree naturali protette, non è stata abrogata o derogata dall'art. 21 lett. g) della L. n. 157 del 1992, che vieta il trasporto di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia all'interno dei centri abitati e delle altre zone dove è vietata l'attività venatoria, essendo tale secondo divieto compatibile con il primo e comunque non regolante l'intera materia da quello disciplinato.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 35393 del 21/05/2008 Ud. (dep. 16/09/2008 )
In tema di tutela delle aree protette, i divieti di effettuazione di attività che possano compromettere la salvaguardia di tali aree di cui all'art. 11 L. n.394 del 1991 si applicano anche con riferimento ai parchi naturali regionali e possono essere derogati solo per effetto dei relativi regolamenti, la cui adozione spetta agli Enti Parco. (Fattispecie di introduzione di fucili da caccia all'interno del Parco regionale del Delta del Po).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 35393 del 21/05/2008 Ud. (dep. 16/09/2008 )
Integra il reato di introduzione di armi in area protetta di cui all'art. 11, comma terzo, lett. f), L. n. 394 del 1991, la condotta di chi, a bordo di auto contenente armi, abbia anche solo a transitarvi al fine di portarsi in area non protetta al fine di cacciare.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 6985 del 16/01/2008 Ud. (dep. 14/02/2008 )
Autorizzazioni
Le opere realizzate in area vincolata sono insuscettibili di condono edilizio nel caso in cui l'area sia sottoposta a vincolo di inedificabilità tanto assoluta quanto relativa. (V. Corte cost. n. 54 del 2009 e n. 150 del 2009).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 24647 del 24/03/2009 Ud. (dep. 15/06/2009 )
L'integrazione del reato di edificazione abusiva in zona assoggettata a vincolo non implica un'effettiva lesione materiale del vincolo stesso, nè alcun accertamento della violazione del bene protetto, essendo la lesione dell'interesse tutelato "in re ipsa".
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 25174 del 21/05/2009 Ud. (dep. 17/06/2009 )
In tema di reati edilizi e paesaggistici, è necessaria l'autorizzazione paesaggistica anche per i lavori di demolizione e ricostruzione di un immobile in zona sottoposta a vincolo che rispettino la precedente volumetria e destinazione d'uso.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 45072 del 24/10/2008 Ud. (dep. 04/12/2008 )
In materia edilizia, l'accertamento di compatibilità paesaggistica introdotto dall'art. 1, comma trentasettesimo, della L. 15 dicembre 2004, n. 308 non esplica effetto estintivo del reato di lottizzazione abusiva né è incompatibile con la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite, prima prevista dall'art. 19 L. 28 febbraio 1985, n. 47, oggi sostituito dall'art. 44, comma secondo, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 37274 del 11/06/2008 Ud. (dep. 01/10/2008 )
È configurabile il reato di lottizzazione abusiva nel caso in cui manchi la preventiva valutazione paesaggistica regionale del piano di lottizzazione riguardante zone di territorio non soggette a vincolo paesistico, in quanto tale valutazione rappresenta un intervento consultivo di carattere generale e programmatorio sulla compatibilità ambientale dello strumento urbanistico attuativo. (In motivazione la Corte, nell'enunciare tale principio, ha ulteriormente precisato che i due atti possono fondersi in un unico provvedimento "complesso", ma è necessario che quest'ultimo contenga ambedue le distinte valutazioni, proprie dell'attività consultiva e di quella autorizzatoria).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 37274 del 11/06/2008 Ud. (dep. 01/10/2008 )
In tema di violazioni edilizie, ai fini della legittimità del provvedimento di sequestro preventivo, la sola esistenza di una struttura abusiva, realizzata senza autorizzazione e in zona sottoposta a vincolo paesaggistico (nella specie compresa nel Parco Regionale Archeologico della Basilicata), integra il requisito dell'attualità del pericolo, indipendentemente dall'essere l'edificazione criminosa ultimata o meno, posto che l'offesa al territorio e gli effetti lesivi all'equilibrio urbanistico perdurano e sono anzi aggravati dall'utilizzazione della costruzione ultimata.
Cass. pen., Sez. 2, Sentenza n. 23681 del 14/05/2008 Cc. (dep. 11/06/2008 )
In materia edilizia, nell'ipotesi di interventi edilizi eseguiti in area paesaggisticamente vincolata per i quali è sufficiente la mera denuncia di inizio attività, la loro realizzazione "sine titulo" (o per non aver presentato la d.i.a. ovvero per non aver conseguito il nulla osta dell'autorità tutoria) non è configurabile il reato di costruzione edilizia abusiva, il quale è integrato solo nell'ipotesi di interventi edilizi ammessi al regime della cosiddetta super-d.i.a., in virtù del combinato disposto degli artt. 22, comma terzo e 44, comma secondo bis, del d.P.R. n. 380 del 2001.
Sez. 3, Sentenza n. 17954 del 26/02/2008 Ud. (dep. 06/05/2008 )
In tema di sanatoria edilizia, il termine di sessanta giorni entro il quale l'autorità competente deve pronunciarsi sulla relativa domanda decorre, anche nel caso di abuso edilizio in zona vincolata, dalla data di presentazione di quest'ultima e non dalla data di acquisizione del parere di compatibilità paesaggistica.
Sez. 3, Sentenza n. 17954 del 26/02/2008 Ud. (dep. 06/05/2008 )
Nel caso di opere costruite su aree sottoposte a vincolo, il cosiddetto nulla osta paesaggistico, ovvero il parere favorevole al rilascio del permesso di costruire in sanatoria (art. 36 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) è necessario per ottenere il predetto titolo abilitativo, ma non spiega "ex se" efficacia estintiva sul reato paesaggistico, in quanto tale efficacia consegue soltanto al rilascio del permesso in sanatoria.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 12951 del 07/03/2008 Ud. (dep. 27/03/2008 )
In tema di tutela del paesaggio, in difetto di prova della compatibilità paesaggistica dell'intervento conseguente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, l'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi (art. 181, comma secondo, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) deve essere disposto anche con la sentenza di applicazione della pena. (In motivazione la Corte ha ulteriormente precisato che la sanzione ripristinatoria può essere evitata in sede esecutiva dando prova della compatibilità paesaggistica).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 47331 del 16/11/2007 Cc. (dep. 20/12/2007 )
In tema di tutela del paesaggio, nel caso di interventi edilizi eseguiti in zona vincolata, l'esistenza dell'autorizzazione paesaggistica non può desumersi dall'intervenuto rilascio di concessione in sanatoria ex artt. 36 e 44 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, non soltanto per l'autonomia strutturale dei due provvedimenti, ma anche perchè l'interesse paesaggistico è funzionalmente differenziato da quello urbanistico.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 47331 del 16/11/2007 Cc. (dep. 20/12/2007 )
In tema di tutela delle bellezze naturali, l'ordinanza, adottata dal responsabile dell'ufficio tecnico del comune, di sospensione di lavori di approfondimento di un bacino per finalità di acquacoltura in assenza di autorizzazione paesistica, di natura cautelare, deve essere preceduta dall'acquisizione del parere obbligatorio della commissione edilizia comunale, atteso che l'art. 6 legge reg. Veneto 31 ottobre 1994, n. 63, nel richiedere per l'adozione dei provvedimenti di cui al precedente art. 4 tale parere, fa riferimento ai provvedimenti sia sanzionatori che cautelari. Né ha pregio l'eccezione di illegittimità costituzionale del suddetto art. 6, prospettata per contrasto con gli artt. 9, 97 e 117 Cost., nella parte in cui, richiedendo l'acquisizione del parere obbligatorio della commissione edilizia comunale per l'adozione di provvedimenti cautelari, non consentirebbe di soddisfare con criteri di rapidità ed efficacia - sottesi al principio di buona amministrazione - le esigenze di tutela del paesaggio, imponendo il parere obbligatorio di un organo di cui, in base all'art. 41 della legge n. 449 del 1997, è consentita ai comuni l'abolizione ed impedendo al sindaco di esercitare tempestivamente i poteri cautelari a tutela del territorio, atteso che l'acquisizione di un parere preventivo non pregiudica l'efficacia dell'azione amministrativa, mentre l'ausilio dell'organo tecnico si presenta come una indefettibile garanzia di idoneità e congruità del provvedimento finale rispetto alla situazione che si intende regolamentare a mezzo della misura di cautela.
Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 2433 del 01/02/2008
Il nulla - osta correlato alla procedura di rilascio del permesso di costruire edilizio in sanatoria di cui all'art. 36 del Testo Unico n.380 del 2001, già art. 13 della legge n. 47 del 1985, nonché, sempre nell'ambito di tale procedura, il parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, non hanno efficacia sanante del reato di cui all'art.163 del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 e dei reati connessi alla violazione della normativa sui parchi (legge n. 394 del 1991), avendo tali provvedimenti unicamente la veste di atti autorizzativi, con efficacia "ex nunc", per eseguire le opere descritte nella domanda di accertamento edilizio di conformità.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 34746 del 24/05/2007 Ud. (dep. 13/09/2007)
La valutazione relativa alla necessità o meno dell'autorizzazione paesaggistico-ambientale, in relazione all'incidenza delle opere sull'ambiente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 146 e 149 d.P.R. n. 42 del 2004 compete, in sede di verifica dell'eventuale ricorrenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 181 dello stesso d.P.R., all'autorità giudiziaria penale e non è condizionata dall'eventuale opinione diversa dell'autorità amministrativa. (Fattispecie nella quale il ricorrente assumeva l'idoneità, sotto tale profilo, della valutazione formulata dalla Sovrintendenza e dall'Ufficio tecnico comunale competenti in sede di permesso di costruire in sanatoria rilasciato a norma dell'art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 35401 del 20/06/2007 Ud. (dep. 24/09/2007)
Le opposizioni a sanzione amministrativa, anche se proposte, in funzione recuperatoria, avverso la cartella esattoriale in caso di mancata notificazione della precedente ordinanza-ingiunzione, appartengono alla competenza del giudice individuato ai sensi dell'art. 22 bis della legge n. 689 del 1981, e quindi, come nella specie, alla competenza del tribunale ove emesse per una violazione in materia urbanistica o edilizia, di tutela dell'ambiente o del territorio (nel caso di specie, sanzione emessa per violazione della legge n. 1497 del 1939, per la realizzazione di opere edilizie in zona soggetta a vincolo ambientale in assenza del prescritto nulla osta).
Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 12698 del 30/05/2007
Beni paesaggistici
In tema di reati paesaggistici, le modifiche apportate all'art. 181 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 dall'art. 3 del D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63 (recante "Ulteriori disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio"), confermano che l'unica sanzione penale applicabile in caso di lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici, eseguiti in assenza d'autorizzazione o in difformità da essa è quella prevista dall'art. 44, lett. c), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 35903 del 29/05/2008 Ud. (dep. 19/09/2008 )
In tema di tutela penale del paesaggio, l'accertamento di compatibilità paesaggistica (art. 181, comma primo-ter, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) ai fini del condono ambientale è applicabile al solo vincolo paesaggistico e non anche a quello archeologico.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 39824 del 23/09/2008 Cc. (dep. 23/10/2008 )
In tema di tutela del paesaggio, anche a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) l'individuazione dei beni paesaggistici spetta sia al Ministero dei beni culturali ed ambientali mediante appositi decreti ministeriali, sia alle Regioni mediante appositi atti amministrativi, leggi regionali ovvero mediante la compilazione dei piani urbanistici territoriali. (In applicazione di tale principio, la Corte ha affermato che il Piano Urbanistico Territoriale Tematico della Regione Puglia, riconducibile alla categoria dei piani urbanistico territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, costituisce un intervento di pianificazione a carattere generale efficace su tutto il territorio regionale, non limitato alle aree ed ai beni elencati dall'art. 82, quinto comma, d.P.R. n. 616 del 1977 ovvero alle aree già sottoposte ad uno specifico vincolo paesistico).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 41078 del 20/09/2007 Cc. (dep. 08/11/2007)
Condono ambientale
In tema di reati edilizi e paesaggistici, il rilascio del cosiddetto condono ambientale (L. 15 dicembre 2004, n. 308) per interventi edilizi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, pur non esplicando alcun effetto estintivo del reato edilizio, comporta l'inapplicabilità dell'ordine di demolizione delle opere abusive previsto dall'art. 31, comma nono, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in quanto un coordinamento tra la disciplina edilizia e quella paesaggistica impone di ritenere non necessari interventi ripristinatori in presenza di una sanatoria paesaggistica.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 40639 del 10/10/2008 Ud. (dep. 31/10/2008 )
In tema di tutela penale del paesaggio, l'accertamento di compatibilità paesaggistica al cui esito favorevole l'art. 181, comma primo ter, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 condiziona l'inapplicabilità delle sanzioni penali previste per il reato di esecuzione di lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici in difformità ovvero in assenza dell'autorizzazione, non ha natura di condono ed è inapplicabile in fase esecutiva, in quanto per la sua operatività è necessario che non sia ancora intervenuta una pronuncia di condanna nei confronti dell'autore della violazione.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 41333 del 10/10/2008 Cc. (dep. 06/11/2008 )
Il condono ambientale introdotto dall'art. 1, commi 37, 38 e 39 L. n. 308 del 2004 estingue, per espressa disposizione della norma, esclusivamente il reato di cui all'art. 181 D.Lgs. n. 42 del 2004 e gli altri reati paesaggistici, e non si estende pertanto al reato edilizio per mancanza di norme di coordinamento.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 583 del 07/12/2007 Ud. (dep. 09/01/2008 )
Boschi e foreste
L'art. 3 della legge della Regione Puglia n. 15 del 1997, nello stabilire che la bruciatura delle stoppie può essere praticata a condizione che lungo il perimetro delle superfici interessate sia tracciata, subito dopo le operazioni di mietitrebbiatura e comunque entro il 15 luglio, una "precesa" o "fascia protettiva" per tutta l'estensione direttamente confinante con boschi e foreste o con altre proprietà, va interpretato nel senso che l'obbligo di realizzazione delle precese, necessariamente collegato alle operazioni di mietitrebbiatura, non è posto in maniera assoluta, poiché dette precese vanno realizzate solo laddove si intenda procedere alla bruciatura delle stoppie; ne consegue che non sussiste alcun illecito amministrativo qualora le operazioni di mietitura siano state eseguite prima del 15 luglio senza che ad esse abbia fatto seguito l'accensione volontaria delle stoppie.
Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 5663 del 09/03/2009
Deturpamento
Presupposto per la configurabilità del reato di deturpamento delle bellezze naturali, ove il bene non rientri tra quelli di cui all'art. 142 D.Lgs. n. 42 del 2004, già tutelati per legge, è la previa adozione, da parte della regione, del provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 19207 del 27/03/2008 Ud. (dep. 13/05/2008 )
Reati paesaggistici
In tema di tutela penale dei beni paesaggistici, integra il reato d'inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta (art. 172, D.Lgs. 24 gennaio 2004, n. 42) l'inosservanza di una prescrizione d'inedificabilità assoluta adottata dal Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. citato. Tale violazione ha natura di reato permanente, in quanto l'offesa al bene tutelato, consistente nell'impedimento alla visuale, si protrae sino a quando esiste il manufatto che la impedisce, non essendo quest'ultimo suscettibile d'autorizzazione o sanatoria postuma.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 37470 del 26/06/2008 Ud. (dep. 02/10/2008 )
In tema di reati paesaggistici, il rilascio del provvedimento di compatibilità paesaggistica non determina automaticamente la non punibilità dei predetti reati, in quanto compete sempre al giudice l'accertamento dei presupposti di fatto e giuridici legittimanti l'applicazione del cosiddetto condono ambientale.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 27750 del 27/05/2008 Ud. (dep. 08/07/2008 )
Rimessine in pristino
In tema di tutela penale del paesaggio, ai fini dell'emissione dell'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi non rilevano eventuali difformi valutazioni espresse da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo circa l'idoneità offensiva dell'opera abusivamente realizzata, in quanto l'obbligo di ripristino si pone su un piano diverso ed autonomo rispetto a quello dei poteri e delle valutazioni della P.A..
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 3195 del 13/11/2008 Ud. (dep. 23/01/2009)
In tema di tutela penale del paesaggio, l'applicabilità della speciale causa estintiva del reato paesaggistico, prevista dall'art. 181 quinquies del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, è subordinata al fatto che la rimessione in pristino da parte dell'autore dell'abuso sia spontanea e non eseguita coattivamente su impulso dell'autorità amministrativa. (Fattispecie nella quale la demolizione dell'opera, abusivamente realizzata in zona paesaggisticamente vincolata, era intervenuta successivamente alla notifica da parte del Comune dell'ingiunzione al ripristino dello "status quo ante").
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 3064 del 05/12/2007 Ud. (dep. 21/01/2008 )
Sequestro
Il Tribunale del riesame ha il potere di correggere gli errori materiali presenti nel provvedimento impositivo della misura cautelare emesso dal G.i.p.. (Fattispecie in materia di sequestro preventivo, nella quale l'area paesaggisticamente vincolata, sulla quale insistevano le opere abusive, risultava erroneamente indicata nell'ordinanza del G.i.p.).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 7136 del 20/01/2009 Cc. (dep. 19/02/2009 )
Sospensione del procedimento penale
In materia paesaggistica, nel caso di intervenuta attivazione della procedura di cui all'art. unico, comma trentasette, L. 15 dicembre 2004 n. 308 (cosiddetto minicondono ambientale), non può operarsi la sospensione del procedimento penale instaurato per violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, atteso che manca per tale ipotesi di condono una previsione specifica in tale senso, analoga a quanto diversamente previsto in tema di condono edilizio.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 19719 del 05/04/2007 Ud. (dep. 22/05/2007)
BENI CULTURALI
Beni archeologici
Gli oggetti d'interesse artistico, storico o archeologico, definito il procedimento penale con archiviazione, devono essere restituiti allo Stato non soltanto in caso di positiva verifica del loro "interesse culturale", ma anche nel caso in cui, risoltasi negativamente detta verifica, il detentore non fornisca prova della legittimità della detenzione, in quanto il giudizio d'infondatezza della notizia di reato non impedisce l'operatività della presunzione della loro appartenenza al patrimonio indisponibile dello Stato, ovvero al demanio pubblico. (Nella specie gli oggetti erano costituiti da reperti archeologici).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 24654 del 03/02/2009 Cc. (dep. 15/06/2009 )
Una volta che non ricorrano le condizioni previste dall'art. 66 della legge 1 giugno 1939 n. 1089 (tutela delle cose di interesse storico e artistico) per poter procedere alla confisca di cose di interesse archeologico (non autorizzato trasferimento nei Paesi dell'Unione europea o esportazione verso Paesi terzi), essa non può essere disposta, in assenza di una pronuncia di condanna, neanche ai sensi dell'art. 240, comma secondo, n. 2, cod. pen. in tema di confisca obbligatoria, trattandosi di beni il cui trasferimento, pur se assoggettato a particolari condizioni o controlli, è consentito e la cui detenzione non può reputarsi vietata in assoluto, bensì subordinata a determinate condizioni volute dalla legge.
Cass. pen., Sez. 2, Sentenza n. 18586 del 07/04/2009 Ud. (dep. 05/05/2009 )
In tema di tutela penale del patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale, né l'accertamento postumo di compatibilità con il vincolo culturale rilasciato dalla Soprintendenza né l'autorizzazione in sanatoria rilasciata dall'Autorità preposta esplicano effetto estintivo ovvero escludono la punibilità del reato d'abusivo intervento su beni culturali (art. 169, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, prima previsto dall'art. 118, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 46082 del 08/10/2008 Ud. (dep. 15/12/2008 )
In tema di tutela penale del patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale, il reato d'abusivo intervento su beni culturali (prima previsto dall'art. 118, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, oggi sostituito dall'art. 169, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) non ha carattere plurioffensivo, in quanto il bene tutelato è esclusivamente l'interesse strumentale al preventivo controllo da parte dell'Autorità preposta alla tutela dei beni culturali.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 46082 del 08/10/2008 Ud. (dep. 15/12/2008 )
In tema di tutela penale dei beni culturali, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 2 decies, L. 25 giugno 2005, n. 109 (di conversione del D.L. 26 aprile 2005, n. 63, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonchè per la tutela del diritto d'autore, e altre misure urgenti"), integra il reato di cui agli artt. 59 e 173 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 la violazione dell'obbligo di denunciare il trasferimento della proprietà o della detenzione di collezioni numismatiche, salvo che si tratti di monete antiche e moderne di modesto valore o ripetitive, o conosciute in molti esemplari o non considerate rarissime, ovvero di cui esiste un notevole numero di esemplari tutti uguali, per le quali è escluso sia l'obbligo di denuncia sia ogni altro obbligo di notificazione alle autorità competenti.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 42516 del 21/10/2008 Ud. (dep. 14/11/2008 )
In tema di cose d'antichità e d'arte, il reato di cui all'art. 124 del D.Lgs. n. 490 del 1999, ora sostituito dall'art. 175 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (ricerche archeologiche in difetto di concessione), concorre con il reato di cui all'art. 125 del citato D.Lgs., ora art. 176 del D.Lgs. n. 152 del 2004 (impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato), atteso che il reato di ricerca si realizza indipendentemente dal rinvenimento degli oggetti, mentre l'impossessamento può essere compiuto anche da chi sia titolare della concessione per la ricerca.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 44967 del 26/10/2007 Ud. (dep. 04/12/2007)
Ai fini della tutela delle cose d'antichità e di arte di cui alla L. n. 490 del 1999, i requisiti di interesse artistico, storico, archeologico o demo-etno-antropologico che devono caratterizzare i relativi beni possono ricorrere disgiuntamente.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 44967 del 26/10/2007 Ud. (dep. 04/12/2007)
Ai fini della configurabilità del reato di impossessamento di beni archeologici o artistici, previsto dall'art. 125 D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490, ora sostituito dall'art. 176 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, non è necessario che l'interesse culturale del bene sia accertato a mezzo di una specifica indagine tecnico-peritale, atteso che questo può essere ricavato da quanto accertato e dichiarato dai competenti organi della pubblica amministrazione.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 19714 del 04/04/2007 Ud. (dep. 22/05/2007)
Beni culturali
In tema di tutela penale delle cose di antichità e d'arte, ai fini della operatività della cosiddetta tutela "diretta" sui beni immobili, qualificati come beni culturali, appartenenti allo Stato ed agli altri Enti pubblici, la cui violazione integra il reato di esecuzione di opere illecite (artt. 10, 21 e 169, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), è necessario che siano soddisfatte tre condizioni: a) che i predetti beni siano stati realizzati da oltre cinquanta anni; b) che il loro autore non sia più vivente; c) che abbia dato esito positivo la verifica dell'interesse culturale secondo la procedura di cui all'art. 12 del D.Lgs. citato.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 42899 del 24/10/2008 Ud. (dep. 18/11/2008 )
Contraffazione
In tema di contraffazione di opere d'arte, l'art. 178, comma primo lett. b), D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, nel punire chi detiene per farne commercio esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura o scultura o delle altre opere ivi indicate, continua a riferirsi a quella condotta, comunque manifestata, in forza della quale i predetti esemplari sono destinati al commercio.
Cass. pen., sez. 6, Sentenza n. 39474 del 24/09/2008 Ud. (dep. 21/10/2008)
In tema di contraffazione di opere d'arte, per la configurabilità del reato non è necessario che l'opera sia qualificata come autentica, ma è sufficiente che manchi la dichiarazione espressa di non autenticità, atteso che la punibilità del fatto è esclusa, ai sensi dell'art. 179 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in caso di dichiarazione espressa di non autenticità all'atto dell'esposizione o della vendita, mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto ovvero, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, con dichiarazione rilasciata all'atto dell'esposizione o della vendita.
Cass. pen., sez. 6, Sentenza n. 39474 del 24/09/2008 Ud. (dep. 21/10/2008)
In tema di contraffazione di opere d'arte, la circostanza aggravante inerente alla commissione del fatto nell'esercizio di un'attività commerciale, prevista dall'art. 178, comma secondo, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 ricorre indipendentemente dalla presenza dell'autorizzazione amministrativa ad esercitare tale attività commerciale.
Cass. pen., sez. 6, Sentenza n. 39474 del 24/09/2008 Ud. (dep. 21/10/2008)
Confisca
L'acquirente finale di un bene del patrimonio artistico dello Stato, che sia stato oggetto di un atto di trasferimento al di fuori delle procedure previste dalla legge, non può ottenere la revoca della confisca disposta all'esito del processo penale, invocando la propria buona fede o l'esistenza di un primo acquisto a titolo originario, in particolare nelle forme dell'asta pubblica, data la nullità dell'atto di trasferimento.
Cass. pen., Sez. 1, Sentenza n. 3712 del 04/12/2008 Cc. (dep. 27/01/2009 )
Danneggiamento
In tema di tutela penale delle cose di antichità e d'arte, la qualifica di soggetto attivo del reato di danneggiamento (art. 733 cod. pen.) compete anche a chi riveste la carica pubblica di sindaco nel caso in cui i beni danneggiati costituiscano "monumento" e rivestano un rilevante interesse culturale, tale da rendere incontrovertibile la loro appartenenza al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale. (Fattispecie nella quale il danneggiamento era stato causato da un'ordinanza sindacale con cui si disponeva il taglio di alcuni alberi facenti parte di un giardino pubblico, tutelato quale complesso di particolare interesse storico ed artistico con provvedimento del Ministero dei BB.CC.AA.).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 42893 del 24/10/2008 Ud. (dep. 18/11/2008 )
Il reato di cui all'art. 169, comma primo, lett. a) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, che punisce l'abusiva demolizione, rimozione, modifica, restauro od esecuzione di opere di qualunque genere su beni culturali, è reato proprio che può essere commesso soltanto da quanti hanno un rapporto particolare e qualificato con il bene oggetto della tutela, che spiega la ragione della necessità della richiesta di autorizzazione per eseguire lavori, demolire, rimuovere, modificare o restaurare il bene. (La Corte ha precisato che, siccome l'autorizzazione è il presupposto costitutivo del reato, è impossibile il concorso con il reato di cui all'art. 635 cod. pen., che qualifica le condotte di danneggiamento commesse su beni di rilievo culturale da soggetti a cui detti beni sono assolutamente estranei e che pertanto mai potrebbero richiedere l'autorizzazione di cui si è detto).
Cass. pen., Sez. 2, Sentenza n. 35173 del 03/07/2008 Cc. (dep. 11/09/2008 )
BONIFICA SITI CONTAMINATI
Inottemperanza
In tema di gestione dei rifiuti, ai fini della configurabilità del reato di omessa bonifica dei siti inquinati (art. 257, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) è necessario il superamento della concentrazione soglia di rischio (CSR) nonchè l'adozione del progetto di Bonifica previsto dall'art. 242 del citato decreto.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 9492 del 29/01/2009 Ud. (dep. 03/03/2009 )
Nei reati omissivi che consistono nell'inottemperanza a un ordine legalmente dato dall'Autorità, occorre distinguere le ipotesi nelle quali l'Autorità medesima ha fissato un termine perentorio all'adempimento dell'ordine, da quelle nelle quali non ne ha fissato, nè direttamente, nè indirettamente, alcuno, ovvero il termine, quantunque fissato, non è perentorio. Nel primo caso l'agente deve ottemperare all'ordine entro il termine perentorio, scaduto il quale la situazione antigiuridica prevista dalla norma incriminatrice si è irrimediabilmente verificata, sicché l'eventuale adempimento successivo non ha alcuna rilevanza al fine di escludere la sussistenza del reato, che ha natura istantanea e la cui prescrizione comincia a decorrere dal termine fissato. In tutti gli altri casi nei quali l'agente, anche dopo la scadenza del termine, ove fissato dall'Autorità, può validamente far cessare la situazione antigiuridica sanzionata dalla norma incriminatrice, dando esecuzione, con un comportamento attivo, all'ordine ricevuto, il reato ha natura permanente che cessa allorché, appunto, l'agente dà esecuzione all'ordine. (Nella fattispecie, relativa alla mancata ottemperanza ad un'ordinanza sindacale di bonifica, la Corte ha ritenuto che - in considerazione dell'espressione usata "entro e non oltre" - il termine dovesse considerarsi perentorio).
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 21581 del 28/02/2007 Ud. (dep. 01/06/2007)
In genere
Integra il reato di interruzione di un servizio di pubblica necessità (art. 340 cod. pen.) la condotta di colui che ostacoli le operazioni di bonifica di un'area - disposte per ragioni di igiene e di sicurezza pubblica - impedendovi l'accesso agli incaricati della ditta appaltatrice e ai tecnici comunali, costretti a chiedere, per proseguire nei lavori, l'intervento della Forza Pubblica, intervento che esclude che la durata dell'interruzione e l'entità del turbamento siano da considerare irrilevanti.
Cass. pen., Sez. 6, Sentenza n. 27997 del 05/03/2009 Ud. (dep. 08/07/2009 )
BOSCHI
Incendio boschivo
L'elemento oggettivo del reato di incendio boschivo (art. 423 bis cod. pen., introdotto dal D.L. n. 220 del 2000, conv. nella L. n. 275 del 2000) può riferirsi anche ad estensioni di terreno a "boscaglia", "sterpaglia" e "macchia mediterranea", atteso che l'intento del legislatore è quello di dare tutela a entità naturalistiche indispensabili alla vita.
Cass. pen., Sez. 1, Sentenza n. 14209 del 04/03/2008 Cc. (dep. 04/04/2008 )
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 423 bis cod. pen., per "incendio boschivo" si intende un fuoco suscettibile di espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi alle dette aree. (In motivazione, la S.C. ha precisato che il reato di incendio boschivo si distingue dal reato di cui all'art. 423 solo per l'oggetto).
Cass. pen., Sez. 1, Sentenza n. 7332 del 28/01/2008 Ud. (dep. 15/02/2008 )
CACCIA
Confisca delle armi
In materia di caccia, la confisca delle armi utilizzate per la commissione dei reati richiamati dall'art. 28, comma secondo, L. n. 157 del 1992, può essere disposta unicamente in caso di condanna.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 11580 del 04/02/2009 Ud. (dep. 17/03/2009 )
In materia di caccia, la confisca delle armi utilizzate per commettere reati venatori può essere disposta nel solo caso di condanna per le contravvenzioni richiamate dall'art. 28, comma secondo, L. n. 157 del 1992, con esclusione di ogni altra ipotesi. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso la possibilità di confiscare, nel caso di reato di esercizio della caccia con mezzi vietati, il fucile utilizzato a tal fine).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 6228 del 14/01/2009 Cc. (dep. 13/02/2009 )
In materia di caccia, in caso di condanna per il reato d'abbattimento, cattura o detenzione di specie nei cui confronti la caccia non è consentita, è esclusa la possibilità, in applicazione dell'art. 28, comma secondo, L. n. 157 del 1992, riferita infatti ad altre, diverse, ipotesi di reato, di farsi luogo alla confisca delle armi.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 43821 del 16/10/2008 Ud. (dep. 25/11/2008 )
Esercizio della caccia
Integra il reato di "esercizio della caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili", previsto dall'art. 30, comma primo, lett. i), L. 11 febbraio 1992, n. 157, la condotta di chi si apposti in attesa di sparare la selvaggina avvistata, non occorrendo l'esplosione di colpi di arma da fuoco.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 42888 del 15/10/2008 Ud. (dep. 18/11/2008 )
Il divieto di caccia dei fringuelli e delle peppole di cui alla L. 11 febbraio 1992, n. 157, può essere derogato con legge reg. sempre che l'abbattimento, la cattura e la detenzione dei fringuellidi non superi il numero di cinque unità; tale regime derogatorio, lungi da rappresentare una franchigia di abbattimento di cinque volatili, non si sovrappone - nell'arco temporale stabilito dalla legge regionale - a quello ordinario ma lo sostituisce, nel senso che rende lecito l'abbattimento fino a cinque esemplari mantenendo l'illiceità penale delle condotte di prelevamento di volatili superiore nel complesso alle cinque unità.
Cass. pen., Sez. F, Sentenza n. 36846 del 02/09/2008 Ud. (dep. 26/09/2008 )
Il reato di esercizio di caccia in periodo di divieto generale e quello di esercizio di caccia con mezzi vietati concorrono tra loro giacché il tenore letterale della previsione sub h) dell'art. 30 L. n. 157 del 1992 non contiene alcun elemento che testualmente o logicamente possa riferire il relativo divieto alla sola caccia praticata nei giorni autorizzati dal calendario venatorio ed avendo le due norme diversa obiettività giuridica.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 27488 del 19/06/2008 Ud. (dep. 07/07/2008 )
L'autorizzazione al porto di fucile rilasciata per l'esercizio della caccia rende legittimo il porto di detta arma, anche se esso è attuato non per l'attività venatoria ma per fini diversi, compresi quelli non leciti. (In motivazione, la Corte ha precisato che le finalità per le quali il titolare di una licenza si avvalga dell'autorizzazione concessagli sono, in genere, penalmente irrilevanti, ferma restando la sanzionabilità in via amministrativa - o penale - dell'eventuale abuso accertato, che può essere colpito da provvedimenti sospensivi o ablativi dell'autorizzazione).
Cass. pen., Sez. 1, Sentenza n. 19771 del 24/04/2008 Ud. (dep. 16/05/2008 )
Guardie volontarie
In tema di caccia, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, nominate con decreto prefettizio, non spetta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria per il solo fatto che è alle medesime affidata, a norma dell'art. 6, comma secondo, della L. 20 luglio 2004, n. 189, la vigilanza sull'applicazione della citata legge e delle altre norme poste a tutela degli "animali da affezione", in quanto in tale categoria rientrano esclusivamente gli animali domestici o di compagnia con esclusione della fauna selvatica, non potendo essere attribuito al dato normativo un significato rimesso a criteri di valutazione meramente soggettiva. (Fattispecie in tema di sequestro probatorio di alcuni tordi eseguito da agenti di vigilanza volontaria della L.I.P.U.).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 23631 del 09/04/2008 Cc. (dep. 11/06/2008 )
Le guardie volontarie delle associazioni venatorie e di protezione ambientale non rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, anche se alle stesse è affidata la vigilanza sulla applicazione della L. n. 157 del 1992 sulla caccia, con la conseguenza che non è loro consentito operare il sequestro delle armi, della fauna e dei mezzi di caccia, spettando tale potere, ex art. 28 legge cit., ai soli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria. (Conf. Cass. pen., Sez. III, 13 febbraio 2008, n.13601; 13 febbraio 2008, n. 13608, non massimate).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 13600 del 05/02/2008 Cc. (dep. 01/04/2008 )
Procedimento penale
Nei procedimenti in materia di caccia, è sempre ammessa la costituzione della Provincia come parte civile, in quanto ente cui spetta il dovere di assicurare il corretto esercizio della attività di caccia, dovendosi prescindere dall'avvenuto danneggiamento di animali ovvero dall'uso indebito di armi.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 11752 del 22/01/2008 Ud. (dep. 17/03/2008 )
Richiami vietati
L'esercizio della caccia con richiami non autorizzati, da individuarsi in quelli non identificabili mediante anello inamovibile e numerato secondo le norme regionali, è sanzionato unicamente in via amministrativa, integrando illecito penale la diversa condotta dell'esercizio della caccia con l'ausilio di richiami vietati.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 11581 del 04/02/2009 Ud. (dep. 17/03/2009 )
La messa in funzione di un apparecchio preregistrato integra il reato di cui all'art. 21, lett. r), L. n. 157 del 1992, come sanzionato dall'art. 30, comma primo, lett. h), solo ed esclusivamente allorquando costituisca atto diretto all'abbattimento della fauna. (In applicazione di detto principio, la Corte ha annullato la sentenza di condanna in quanto l'imputato non era stato trovato in possesso di strumenti o altri mezzi idonei alla cattura della selvaggina).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 35418 del 27/06/2008 Ud. (dep. 16/09/2008 )
Specie protette
In tema di disciplina della caccia, l'impossessamento di un volatile di specie protetta abbattuto da un terzo e rinvenuto morto, non integra il reato di cui all'art. 30 L. 11 febbraio 1992, n. 157, atteso che la tutela legislativa si limita, in mancanza di una diversa specificazione in tale senso, alla salvaguardia della selvaggina intesa come essere vivente.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 21212 del 03/04/2007 Ud. (dep. 30/05/2007)
DANNO AMBIENTALE
Risarcimento
In tema di reati ambientali, ai fini dell'integrazione del fatto illecito quale fonte dell'obbligo di risarcimento del danno cosiddetto "ambientale", non è necessario che l'ambiente venga in tutto o in parte alterato, deteriorato o distrutto, essendo sufficiente una condotta, sia pure soltanto colposa, in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti legittimamente adottati.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 41828 del 30/09/2008 Ud. (dep. 07/11/2008 )
Poiché l'ambiente naturale costituisce un bene pubblico di rango costituzionale, la lesione di esso fa sorgere in capo alle pubbliche amministrazioni preposte alla sua tutela il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale derivatone. Tale diritto scaturisce dal combinato disposto dell'art. 9, secondo comma, della Costituzione, e dell'art. 2059 cod. civ., e preesisteva pertanto all'introduzione della legge 8 luglio 1986 n. 349, il cui art. 18 non ha affatto introdotto nel nostro ordinamento una nozione di "danno ambientale", ma si è limitato a ripartire tra Stato, enti locali ed associazioni di protezione ambientale la legittimazione ad agire od intervenire nel relativo giudizio di risarcimento. Da ciò consegue che non è viziata da ultrapetizione la sentenza di merito di condanna al risarcimento del danno ambientale per fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della suddetta legge n. 349 del 1986.
Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 25010 del 10/10/2008
Una volta accertata la compromissione dell'ambiente in conseguenza del fatto illecito altrui, la prova del danno patito dalla P.A. deve ritenersi "in re ipsa", e la relativa liquidazione - quando non sia tecnicamente possibile la riduzione in pristino - deve avvenire con criteri ampiamente equitativi, in quanto non è oggettivamente possibile tenere conto di quegli effetti che inevitabilmente si evidenzieranno solo in futuro.
Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 25010 del 10/10/2008
Alle associazioni ambientaliste riconosciute ex art.13 L. n. 349 del 1986 spetta il diritto al risarcimento conseguente al danno ambientale, sia come titolari di un diritto della personalità connesso al perseguimento delle finalità statutarie, sia come enti esponenziali del diritto assoluto alla tutela ambientale. (Fattispecie in cui l'associazione WWF Italia, in quanto associazione riconosciuta che ha come finalità statutaria la conservazione della natura e dei processi ecologici e la tutela dell'ambiente, è stata ritenuta legittimata ad ottenere il risarcimento del danno conseguente alla avvenuta introduzione di fucili da caccia all'interno del Parco regionale del Delta del Po).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 35393 del 21/05/2008 Ud. (dep. 16/09/2008 )
Il risarcimento del danno ambientale deve comprendere sia il pregiudizio prettamente patrimoniale arrecato a beni pubblici o privati, sia quello - avente anche funzione sanzionatoria - non patrimoniale rappresentato dal "vulnus" all'ambiente in sé e per sé considerato, costituente bene di natura pubblicistica, unitario ed immateriale. Ne consegue che la condanna del responsabile sia al ripristino dello stato dei luoghi, sia al pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento non costituisce una duplicazione risarcitoria, allorché la prima condanna sia vòlta ad elidere il pregiudizio patrimoniale e la seconda quello non patrimoniale.
Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 10118 del 17/04/2008
Anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ed in particolare degli artt.300 e seguenti, continuano ad applicarsi i principi in tema di "risarcimento per equivalente patrimoniale" fissati con riferimento all'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, con la conseguenza che possono integrare il "danno ambientale" risarcibile anche le c.d. "perdite provvisorie" previste dalla Direttiva 2004/35/CE approvata il 21 aprile 2004, e cioè quelle modifiche temporanee dello stato dei luoghi che comportino la mancata disponibilità di una risorsa ambientale intatta. (In motivazione la Corte ha richiamato la sentenza n. 641 del 1987 della Corte Costituzionale in tema di rilevanza patrimoniale indiretta del danno ambientale).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 16575 del 06/03/2007 Ud. (dep. 02/05/2007)
In presenza di danno ambientale derivante da interventi che comportino le c.d. "perdite provvisorie" come previste dalla Direttiva 2004/35/CE approvata il 21 aprile 2004, e cioè anche una temporanea perdita della disponibilità di una risorsa ambientale intatta, permane il diritto del privato al risarcimento in forma di condanna generica, essendo sufficiente l'accertamento di un fatto produttivo di conseguenze potenzialmente dannose e della esistenza di un probabile nesso causale tra queste e il pregiudizio lamentato. (In motivazione la Corte ha richiamato la sentenza n.641 del 1987 della Corte Costituzionale in tema di rilevanza patrimoniale indiretta del danno ambientale).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 16575 del 06/03/2007 Ud. (dep. 02/05/2007)
ELETTROSMOG
In tema d'inquinamento elettromagnetico, il reato di getto pericoloso di cose è configurabile solo quando sia stato provato, in modo certo ed oggettivo, il superamento dei limiti d'esposizione o dei valori d'attenzione previsti dalle norme speciali (D.M. Ambiente 10 settembre 1998, n. 381; d.P.C.M. 8 luglio 2003) e sia stata obiettivamente accertata un'effettiva e concreta idoneità delle emissioni ad offendere o molestare persone, ravvisabile non in astratto ma in concreto.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 36845 del 13/05/2008 Ud. (dep. 26/09/2008 )
GETTO PERICOLOSO DI COSE
In tema di getto pericoloso di cose, il reato previsto dall'art. 674 cod. pen. non prevede due distinte ed autonome ipotesi di reato ma un reato unico, in quanto la condotta consistente nel provocare emissioni di gas, vapori o fumo rappresenta una "species" del più ampio "genus" costituito dal "gettare" o "versare" cose atte ad offendere, imbrattare o molestare persone. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha precisato che la previsione della condotta di "provocare emissioni" ha solo il fine di specificare che, quando si tratta d'attività disciplinata per legge, la rilevanza penale delle emissioni medesime è subordinata al superamento dei limiti e delle prescrizioni di settore).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 36845 del 13/05/2008 Ud. (dep. 26/09/2008 )
In tema di getto pericoloso di cose, la configurabilità del reato previsto dall'art. 674 cod. pen. è esclusa in caso di emissioni provenienti da attività autorizzata o disciplinata dalla legge e contenute nei limiti normativi o dall'autorizzazione, in quanto il rispetto dei predetti limiti implica una presunzione di legittimità del comportamento.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 36845 del 13/05/2008 Ud. (dep. 26/09/2008 )
In tema di getto pericoloso di cose, il fenomeno della creazione, emissione e propagazione di onde elettromagnetiche rientra nella contravvenzione di cui all'art. 674, comma primo, cod. pen., per effetto di un'interpretazione estensiva dell'espressione "getto di cose", non comportando tale esegesi un'estensione analogica "in malam partem" della predetta disposizione.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 36845 del 13/05/2008 Ud. (dep. 26/09/2008 )
L'espressione "nei casi non consentiti dalla legge", contenuta nella formulazione dell'art. 674 cod. pen., si collega alla necessità che l'emissione di gas, vapori o fumi, atta a molestare le persone avvenga in violazione delle norme che regolano l'inquinamento atmosferico, sicché, ai fini della configurabilità del relativo reato, nell'ipotesi di attività industriali che trovano la loro regolamentazione in una specifica normativa di settore, non basta che le emissioni siano astrattamente idonee ad arrecare fastidio, ma è indispensabile la puntuale e specifica dimostrazione che esse superino gli "standard" fissati dalla legge. (Fattispecie relativa ad emissione di vapori di acido acetico).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 15653 del 27/02/2008 Ud. (dep. 16/04/2008 )
In tema di emissioni idonee a creare molestie alle persone, laddove, trattandosi di odori, manchi la possibilità di accertare obiettivamente, con adeguati strumenti, l'intensità delle emissioni, il giudizio sull'esistenza e sulla non tollerabilità delle emissioni stesse ben può basarsi sulle dichiarazioni di testi, specie se a diretta conoscenza dei fatti, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell'espressione di valutazioni meramente soggettive o in giudizi di natura tecnica ma consistano nel riferimento a quanto oggettivamente percepito dagli stessi dichiaranti.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 19206 del 27/03/2008 Ud. (dep. 13/05/2008 )
In tema di getto pericoloso di cose, l'evento di molestia provocato dalle emissioni di gas, fumi o vapori non si ha solo nei casi di emissioni inquinanti in violazione dei limiti di legge, in quanto non è necessario che le stesse siano vietate da speciali norme giuridiche, ma è sufficiente il superamento del limite della normale tollerabilità ex art. 844 cod. civ., la cui tutela costituisce la "ratio" della norma incriminatrice. (Fattispecie di emissioni di fumi e vapori nauseabondi provenienti da un panificio).
Cass. pen., Sez. 1, Sentenza n. 16693 del 27/03/2008 Ud. (dep. 22/04/2008 )
In tema di getto pericoloso di cose, poiché è configurabile il concorso formale tra il reato di cui all'art. 674 cod. pen. e le norme speciali in materia ambientale, non sussiste rapporto di specialità tra la predetta fattispecie penale e la norma di cui all'art. 54, comma secondo, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 (che sanziona amministrativamente l'effettuazione di scarichi in acque reflue domestiche senza la prescritta autorizzazione), in quanto si tratta di norme poste a tutela di beni giuridici diversi e fondate su diversi presupposti, esulando da tale ultima fattispecie il fatto di aver cagionato offesa o molestia alle persone.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 6419 del 07/11/2007 Ud. (dep. 11/02/2008 )
In tema di getto pericoloso di cose, poiché la condotta consistente nel "versare" è riferibile anche a materie liquide, è configurabile il reato di cui all'art. 674 cod. pen. in presenza di una decisione consapevole di far funzionare e gestire un impianto fognario difettoso, in quanto ciò implica una condotta positiva di disturbo e molestia a livello igienico e non una mera condotta omissiva dell'adozione di cautele idonee ad impedire il versamento. (Fattispecie nella quale il versamento di reflui maleodoranti, in parte su suolo pubblico ed in parte su corso d'acqua pubblica, proveniva da uno stabile condominiale munito di fossa "imhoff" non munita di vasca di decantazione).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 6419 del 07/11/2007 Ud. (dep. 11/02/2008 )
È configurabile il reato di cui all'art. 674 cod. pen. (emissione di gas, vapori o fumi atti ad offendere o molestare le persone) in presenza di "molestie olfattive" promananti da impianto munito di autorizzazione per le emissioni in atmosfera, in quanto non esiste una normativa statale che prevede disposizioni specifiche e valori limite in materia di odori, con conseguente individuazione del criterio della "stretta tollerabilità" quale parametro di legalità dell'emissione, attesa l'inidoneità ad approntare una protezione adeguata all'ambiente ed alla salute umana di quello della "normale tollerabilità", previsto dall'art. 844 cod. civ.. (In motivazione la Corte ha ulteriormente precisato che non può trovare applicazione in questi casi la disciplina in materia di inquinamento atmosferico dettata dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 2475 del 09/10/2007 Ud. (dep. 17/01/2008 )
Il reato di cui all'art. 674 cod. pen. (emissione di gas, di vapori o di fumo atti a molestare le persone) è configurabile indipendentemente dal superamento dei valori limite di emissione stabiliti dalla legge qualora le emissioni moleste non siano una diretta conseguenza dell'attività autorizzata, ma siano dovute all'omessa attuazione degli accorgimenti tecnici idonei ad eliminarle o contenerle.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 23796 del 16/05/2007 Ud. (dep. 19/06/2007)
In tema di getto pericoloso di cose, nel caso in cui le emissioni siano inferiori ai limiti previsti dall'autorizzazione rilasciata al titolare dell'insediamento, non è configurabile la contravvenzione di cui all'art. 674 cod. pen. atteso che si tratta di ipotesi diversa dall'esercizio in difetto di autorizzazione, ipotesi nella quale la condotta deve essere valutata secondo criteri di "stretta" e non di "normale" tollerabilità.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 21814 del 11/05/2007 Ud. (dep. 05/06/2007)
LAVORO (AMBIENTE E SICUREZZA)
Amianto
In tema di tutela dei lavoratori dai rischi connessi all'esposizione all'amianto, il datore di lavoro risponde del delitto di omicidio colposo nel caso di morte del lavoratore conseguita a malattia connessa a tale esposizione quando, pur avendo rispettato le norme preventive vigenti all'epoca dell'esecuzione dell'attività lavorativa, non abbia adottato le ulteriori misure preventive necessarie per ridurre il rischio concreto prevedibile di contrazione della malattia, assolvendo così all'obbligo di garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 5117 del 22/11/2007 Ud. (dep. 01/02/2008 )
Datore di lavoro
Il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza, ha l'obbligo di mantenere in buono stato di conservazione i mezzi di protezione messi a disposizione dei lavoratori e di sorvegliare che l'idoneità di detti mezzi persista nel tempo. (Fattispecie nella quale la morte del lavoratore, dovuta a trauma cranico da caduta all'alto di un'autocisterna, era stata causata dallo stato di consunzione delle calzature, che impediva un'adeguata aderenza alla superficie metallica del mezzo, nonché dell'elmetto di protezione, che si era sfilato nella caduta a causa del sottogola consumato, mezzi rivelatisi inidonei a proteggerlo da una caduta dall'alto).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 26344 del 18/03/2009 Ud. (dep. 25/06/2009 )
Ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro, ex art. 2087 cod. civ. - la quale non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva - al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, incombe l'onere di provare l'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi, gravando invece sul datore di lavoro, una volta che il lavoratore abbia provato le suddette circostanze, l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e, tra queste, di aver vigilato circa l'effettivo uso degli strumenti di cautela forniti al dipendente non potendo il datore medesimo essere totalmente esonerato da responsabilità in forza dell'eventuale concorso di colpa del lavoratore, se non quando la condotta di quest'ultimo, in quanto del tutto imprevedibile rispetto al procedimento lavorativo "tipico" ed alle direttive ricevute, rappresenti essa stessa la causa esclusiva dell'evento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che - con riferimento all'infortunio occorso ad un portalettere caduto dal ciclomotore a causa del peso esorbitante della corrispondenza e della sua cattiva distribuzione sul veicolo - aveva affermato la responsabilità di Poste Italiane s.p.a. sul presupposto che i dirigenti del servizio avessero omesso di controllare che i portalettere si avvalessero effettivamente dell'ausilio fornito dai motofurgoni aziendali per il trasporto dei plichi più pesanti - il cd. "viaggetto"- ed avessero lasciato che l'utilizzo di detto supporto fosse rimesso interamente alla scelta individuale del singolo dipendente).
Cass. civ., sez. L, Sentenza n. 3786 del 17/02/2009
In tema di responsabilità del datore di lavoro per mancato rispetto dell'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 cod. civ. è necessario che l'evento dannoso sia riferibile a sua colpa, non potendo esso essere ascritto al datore medesimo a titolo di responsabilità oggettiva. Il relativo accertamento costituisce un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se logicamente e congruamente motivato. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto che le lesioni subite da un portalettere scivolato su una lastra di ghiaccio non fossero riferibili a colpa delle Poste Italiane s.p.a., atteso che nessuna norma, legale o contrattuale, imponeva a detto datore di lavoro di dotare i portalettere di scarpe antiscivolo e che non risultavano violate le norme di comune prudenza, potendo le condizioni metereologiche ed ambientali mutare anche nel corso della giornata lavorativa, senza che ciò fosse facilmente prevedibile in anticipo).
Cass. civ., sez. L, Sentenza n. 3785 del 17/02/2009
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'obbligo di redigere il piano operativo di sicurezza grava su tutti i datori di lavoro delle imprese esecutrici e pertanto, in caso di subappalto, anche su quello dell'impresa appaltante.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 43111 del 09/10/2008 Ud. (dep. 18/11/2008 )
Il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro, è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati, e risponde dell'infortunio occorso ad un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità "CE" o l'affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore valgano ad esonerarlo dalla sua responsabilità.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 37060 del 12/06/2008 Ud. (dep. 30/09/2008 )
In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il datore di lavoro, garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, ha l'obbligo, in caso di assenza temporanea, di predisporre tutte le cautele idonee a svolgere funzione antinfortunistica per tutte quelle lavorazioni che, pur potendo svolgersi in sua assenza, sono da lui conosciute, e le cui potenzialità di rischio infortunistico devono, pertanto, essere preventivamente valutate.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 23505 del 14/03/2008 Ud. (dep. 11/06/2008 )
In tema di infortuni sul lavoro, la posizione di garanzia del datore di lavoro sussiste esclusivamente nell'arco di tempo dell'orario di lavoro ovvero in riferimento alle attività poste in essere dal lavoratore che risultino comunque connesse alle mansioni inerenti al rapporto di lavoro.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 15241 del 28/02/2008 Ud. (dep. 11/04/2008 )
Il direttore dei lavori è responsabile a titolo di colpa del crollo di costruzioni anche nell'ipotesi di sua assenza dal cantiere, dovendo egli esercitare un'oculata attività di vigilanza sulla regolare esecuzione delle opere edilizie ed in caso di necessità adottare le necessarie precauzioni d'ordine tecnico, ovvero scindere immediatamente la propria posizione di garanzia da quella dell'assuntore dei lavori, rinunciando all'incarico ricevuto.
(aggiornamento 12/12/09)
ACQUE
Acque reflue domestiche
Rientrano nella nozione di acque reflue domestiche i reflui derivanti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi, purché provenienti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche. (Nella specie, sono state considerate acque reflue domestiche e non acque industriali quelle provenienti dalle docce e dai servizi igienici di campi di calcetto e di tennis).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 41850 del 30/09/2008 Ud. (dep. 07/11/2008 )
Argini e alvei
In materia di distanze delle costruzioni dagli argini, i divieti di edificazione stabiliti dall'art. 96 del r.d. 25 luglio 1904, n. 523, sono informati alla ragione pubblicistica di assicurare non solo la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali, ma anche (e soprattutto) il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici.
Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 17784 del 30/07/2009
Integra i delitti di modificazione dello stato dei luoghi e di invasione di terreni, procedibili d'ufficio per la destinazione ad uso pubblico del bene, l'occupazione, con apprezzabile modificazione dello stato dei luoghi, di parte della sponda di un torrente per la realizzazione di opere edili, anche se detto torrente non sia iscritto nell'elenco delle acque pubbliche, dato che la presunzione di demanialità di tutte le acque può essere superata solo con la prova che quello specifico corso d'acqua, per le sue caratteristiche, è inidoneo alla realizzazione di usi di pubblico e generale interesse.
Cass. pen., Sez. 2, Sentenza n. 44926 del 05/11/2008 Ud. (dep. 02/12/2008 )
L'art. 96, lett. f), del r.d. 25 luglio 1904, n. 523, in materia di distanze delle costruzioni dagli argini, ha carattere sussidiario, essendo destinato a prevalere solo in assenza di una specifica normativa locale. Tuttavia, quest'ultima, che può anche essere contenuta nello strumento urbanistico, per derogare alla norma statale, deve essere espressamente destinata alla regolamentazione delle distanze dagli argini, esplicitando le condizioni locali e le esigenze di tutela delle acque e degli argini che giustifichino la determinazione di una distanza maggiore o minore di quella indicata dalla norma statale.
Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 19813 del 18/07/2008
In base al disposto dell'art. 917, secondo comma, cod. civ., qualora la distruzione degli argini o l'impedimento al flusso delle acque sia dovuto all'opera di uno dei proprietari, le spese di riattamento dovranno essere sopportate soltanto da lui ed egli sarà tenuto anche al risarcimento dei danni secondo gli ordinari principi della responsabilità per fatto illecito, che non possono prescindere dall'elemento soggettivo del dolo o della colpa, che deve sempre caratterizzare la condotta, commissiva o omissiva, del soggetto chiamato a risponderne.
Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 14664 del 03/06/2008
Bonifica e ripristino ambientale
In tema di reati di inquinamento delle acque, il giudice, nel subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino, ha il potere di individuare in concreto le modalità di esecuzione degli interventi ripristinatori, e non è vincolato al riferimento alla procedura indicata per le diverse ipotesi di bonifica e ripristino ambientale disposti in sede amministrativa. (La Corte ha altresì precisato che, ove non provveda a subordinare la concessione del beneficio agli indicati adempimenti limitandosi ad emettere la sentenza di condanna o di patteggiamento, il giudice deve disporre la trasmissione del provvedimento al Ministero dell'Ambiente per l'attivazione della procedura amministrativa di cui all'art. 17 D.Lgs. n. 22 del 1997).
Cass. pen., Sez. 2, Sentenza n. 20681 del 28/03/2007 Ud. (dep. 25/05/2007)
Canone
In tema di canone di fognatura e depurazione delle acque reflue, l'art. 31, comma 29, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 prevede che, fino alla concreta applicazione del nuovo metodo di individuazione della tariffa del servizio unico integrato di cui agli artt. 13 e ss. della legge 5 gennaio 1994, n. 36, il CIPE conserva il potere di determinazione della tariffa, da esercitarsi in modo da garantire la copertura dei costi di gestione: pertanto, poiché il cosiddetto "minimo impegnato" è uno degli strumenti attraverso i quali si garantisce tale copertura, la delibera con cui il CIPE, prima della trasformazione del tributo locale in corrispettivo di diritto privato (disposta dall'art. 24 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 258) abbia autorizzato l'utilizzazione del minimo garantito da parte di quei gestori che in precedenza lo avevano adottato, continua ad avere efficacia anche successivamente, fino all'applicazione concreta del nuovo metodo normalizzato.
Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 9670 del 23/04/2009
Non è manifestamente infondata, in riferimento all' articolo 102, secondo comma, Cost. la questione di legittimità costituzionale, dell'art. 3 "bis" d.l. n. 203 del 2005, convertito con modificazioni con legge n. 248 del 2005, nella parte in cui devolve alla giurisdizione del giudice tributario le controversie relative alla debenza del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue, canone non avente natura tributaria ma , in virtù dell'art. 31, comma 28 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, qualificabile come quota tariffaria, componente del corrispettivo dovuto dall'utente per il servizio.
Cass. civ., Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 20501 del 25/07/2008
Captazione e deviazione di acque pubbliche
Non integra il reato di deviazione di acque l'appropriazione o distrazione di acque piovane, in quanto si tratta di acque qualificabili come "res nullius" rispetto alle quali non è invocabile la tutela penale, prevista solo nel caso in cui la condotta di deviazione abbia ad oggetto acque pubbliche o private. (Fattispecie nella quale il reo aveva deviato il deflusso delle acque meteoriche, ostruendo un preesistente canale con l'impiego di fascine e terriccio).
Cass. pen., Sez. 2, Sentenza n. 24503 del 29/05/2009 Ud. (dep. 12/06/2009 )
La domanda di indennizzo per arricchimento senza causa e quella di risarcimento danni da responsabilità aquiliana non sono intercambiabili, in quanto diverse per "causa petendi" e "petitum", poiché nella prima la causa dello spostamento patrimoniale non deve essere qualificata come antigiuridica e l'indennizzo deve essere ragguagliato alla minor somma tra l'arricchimento e il depauperamento; ne consegue che, promosso - da parte di un concessionario nei confronti di un altro concessionario - un giudizio di indebito arricchimento in relazione alla mancata fruizione di acque pubbliche, non è ammissibile in sede di legittimità, in quanto costituente domanda nuova, il motivo di ricorso con cui si faccia valere la violazione delle norme in materia di illecita captazione (o sottensione) di acque, poiché quest'ultima realizza un'ipotesi di illecito aquiliano permanente, risarcibile ai sensi degli artt. 45-47 del r.d. n. 1775 del 1933.
Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 19448 del 10/09/2009
Il delitto di deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi, di regola istantaneo, può assumere carattere permanente qualora sia necessaria, perché perdurino gli effetti della modifica, un'ininterrotta attività dell'agente.
Cass. pen., Sez. 2, Sentenza n. 47630 del 02/12/2008 Ud. (dep. 22/12/2008 )
In tema di abusiva captazione di acque pubbliche, può essere risarcito al danneggiato anche il danno futuro, purchè il pregiudizio possa essere determinato sulla base di ragionevole e fondata attendibilità, ma agli effetti della sua quantificazione va tenuto conto dell'eventualità dell'accoglimento di domanda di sanatoria da parte del fruitore della derivazione, incidente sulla prognosi di permanenza della situazione dannosa nella sua entità.
Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 27183 del 28/12/2007
Fertirrigazione
Il trattamento per l'agricoltura dei fanghi provenienti dal processo di depurazione delle acque reflue urbane deve essere specificamente autorizzato anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 12 comma dodicesimo bis del D.Lgs. n. 4 del 2008, che non ha abrogato la disciplina di cui agli artt. 6 e 8 del D.Lgs. n. 99 del 1992 concernente l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 27558 del 05/06/2008 Cc. (dep. 07/07/2008 )
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, anche a seguito della depenalizzazione della condotta di scarico senza autorizzazione di reflui provenienti da attività d'allevamento del bestiame per effetto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 all'art. 101, comma settimo, lett. b) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l'utilizzazione agronomica dei reflui medesimi, al di fuori dei casi o dei limiti consentiti, continua ad integrare il reato previsto dall'art. 137, comma quattordicesimo, del D.Lgs. n. 152 del 2006.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 26532 del 21/05/2008 Ud. (dep. 02/07/2008 )
In tema di illecito amministrativo da inquinamento delle acque, la mancata tenuta del registro di carico e scarico dei liquami utilizzati per la fertirrigazione dei terreni agricoli, imposta dall'autorità competente, all'esito della comunicazione preventiva dell'inizio dell'attività, non integra la violazione prevista dal settimo comma dell'art. 54 del d.lgs. n. 152 del 1999 relativa all'inosservanza delle prescrizioni operative, imposte dall'autorità che rilascia l'autorizzazione, perché tale obbligo sorge, in virtù della disposizione transitoria dettata dall'art. 62 del medesimo d.lgs., solo con l'emanazione del d.m. di attuazione.
Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 11876 del 13/05/2008
Impianto di depurazione
In tema di accertamento dell'illecito amministrativo previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 54 d.lgs 11 maggio 1999 n. 152, consistente nel mancato rispetto, nella gestione di un impianto per la depurazione delle acque reflue urbane, dei limiti di accettabilità previsti dalla tabella A della legge n. 319 del 1976 nel periodo transitorio triennale finalizzato all' adeguamento degli impianti alla nuova disciplina, possono essere ancora utilizzati i criteri di prelevamento fissati dalla previgente normativa di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, sia perché si tratta di criteri coerenti con la possibilità di ritenere applicabile la precedente disciplina in tema di limiti di accettabilità dei reflui sia perché le disposizioni tecniche relative ai prelievi non sono caratterizzate da efficacia preclusiva assoluta ma sono solo dei criteri direttivi di massima, dai quali gli operatori possono anche discostarsi, previe adeguate valutazioni tecnico-discrezionali.
Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 10751 del 24/04/2008
Responsabilità
Integra il reato di rifiuto di atti d'ufficio la condotta del sindaco di un comune il quale - a fronte di una situazione potenzialmente pregiudizievole per l'igiene e la salute pubblica a causa dell'assenza dei requisiti previsti per la potabilità dell'acqua erogata per il consumo - ometta di adottare i necessari provvedimenti contingibili ed urgenti volti ad eliminare il rischio del superamento dei parametri stabiliti dalla legislazione speciale in materia. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la ricorrenza dell'illecito amministrativo previsto dall'art. 19, comma quarto, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, che disciplina la materia della distribuzione di acqua potabile in attuazione della direttiva CEE 98/83 sulla qualità delle acque destinate al consumo umano).
Cass. pen., Sez. 6, Sentenza n. 12147 del 12/02/2009 Ud. (dep. 19/03/2009 )
Rischio idrogeologico
La precisa determinazione delle aree soggette a rischio idrogeologico - che avviene attraverso l'adozione del piano stralcio previsto dall'art. 1 del d.l. 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 1998, n. 267 - risponde all'evidente interesse pubblico connesso all'operazione di individuazione; ne consegue che, nonostante il citato art. 1 preveda che i progetti di piano stralcio siano adottati entro il termine perentorio del 30 giugno 2001, deve ritenersi, anche alla luce delle disposizioni contenute nel d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che il predetto termine, volto all'adozione quanto mai sollecita di tale piano, abbia un carattere sostanzialmente acceleratorio, senza implicare in alcun modo il venir meno del potere, da parte dell'Amministrazione competente, di provvedervi successivamente.
Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 17783 del 30/07/2009
Scarichi
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, all'art. 101, comma settimo, lett. b) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non costituisce più reato la condotta di scarico senza autorizzazione dei reflui provenienti da imprese dedite all'allevamento di bestiame, attesa la loro assimilabilità incondizionata alle acque reflue domestiche.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 9488 del 29/01/2009 Ud. (dep. 03/03/2009 )
In tema di inquinamento idrico, il reato di scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione è configurabile non solo nei confronti del titolare dell'insediamento, ma anche nei confronti del gestore dell'impianto, in quanto su quest'ultimo grava l'onere di controllare che l'impianto da lui gestito sia munito dell'autorizzazione, presupposto di legittimità della gestione.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 9497 del 29/01/2009 Ud. (dep. 03/03/2009 )
In tema di inquinamento idrico, nella nozione di acque reflue industriali definita dall'art. 74, comma primo, lett. h), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4) rientrano tutti i tipi di acque derivanti dallo svolgimento di attività produttive, in quanto detti reflui non attengono prevalentemente al metabolismo umano ed alle attività domestiche di cui alla nozione di acque reflue domestiche, come definite dall'art. 74, comma primo, lett. g), del citato decreto. (Fattispecie di scarico senza autorizzazione di acque di condensa provenienti da frigoriferi in cui erano conservati prodotti ittici e di acque prodotte dal lavaggio dei locali e dei macchinari che recapitavano in tombini siti sulla pubblica via, collegati alla rete fognaria).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 12865 del 05/02/2009 Ud. (dep. 24/03/2009 )
In tema di disciplina dell'inquinamento idrico, nel vigore della legge n. 319 del 1976 (cosiddetta legge Merli), gli scarichi provenienti da insediamenti civili, se non confluenti in pubbliche fognature, e preesistenti all'entrata in vigore della legge citata non sono soggetti ad alcuna autorizzazione, ove conformi al titolo edificatorio. Per siffatti scarichi l'unico obbligo - peraltro non sanzionato, salvo i casi in cui esso sia stato imposto dagli enti territoriali con provvedimenti specifici - è quello della denuncia all'autorità comunale.
Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 27895 del 24/11/2008
In tema di scarico di acque reflue industriali con superamento dei limiti tabellari, sussiste continuità normativa tra il reato previsto dall'art. 59, comma quinto, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e la fattispecie penale oggi contemplata dall'art. 137, comma quinto, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha altresì precisato che l'abrogata disposizione è più favorevole di quella attuale in quanto prevede un trattamento sanzionatorio superiore in ordine alla pena pecuniaria).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 37279 del 12/06/2008 Ud. (dep. 01/10/2008 )
In tema di tutela penale dall'inquinamento, è configurabile il reato di scarico con superamento dei limiti tabellari (prima previsto dall'art. 59, comma quinto, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, oggi sostituito dall'art. 137, comma quinto, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), sia nel caso di qualsiasi scarico d'acque reflue industriali che superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni, dalle province autonome o dalle autorità di gestione del servizio idrico integrato in relazione alle diciotto sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5, sia nel caso di scarico di acque reflue industriali in acque superficiali o in fognatura con superamento dei valori limite di cui alla tabella 3 sia, infine, nel caso di scarico sul suolo di acque reflue industriali con superamento dei valori limite di cui alla tabella 4.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 37279 del 12/06/2008 Ud. (dep. 01/10/2008 )
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, lo scarico senza autorizzazione degli effluenti d'allevamento non è più previsto dalla legge come reato, ma integra l'illecito amministrativo previsto dall'art. 133, comma secondo, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Sez. 3, Sentenza n. 26532 del 21/05/2008 Ud. (dep. 02/07/2008 )
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, lo scarico senza autorizzazione di acque reflue derivanti dall'attività di molitura delle olive integra il reato di cui all'art. 137 del medesimo decreto (prima previsto dall'art. 59, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152), non essendo tali reflui assimilabili alle acque reflue urbane in base al disposto dell'art. 101, comma settimo, lett. c) del D.Lgs. n. 152 del 2006.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 26524 del 20/05/2008 Ud. (dep. 02/07/2008 )
In tema di tutela penale delle acque dall'inquinamento, anche dopo le modifiche alla nozione di "scarico" apportate dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, gli scarichi provenienti dall'attività di autolavaggio devono essere autorizzati in quanto assimilabili agli scarichi d'acque reflue industriali. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha precisato che la modifica apportata alla nozione di "scarico" è strumentale unicamente a riaffermare la nozione di scarico "diretto", riproponendo in forma più chiara e netta la distinzione esistente tra la nozione di acque di scarico e quella di rifiuti liquidi).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 26543 del 21/05/2008 Cc. (dep. 02/07/2008 )
In tema di inquinamento idrico, l'intervenuta modifica dei termini di adeguamento degli scarichi esistenti, ancorché non autorizzati, introdotta dall'art. 10 bis D.L. 25 giugno 2003, n. 147 (conv. con modd. nella L. 1 agosto 2003, n. 200) non ha mutato la definizione legislativa di "scarichi esistenti" oggetto di interpretazione autentica ex art. 1, lett. g) L. 18 agosto 2000, n. 258, in quanto la predetta modifica si riferisce ai soli scarichi esistenti alla data del 13 giugno 1999 per i quali l'obbligo di autorizzazione è stato previsto solo a seguito della nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 9984 del 15/01/2008 Ud. (dep. 05/03/2008 )
Lo scarico di acque reflue industriali, effettuato senza autorizzazione, integra la fattispecie penale quale che sia di tali acque il recapito finale, sicché anche lo scarico nella fognatura, mancando l'autorizzazione, è tuttora penalmente rilevante. (La Corte ha altresì precisato che le acque reflue provenienti dal sito industriale -una cartiera- mischiandosi, con l'immissione nella rete fognaria comunale, con i reflui dell'insediamento urbano non perdevano, in ragione della loro assoluta prevalenza quantitativa, la natura di reflui industriali, e non potevano pertanto rientrare nella nozione di acque reflue urbane, consistenti nel miscuglio di acque reflue domestiche e di acque reflue industriali convogliate in reti fognarie, che implica l'omogeneità quantitativa delle componenti).
Cass. pen., Sez. 2, Sentenza n. 20681 del 28/03/2007 Ud. (dep. 25/05/2007)
Tutela acque
In tema di acque pubbliche, l'articolo 1 del d.l. 11 giugno 1998, n. 180 conv. nella legge 3 agosto 1998, n. 267 (applicabile "ratione temporis"), che consente alle Autorità di bacino di adottare misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 17, comma 6-bis, della legge 18 maggio 1989, n. 183 anche in assenza di piani di bacino, è applicabile all'intero territorio nazionale e non soltanto alle "zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania" (secondo il titolo del medesimo d.l.). Tale previsione, infatti, è stabilita nel contesto delle altre disposizioni dello stesso articolo, che demandano il predetto compito alle "autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale" e alle "regioni", senza alcuna limitazione territoriale, e costituiscono un complesso di norme diretto principalmente ad accelerare e potenziare quanto occorre per evitare in tutta Italia il pericolo di eventi di quel genere. (Fattispecie relativa a misure di salvaguardia per il fiume Tagliamento adottate dalla relativa Autorità di bacino con delibera del 3 marzo 2004).
Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 7575 del 30/03/2009
Il piano di tutela delle acque, a norma dell'art. 44 del d. lgs. n. 152 del 1999 (nel testo precedente alle modifiche apportate dal d. lgs. n. 152 del 2006), costituisce un piano stralcio di settore del piano di bacino, che contiene sia le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico, sia gli interventi volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di cui al decreto stesso, tra i quali vi è quello di perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche (art. 1, comma 1°, lett. c). Ne consegue che esercita legittimamente il suo potere discrezionale l'autorità che, attraverso il piano di tutela delle acque, destini un tratto fluviale all'esercizio di determinate pratiche sportive (nella specie, sport di acqua viva, quali canottaggio, torrentismo, ecc.).
Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 791 del 15/01/2009
In tema di tutela penale delle acque, anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la disciplina applicabile allo smaltimento dei rifiuti allo stato liquido derivanti da attività ospedaliera continua ad essere quella relativa agli scarichi e non quella in materia di smaltimento di rifiuti liquidi, non rivestendo carattere innovativo l'art. 185 che per i "rifiuti liquidi costituiti da acque reflue" prevede l'applicazione della disciplina sui rifiuti, in quanto l'art. 227 del D.Lgs. n. 152 del 2006 dichiara applicabile ai rifiuti ospedalieri la disciplina in materia di scarichi, richiamando l'art. 6 del d.P.R. 15 luglio 2004, n. 254 che rinvia all'abrogato D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 sulle acque.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 2246 del 29/11/2007 Cc. (dep. 16/01/2008 )
In tema di reati di inquinamento ambientale, l'obbligazione risarcitoria per il danno da reato consistente nella situazione di degrado di un fiume non viene meno nel caso in cui un successivo fatto alluvionale determini l'irreversibile modificazione dello stato dei luoghi, facendo venire meno addirittura la traccia del danno stesso. (La Corte ha precisato che in tal caso, data l'impossibilità di una puntuale quantificazione del danno, può procedersi ad una determinazione equitativa del risarcimento).
Cass. pen., Sez. 2, Sentenza n. 20681 del 28/03/2007 Ud. (dep. 25/05/2007)
ALIMENTI
Analisi e campioni
In tema di tutela penale degli alimenti, la procedura d'urgenza prevista dall'art. 223, comma primo, disp. att. cod. proc. pen. in materia di analisi irripetibili non si riferisce all'accertamento di sostanze chimiche non deperibili, ma soltanto all'accertamento dell'esistenza e della quantità di sostanze organiche o comunque deperibili da rinvenire in alimenti deperibili. (Fattispecie nella quale in un campione di carne bovina macellata, destinata all'alimentazione umana, era stata accertata la presenza di ossitetraciclina, sostanza chimica inibente di tipo antibiotico rilevabile anche a distanza di tempo).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 10728 del 09/01/2009 Ud. (dep. 11/03/2009 )
Destinatari delle norme
In tema di igiene degli alimenti con particolare riguardo ai prodotti della pesca, l'esistenza di controlli pubblici, sia pure sistematici, finalizzati a garantire l'igienità delle operazioni di cattura e di successiva commercializzazione, non sottrae i commercianti al generale dovere di porre in essere ogni opportuna precauzione idonea ad evitare l'immissione sul mercato di prodotti dannosi o, comunque, non conformi a legge. (Fattispecie, relativa al reato di cui all'art. 5 lett. d), L. n. 283 del 1962, di messa in vendita di due pesci, della specie "coda di rospo", invasi da parassiti).
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 2121 del 03/12/2008 Ud. (dep. 20/01/2009)
In tema di tutela dei prodotti alimentari, destinatario degli obblighi connessi al controllo del rispetto delle condizioni igienico - sanitarie degli stessi, è, nelle società di capitali aventi organizzazione e struttura complessa, la persona che riveste, a termini statutari, il ruolo di legale rappresentante della società, fatto salvo il trasferimento di responsabilità in forza di delega delle funzioni correttamente attuata. (Fattispecie nella quale il legale rappresentante di società di gestione di un supermercato, con molteplici articolazioni e una complessa struttura organizzativa, è stato ritenuto responsabile del reato di detenzione di alimenti in stato di cattiva conservazione provocata da "black out" elettrico a livello nazionale per avere omesso di far dotare l'esercizio di un generatore autonomo di energia e di impartire permanenti disposizioni di comportamento in caso di mancanza di energia).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 4067 del 16/10/2007 Ud. (dep. 28/01/2008 )
Cattivo stato di conservazione
In tema di tutela penale degli alimenti, la vendita di cereali invasi da parassiti soggiace alle sanzioni penali previste dalla L. 30 aprile 1962, n. 283, non sussistendo alcun rapporto di specialità con la normativa che ne disciplina la lavorazione ed il commercio (L. 4 luglio 1967, n. 580, modificata dal d.P.R. 9 febbraio 2001, n. 187), in quanto tali prodotti, oltre che lavorati mediante macinazione, sono sostanze alimentari direttamente consumabili mediante cottura.
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 391 del 23/10/2008 Ud. (dep. 09/01/2009)
In tema di commercio e somministrazione di sostanze alimentari nocive, nel caso in cui sussista il delitto previsto dall'art. 444 cod. pen. (anche nell'ipotesi colposa di cui all'art. 552 cod. pen.), deve ritenersi assorbita la contravvenzione di cui all'art. 5 della legge n. 283 del 1962, attinente alla disciplina igienica e alla composizione nutritiva delle sostanze alimentari.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 44779 del 02/10/2007 Ud. (dep. 30/11/2007 )
In tema di alimenti, configura il reato di detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione (art. 5, lett. b, L. 30 aprile 1962, n. 283), la detenzione di alimenti surgelati in violazione del disposto dell'art. 3 D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 110 (Attuazione della direttiva 89/108/CEE in materia di alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana), ove la preparazione dei prodotti da surgelare e l'operazione di surgelamento non siano effettuate "senza indugio" ed osservando le modalità normativamente descritte. (Fattispecie nella quale l'alimento, acquistato fresco dal produttore, era stato surgelato dall'acquirente pochi giorni prima della scadenza).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 46860 del 16/10/2007 Ud. (dep. 18/12/2007 )
Competenza e giurisdizione
In tema di tutela penale degli alimenti, il giudice del luogo ove ha sede la società acquirente è competente per territorio in ordine al reato di vendita di prodotti alimentari invasi da parassiti.
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 391 del 23/10/2008 Ud. (dep. 09/01/2009)
Scadenza
La commercializzazione di prodotti alimentari confezionati per i quali sia prescritta l'indicazione "da consumarsi preferibilmente entro il...", o quella "da consumarsi entro il..." non integra, ove la data sia superata, alcuna ipotesi di reato, ma solo l'illecito amministrativo di cui agli artt. 10, comma settimo, e 18 del D.Lgs. n. 109 del 1992.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 30858 del 27/06/2008 Ud. (dep. 23/07/2008 )
Sostanze nocive
La competenza territoriale a conoscere del reato di vendita di sostanze alimentari contenenti residui tossici per l'uomo di prodotti usati in agricoltura, realizzato attraverso la vendita "da piazza a piazza", appartiene al giudice del luogo dove la merce è consegnata al vettore e, quindi, dove si è concluso il contratto.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 3048 del 13/11/2007 Ud. (dep. 21/01/2008 )
AMBIENTE (in genere)
Disastro ambientale
Requisito del reato di disastro di cui all'art. 434 cod. pen. è la potenza espansiva del nocumento unitamente all'attitudine ad esporre a pericolo, collettivamente, un numero indeterminato di persone, sicché, ai fini della configurabilità del medesimo, è necessario un evento straordinariamente grave e complesso ma non eccezionalmente immane. (Fattispecie di disastro ambientale caratterizzata da una imponente contaminazione di siti mediante accumulo sul territorio e sversamento nelle acque di ingenti quantitativi di rifiuti speciali altamente pericolosi).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 9418 del 16/01/2008 Cc. (dep. 29/02/2008 )
In genere
L'art. 1 della legge della Regione Valle D'Aosta 4 marzo 1988, n. 15 - che ha istituito nelle zone protette (indicate nei commi 1 e 2) un divieto generalizzato di atterraggio, decollo e sorvolo per i velivoli a motore, con le sole eccezioni indicate nei commi 3, 4 e 5 - è norma onnicomprensiva e, come tale, applicabile anche nei confronti di chi svolga una delle predette attività per motivi di lavoro; né tale interpretazione è in contrasto con gli artt. 3 e 120, primo comma, Cost., tenendo conto del fatto che tali divieti e limitazioni - i quali rispondono ad evidenti finalità di salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio e si applicano solo in alcune parti del territorio regionale - sono di carattere generale e non impediscono ai lavoratori la libera circolazione per lo svolgimento delle proprie attività.
Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 10350 del 05/05/2009
La compromissione dell'ambiente (nella specie prodotta dall'accertata alterazione e distruzione della vegetazione e del suolo sbancato, nonché dalla provocata deviazione del corso delle acque) trascende il mero pregiudizio patrimoniale derivato ai singoli bei che ne fatto parte perché il bene pubblico (che comprende l'assetto del territorio, la ricchezza di risorse naturali, il paesaggio come valore estetico e culturale e come condizione di vita salubre in tutte le sue componenti) deve essere considerato unitariamente per il valore d'uso da parte della collettività quale elemento determinante della qualità della vita della persona, quale singolo e nella sua aggregazione sociale.
Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 25010 del 10/10/2008
In tema di conflitti di competenza, la speciale competenza attribuita ai magistrati del Tribunale di Napoli, requirenti e giudicanti, nei procedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti nella regione Campania (art. 3 D.L. 23 maggio 2008, n. 92, conv. con modd. in L. 14 luglio 2008, n. 123) non si estende a tutti i reati ambientali, ma deve intendersi limitata, anche per i reati connessi, ai nuovi reati introdotti dall'art. 2 del citato testo normativo ed a quelli previsti e sanzionati dalla parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. (Fattispecie in tema di conflitto negativo in cui la Corte ha affermato la competenza in sede cautelare del G.i.p. circondariale e non di quello collegiale "regionale", vertendosi in materia di inquinamento atmosferico).
Cass. pen., Sez. 1, Sentenza n. 42082 del 28/10/2008 Cc. (dep. 12/11/2008 )
ANIMALI
Abbandono
Il delitto d'introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo può essere commesso dal proprietario del fondo in danno del possessore dello stesso.
Cass. pen., Sez. 2, Sentenza n. 17509 del 31/03/2009 Ud. (dep. 23/04/2009 )
Deve escludersi la configurabilità del reato di abbandono di animali in caso di mancato ritiro di un cane dal canile municipale cui era stato in precedenza affidato dal proprietario.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 14421 del 21/02/2008 Ud. (dep. 08/04/2008 )
Fauna selvatica
In tema di responsabilità extracontrattuale, dei danni cagionati dalla fauna selvatica a persone o cose, il cui risarcimento non sia previsto da apposite norme, risponde il proprietario della fauna, ovvero lo Stato e, per delega di questo, la Regione, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., dato che la legge n. 394 del 1991 disciplina i danni "non altrimenti risarcibili" arrecati dalla fauna selvatica e dalla attività venatoria alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni agricoli e a pascolo. Pertanto, qualora si proponga azione di responsabilità per colpa, legittimata passiva rispetto a tale pretesa é la Regione mentre, per i danni "non altrimenti risarcibili", e quindi per la domanda di indennizzo di cui all'art. 26 della legge n. 157 del 1992, occorre far riferimento alle leggi regionali relative alla costituzione del fondo pecuniario e ai soggetti tenuti ad erogare l'indennizzo. (Fattispecie relativa ai danni ad un'autovettura causati da un cinghiale che stava attraversando una strada provinciale all'interno del perimetro del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga).
Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 467 del 13/01/2009
In tema di responsabilità extracontrattuale, il danno cagionato dalla fauna selvatica ai veicoli in circolazione non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall'art. 2052 cod. civ., inapplicabile alla selvaggina, il cui stato di libertà é incompatibile con un qualsiasi obbligo di custodia da parte della P.A., ma soltanto alla stregua dei principi generali sanciti dall'art. 2043 cod. civ., e tanto anche in tema di onere della prova con la conseguente necessaria individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico.
Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 27673 del 21/11/2008
Guardie giurate di associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute
Non integra il reato previsto dall'art. 651 cod. pen. il rifiuto di dare indicazioni sulla propria identità a richiesta di guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, in quanto la disciplina prevista dall'art. 6, comma secondo, L. 20 luglio 2004 n. 189 - che affida anche ad esse, con riguardo agli animali d'affezione, la vigilanza sull'osservanza della legge stessa e delle altre norme relative alla protezione degli animali - ha natura eccezionale e non è pertanto suscettibile d'interpretazioni estensive.
Cass. pen., Sez. 1, Sentenza n. 34510 del 10/07/2008 Ud. (dep. 02/09/2008 )
Maltrattamenti
Ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 727 cod. pen. non è necessaria la volontà del soggetto agente di infierire sull'animale né che quest'ultimo riporti una lesione all'integrità fisica, potendo la sofferenza consistere in soli patimenti. (Fattispecie nella quale il reato è stato ravvisato nel fatto di avere tenuto per circa un'ora un cane all'interno di un'autovettura parcheggiata in pieno sole e con una temperatura esterna di circa trenta gradi).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 175 del 13/11/2007 Ud. (dep. 07/01/2008 )
In tema di delitti contro il sentimento per gli animali, sussiste un rapporto di continuità normativa tra le nuove fattispecie contemplate dal Titolo IX bis del libro II del cod. pen., inserito dalla L. 20 luglio 2004, n. 189, e le condotte prima contemplate dall'art. 727 cod. pen. (contravvenzione che oggi punisce il solo abbandono di animali), sia con riferimento al bene protetto sia per l'identità delle condotte. (In motivazione la Corte ha ulteriormente precisato che norma penale più favorevole è quella contemplata dal previgente art. 727 cod. pen., trattandosi di contravvenzione, diversamente dalle nuove fattispecie che configurano tutte ipotesi delittuose).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 44822 del 24/10/2007 Ud. (dep. 30/11/2007 )
In tema di delitti contro il sentimento per gli animali, le nuove fattispecie previste dal Titolo IX bis del Libro II del cod. pen., inserito dalla L. 20 luglio 2004, n. 189, si differenziano dalla fattispecie di uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 cod. pen.) non solo per la diversità del bene oggetto di tutela penale (bene protetto per l'art. 638 cod. pen. è la proprietà privata dell'animale, mentre per le nuove fattispecie è il sentimento per gli animali), ma anche per la diversità dell'elemento soggettivo, in quanto nelle nuove fattispecie la consapevolezza dell'appartenenza dell'animale ad un terzo - persona offesa è elemento costitutivo del reato.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 44822 del 24/10/2007 Ud. (dep. 30/11/2007 )
In tema di delitti contro il sentimento per gli animali, nella nozione di "necessità" che esclude la configurabilità dei delitti di uccisione (art. 544 bis cod. pen.) e maltrattamento di animali (art. 544 ter cod. pen.) vi rientra lo stato di necessità previsto dall'art. 54 cod. pen. nonché ogni altra situazione che induca all'uccisione o al maltrattamento dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno alla persona o ai beni ritenuto altrimenti inevitabile.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 44822 del 24/10/2007 Ud. (dep. 30/11/2007 )
In materia di delitti contro il sentimento per gli animali, la fattispecie di maltrattamento di animali (art. 544 ter cod. pen.) configura un reato a dolo specifico nel caso in cui la condotta lesiva dell'integrità e della vita dell'animale è tenuta "per crudeltà", mentre configura un reato a dolo generico quando la condotta è tenuta "senza necessità".
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 44822 del 24/10/2007 Ud. (dep. 30/11/2007 )
Configurano il reato di maltrattamenti di animali, anche nella formulazione novellata di cui all'art. 727 cod. pen., non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali destando ripugnanza per la loro aperta crudeltà ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità dell'animale, producendo un dolore. (Nella specie il maltrattamento era consistito nella detenzione, all'interno di un canile, di animali obbligati in recinti e gabbie carenti dei requisiti previsti dalla legge ed in condizioni igieniche disastrose).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 44287 del 07/11/2007 Ud. (dep. 28/11/2007)
Sequestro amministrativo
Integra il delitto di rifiuto di atti d'ufficio la condotta del custode di un animale sottoposto a sequestro amministrativo per ragioni di igiene e sanità, che ometta di comunicarne immediatamente l'avvenuto decesso al servizio veterinario della competente U.S.L. (Fattispecie relativa a capi di bestiame sottoposti a sequestro amministrativo poichè risultati positivi al test del "bolderone", sostanza anabolizzante la cui somministrazione è vietata nell'U.E.).
Cass. pen., sez. 6, Sentenza n. 48376 del 19/11/2008 Ud. (dep. 30/12/2008)
Somministrazione di sostanze vietate
In tema di sanzioni amministrative connesse alla somministrazione di progesterone ad animali bovini, in violazione del divieto di cui all'art. 3, comma terzo, del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 118, la tabella allegata al d.m. Sanità del 14 novembre 1996, emanato ai sensi dell'art. 13 del citato d.lgs., ha fissato il livello fisiologico massimo di progesterone nel sangue o nel siero dei bovini maschi oltre i sei mesi nella misura dell'1,5 ng/ml, misura indicata dall'Istituto superiore di sanità tenendo conto anche delle possibili alterazioni ormonali. Ne deriva che l'accertamento del superamento del limite di progesterone indicato comporta una presunzione "iuris tantum" di provenienza esogena dell'ormone e, quindi, della sua indebita eccessiva somministrazione. Tale presunzione può essere vinta dal titolare dell'allevamento, ai sensi dell'art. 3 legge n. 689 del 1981, fornendo la prova che l'elevato tasso di progesterone sia attribuibile a caso fortuito o a forza maggiore, quale ad esempio la permanenza dell'ormone nel sangue, nonostante il decorso del prescritto tempo da un trattamento terapeutico lecitamente praticato, o un'inconsapevole somministrazione od ingestione di una specialità medicinale nella quale l'ormone medesimo era contenuto.
Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 21/01/2009
Specie protette vietate
La documentazione, la cui mancanza è elemento del reato di cui all'art. 2 della L. n. 150 del 1992 (detenzione per fini commerciali di esemplari di specie protette in assenza della prescritta documentazione), è quella diretta a dimostrare la conformità del prodotto alle prescrizioni della normativa a tutela delle specie animali e vegetali protette, e non anche quella con altre possibili indicazioni dirette a tutelare finalità di natura diversa, ad esempio relative alla scadenza o alle caratteristiche alimentari. (Fattispecie di sequestro di confezioni di caviale con etichettatura ritenuta irregolare; la Corte ha annullato con rinvio demandando al tribunale del riesame la verifica della rispondenza delle etichette alle finalità suddette).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 6900 del 29/10/2008 Cc. (dep. 18/02/2009 )
ARIA
Autorizzazione
In tema di inquinamento atmosferico, con riferimento alla fattispecie di trasferimento di impianto da un luogo ad un altro in carenza di autorizzazione, sussiste piena continuità normativa tra la previsione dell'art. 25, comma sesto, d.P.R. n. 203 del 1988, e quella dell'art. 279, comma primo, parte prima, D.Lgs. n. 152 del 2006. In motivazione la Corte ha disatteso l'assunto difensivo sull'intervenuta depenalizzazione della fattispecie).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 30863 del 10/07/2008 Ud. (dep. 23/07/2008 )
In tema di inquinamento atmosferico, rientra nella nozione di impianto, per il cui trasferimento è necessaria l'autorizzazione, anche il singolo macchinario utilizzato nell'ambito di un complesso ciclo produttivo. (Fattispecie nella quale l'imputato aveva trasferito in una diversa sede, prima del rilascio dell'autorizzazione, un'apparecchiatura per il controllo della qualità dei prodotti).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 30863 del 10/07/2008 Ud. (dep. 23/07/2008 )
In tema di inquinamento atmosferico, l'ammissione all'oblazione speciale per il reato di costruzione di impianto senza autorizzazione (art. 24 d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, oggi sostituito dall'art. 279 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) deve essere richiesta dal contravventore dopo il rilascio del provvedimento autorizzatorio, in quanto, attesa la natura permanente del predetto reato, solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione si verifica la cessazione delle conseguenze pericolose dell'illecito eliminabili da parte del contravventore ex art. 162 bis, comma terzo, cod. pen..
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 12921 del 20/02/2008 Ud. (dep. 27/03/2008)
Il reato di realizzazione di impianto in difetto di autorizzazione, di cui all'art. 24, comma primo, d.P.R. n. 203 del 1988 (ora art. 279 D.Lgs. n. 152 del 2006), ha natura permanente, protraendosi sino a quando il responsabile dell'impianto non presenti, anche oltre il termine prescritto, la domanda di autorizzazione per le emissioni atmosferiche prodotte.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 12436 del 20/02/2008 Cc. (dep. 20/03/2008 )
In tema di inquinamento atmosferico, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è necessaria non solo nel caso di un impianto fisso, ma anche nel caso di un impianto mobile, in quanto l'oggetto dell'autorizzazione è costituito dall'impianto produttivo nella sua struttura globale e non dalle singole macchine utilizzate per l'espletamento dell'attività produttiva. (Fattispecie nella quale l'imputato, titolare di ditta esercente attività di saldatura, utilizzava una macchina saldatrice mobile).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 4536 del 11/12/2007 Ud. (dep. 29/01/2008 )
Il reato di realizzazione di impianto in difetto di autorizzazione, di cui all'art. 24, comma primo, del d. P. R. n. 203 del 1988, ora sostituito, con continuità normativa, dall'art. 279, comma primo, del D.Lgs. n. 152 del 2006, pur non esaurendosi, in ragione della sua natura permanente, al momento di inizio della costruzione, in tal modo ricomprendendo anche le condotte di coloro che abbiano proseguito l'esercizio dell'impianto omettendo di controllare l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, perdura, in ogni caso, solo fintantoché lo svolgimento dell'attività soggetta a controllo rimanga ignota alla pubblica amministrazione. (Fattispecie nella quale la consumazione del reato è stata fatta coincidere dalla Corte con l'avvenuta comunicazione all'autorità competente dell'inizio delle prove di funzionamento, con conseguente irrilevanza penale della condotta di prosecuzione di esercizio dell'impianto da parte di soggetto subentrato nella titolarità successivamente a tale momento).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 2488 del 09/10/2007 Ud. (dep. 17/01/2008 )
Il reato di realizzazione di nuovo impianto senza autorizzazione di cui all'art. 24, comma primo, del d.P.R. n. 203 del 1988, ora art. 279, comma primo, del D.Lgs. n. 152 del 2006, ha natura di reato permanente, perdurando la consumazione del medesimo sino al rilascio della prescritta autorizzazione, che costituisce il mezzo di controllo preventivo, da parte del competente ente territoriale, sugli impianti inquinanti.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 2866 del 30/11/2007 Ud. (dep. 18/01/2008 )
In tema di tutela delle emissioni nell'atmosfera, l'installazione in un impianto preesistente di apparecchiature che aumentano le emissioni richiede una ulteriore, preventiva autorizzazione, atteso che devono essere autorizzate tutte le emissioni, anche di modeste dimensioni, che abbiano concreta attitudine a causare un inquinamento dell'aria.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 573 del 29/11/2007 Ud. (dep. 09/01/2008 )
In genere
In tema di inquinamento atmosferico, ove la condotta di esercizio di impianto di emissione in atmosfera senza autorizzazione, già iniziato nella vigenza dell'art. 25 d.P.R. n. 203 del 1988, abbia a protrarsi nel vigore del nuovo art. 279 D.Lgs. n. 152 del 2006, va fatta applicazione di quest'ultima disciplina per essersi la consumazione di detto reato, di natura permanente, esaurita sotto l'impero della legge successiva.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 13225 del 05/02/2008 Cc. (dep. 28/03/2008 )
I reati di attivazione di nuovo impianto, rispettivamente in assenza di comunicazione di messa in esercizio e di comunicazione dei dati relativi alle immissioni di cui all'art. 24, commi secondo e terzo, d.P.R. n. 203 del 1988 (ora art. 279, commi terzo e quarto, D.Lgs. n. 152 del 2006), hanno natura permanente, perdurando gli stessi sino a quando siano effettuate le predette comunicazioni, finalizzate a consentire alla P.A. il monitoraggio dell'inquinamento.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 9403 del 16/01/2008 Ud. (dep. 29/02/2008 )
In tema di inquinamento atmosferico, sussiste continuità normativa tra la fattispecie criminosa di cui all'abrogato art. 25 d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 e la nuova fattispecie prevista dall'art. 279, comma primo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (omessa presentazione della domanda di autorizzazione, nel termine prescritto, per l'esercizio di un impianto esistente).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 4536 del 11/12/2007 Ud. (dep. 29/01/2008 )
In tema di inquinamento atmosferico, sussiste continuità normativa tra la fattispecie prevista dall'abrogato art. 24, comma quarto, del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 e la nuova fattispecie contemplata dall'art. 279, comma secondo, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto entrambe sanzionano la condotta di inosservanza delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 47081 del 16/11/2007 Ud. (dep. 19/12/2007 )
Valori limite
In tema di tutela penale dall'inquinamento atmosferico, il prelievo dei campioni è caratterizzato dalla discrezionalità tecnica nella scelta del metodo, ha natura amministrativa ed è regolato dalla disciplina generale dettata in materia dall'art. 223 disp. att. cod. proc. pen. (Conf.: Sez. III, 21 maggio 2008 n. 27087, Cioni, non massimata).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 42533 del 04/11/2008 Ud. (dep. 14/11/2008 )
In tema di controllo del superamento dei valori limite di emissione in atmosfera, poiché la procedura relativa al prelievo e alle analisi dei campioni attiene alla fase amministrativa, precedente a quella delle indagini preliminari, e per la quale non è richiesta l'osservanza delle norme del codice di procedura penale stabilite a garanzia degli indagati e degli imputati, gli eventuali vizi afferenti la stessa non sono causa di nullità delle analisi stesse, potendo unicamente essere fatti valere mediante tempestiva richiesta di revisione nel corso del processo.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 35736 del 12/07/2007 Ud. (dep. 28/09/2007)
BELLEZZE NATURALI
Aree protette e parchi naturali
La nomina del direttore di un parco naturale è oggetto di una disciplina specifica (prevista dall'art. 9, comma 11, della legge n. 394 del 1991), che prevede un decreto del Ministero dell'ambiente - con scelta del direttore tra una rosa di candidati proposti dal Consiglio direttivo tra soggetti iscritti in un albo di idonei all'esito di una procedura concorsuale per titoli - ed un successivo contratto di lavoro, espressamente qualificato dalla legge di diritto privato, di durata massima quinquennale, non abilitato ad introdurre deroghe alla disciplina legislativa, neppure mediante clausole di proroga o rinnovo. Ne consegue che il rinnovo dell'incarico al soggetto già nominato direttore dell'ente parco è possibile solo con l'osservanza dello stesso procedimento previsto per la prima stipulazione, indipendentemente da quando eventualmente previsto dal contratto individuale in contrasto con norma inderogabile.
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 28457 del 28/11/2008
In tema di tutela penale delle aree protette, integra il reato di cui agli artt. 13 e 30 della L. 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette) la mancanza del nulla osta dell'Ente parco in aree protette nazionali e non in quelle regionali, restando, in ogni caso, configurabile, in caso di violazione delle misure di salvaguardia previste per le aree protette regionali, il reato di cui agli artt. 6 e 30 della citata legge.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 46079 del 08/10/2008 Ud. (dep. 15/12/2008 )
La previsione dell'art.11 della L. n. 394 del 1991, che vieta l' introduzione di armi all'interno delle aree naturali protette, non è stata abrogata o derogata dall'art. 21 lett. g) della L. n. 157 del 1992, che vieta il trasporto di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia all'interno dei centri abitati e delle altre zone dove è vietata l'attività venatoria, essendo tale secondo divieto compatibile con il primo e comunque non regolante l'intera materia da quello disciplinato.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 35393 del 21/05/2008 Ud. (dep. 16/09/2008 )
In tema di tutela delle aree protette, i divieti di effettuazione di attività che possano compromettere la salvaguardia di tali aree di cui all'art. 11 L. n.394 del 1991 si applicano anche con riferimento ai parchi naturali regionali e possono essere derogati solo per effetto dei relativi regolamenti, la cui adozione spetta agli Enti Parco. (Fattispecie di introduzione di fucili da caccia all'interno del Parco regionale del Delta del Po).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 35393 del 21/05/2008 Ud. (dep. 16/09/2008 )
Integra il reato di introduzione di armi in area protetta di cui all'art. 11, comma terzo, lett. f), L. n. 394 del 1991, la condotta di chi, a bordo di auto contenente armi, abbia anche solo a transitarvi al fine di portarsi in area non protetta al fine di cacciare.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 6985 del 16/01/2008 Ud. (dep. 14/02/2008 )
Autorizzazioni
Le opere realizzate in area vincolata sono insuscettibili di condono edilizio nel caso in cui l'area sia sottoposta a vincolo di inedificabilità tanto assoluta quanto relativa. (V. Corte cost. n. 54 del 2009 e n. 150 del 2009).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 24647 del 24/03/2009 Ud. (dep. 15/06/2009 )
L'integrazione del reato di edificazione abusiva in zona assoggettata a vincolo non implica un'effettiva lesione materiale del vincolo stesso, nè alcun accertamento della violazione del bene protetto, essendo la lesione dell'interesse tutelato "in re ipsa".
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 25174 del 21/05/2009 Ud. (dep. 17/06/2009 )
In tema di reati edilizi e paesaggistici, è necessaria l'autorizzazione paesaggistica anche per i lavori di demolizione e ricostruzione di un immobile in zona sottoposta a vincolo che rispettino la precedente volumetria e destinazione d'uso.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 45072 del 24/10/2008 Ud. (dep. 04/12/2008 )
In materia edilizia, l'accertamento di compatibilità paesaggistica introdotto dall'art. 1, comma trentasettesimo, della L. 15 dicembre 2004, n. 308 non esplica effetto estintivo del reato di lottizzazione abusiva né è incompatibile con la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite, prima prevista dall'art. 19 L. 28 febbraio 1985, n. 47, oggi sostituito dall'art. 44, comma secondo, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 37274 del 11/06/2008 Ud. (dep. 01/10/2008 )
È configurabile il reato di lottizzazione abusiva nel caso in cui manchi la preventiva valutazione paesaggistica regionale del piano di lottizzazione riguardante zone di territorio non soggette a vincolo paesistico, in quanto tale valutazione rappresenta un intervento consultivo di carattere generale e programmatorio sulla compatibilità ambientale dello strumento urbanistico attuativo. (In motivazione la Corte, nell'enunciare tale principio, ha ulteriormente precisato che i due atti possono fondersi in un unico provvedimento "complesso", ma è necessario che quest'ultimo contenga ambedue le distinte valutazioni, proprie dell'attività consultiva e di quella autorizzatoria).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 37274 del 11/06/2008 Ud. (dep. 01/10/2008 )
In tema di violazioni edilizie, ai fini della legittimità del provvedimento di sequestro preventivo, la sola esistenza di una struttura abusiva, realizzata senza autorizzazione e in zona sottoposta a vincolo paesaggistico (nella specie compresa nel Parco Regionale Archeologico della Basilicata), integra il requisito dell'attualità del pericolo, indipendentemente dall'essere l'edificazione criminosa ultimata o meno, posto che l'offesa al territorio e gli effetti lesivi all'equilibrio urbanistico perdurano e sono anzi aggravati dall'utilizzazione della costruzione ultimata.
Cass. pen., Sez. 2, Sentenza n. 23681 del 14/05/2008 Cc. (dep. 11/06/2008 )
In materia edilizia, nell'ipotesi di interventi edilizi eseguiti in area paesaggisticamente vincolata per i quali è sufficiente la mera denuncia di inizio attività, la loro realizzazione "sine titulo" (o per non aver presentato la d.i.a. ovvero per non aver conseguito il nulla osta dell'autorità tutoria) non è configurabile il reato di costruzione edilizia abusiva, il quale è integrato solo nell'ipotesi di interventi edilizi ammessi al regime della cosiddetta super-d.i.a., in virtù del combinato disposto degli artt. 22, comma terzo e 44, comma secondo bis, del d.P.R. n. 380 del 2001.
Sez. 3, Sentenza n. 17954 del 26/02/2008 Ud. (dep. 06/05/2008 )
In tema di sanatoria edilizia, il termine di sessanta giorni entro il quale l'autorità competente deve pronunciarsi sulla relativa domanda decorre, anche nel caso di abuso edilizio in zona vincolata, dalla data di presentazione di quest'ultima e non dalla data di acquisizione del parere di compatibilità paesaggistica.
Sez. 3, Sentenza n. 17954 del 26/02/2008 Ud. (dep. 06/05/2008 )
Nel caso di opere costruite su aree sottoposte a vincolo, il cosiddetto nulla osta paesaggistico, ovvero il parere favorevole al rilascio del permesso di costruire in sanatoria (art. 36 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) è necessario per ottenere il predetto titolo abilitativo, ma non spiega "ex se" efficacia estintiva sul reato paesaggistico, in quanto tale efficacia consegue soltanto al rilascio del permesso in sanatoria.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 12951 del 07/03/2008 Ud. (dep. 27/03/2008 )
In tema di tutela del paesaggio, in difetto di prova della compatibilità paesaggistica dell'intervento conseguente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, l'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi (art. 181, comma secondo, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) deve essere disposto anche con la sentenza di applicazione della pena. (In motivazione la Corte ha ulteriormente precisato che la sanzione ripristinatoria può essere evitata in sede esecutiva dando prova della compatibilità paesaggistica).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 47331 del 16/11/2007 Cc. (dep. 20/12/2007 )
In tema di tutela del paesaggio, nel caso di interventi edilizi eseguiti in zona vincolata, l'esistenza dell'autorizzazione paesaggistica non può desumersi dall'intervenuto rilascio di concessione in sanatoria ex artt. 36 e 44 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, non soltanto per l'autonomia strutturale dei due provvedimenti, ma anche perchè l'interesse paesaggistico è funzionalmente differenziato da quello urbanistico.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 47331 del 16/11/2007 Cc. (dep. 20/12/2007 )
In tema di tutela delle bellezze naturali, l'ordinanza, adottata dal responsabile dell'ufficio tecnico del comune, di sospensione di lavori di approfondimento di un bacino per finalità di acquacoltura in assenza di autorizzazione paesistica, di natura cautelare, deve essere preceduta dall'acquisizione del parere obbligatorio della commissione edilizia comunale, atteso che l'art. 6 legge reg. Veneto 31 ottobre 1994, n. 63, nel richiedere per l'adozione dei provvedimenti di cui al precedente art. 4 tale parere, fa riferimento ai provvedimenti sia sanzionatori che cautelari. Né ha pregio l'eccezione di illegittimità costituzionale del suddetto art. 6, prospettata per contrasto con gli artt. 9, 97 e 117 Cost., nella parte in cui, richiedendo l'acquisizione del parere obbligatorio della commissione edilizia comunale per l'adozione di provvedimenti cautelari, non consentirebbe di soddisfare con criteri di rapidità ed efficacia - sottesi al principio di buona amministrazione - le esigenze di tutela del paesaggio, imponendo il parere obbligatorio di un organo di cui, in base all'art. 41 della legge n. 449 del 1997, è consentita ai comuni l'abolizione ed impedendo al sindaco di esercitare tempestivamente i poteri cautelari a tutela del territorio, atteso che l'acquisizione di un parere preventivo non pregiudica l'efficacia dell'azione amministrativa, mentre l'ausilio dell'organo tecnico si presenta come una indefettibile garanzia di idoneità e congruità del provvedimento finale rispetto alla situazione che si intende regolamentare a mezzo della misura di cautela.
Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 2433 del 01/02/2008
Il nulla - osta correlato alla procedura di rilascio del permesso di costruire edilizio in sanatoria di cui all'art. 36 del Testo Unico n.380 del 2001, già art. 13 della legge n. 47 del 1985, nonché, sempre nell'ambito di tale procedura, il parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, non hanno efficacia sanante del reato di cui all'art.163 del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 e dei reati connessi alla violazione della normativa sui parchi (legge n. 394 del 1991), avendo tali provvedimenti unicamente la veste di atti autorizzativi, con efficacia "ex nunc", per eseguire le opere descritte nella domanda di accertamento edilizio di conformità.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 34746 del 24/05/2007 Ud. (dep. 13/09/2007)
La valutazione relativa alla necessità o meno dell'autorizzazione paesaggistico-ambientale, in relazione all'incidenza delle opere sull'ambiente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 146 e 149 d.P.R. n. 42 del 2004 compete, in sede di verifica dell'eventuale ricorrenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 181 dello stesso d.P.R., all'autorità giudiziaria penale e non è condizionata dall'eventuale opinione diversa dell'autorità amministrativa. (Fattispecie nella quale il ricorrente assumeva l'idoneità, sotto tale profilo, della valutazione formulata dalla Sovrintendenza e dall'Ufficio tecnico comunale competenti in sede di permesso di costruire in sanatoria rilasciato a norma dell'art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 35401 del 20/06/2007 Ud. (dep. 24/09/2007)
Le opposizioni a sanzione amministrativa, anche se proposte, in funzione recuperatoria, avverso la cartella esattoriale in caso di mancata notificazione della precedente ordinanza-ingiunzione, appartengono alla competenza del giudice individuato ai sensi dell'art. 22 bis della legge n. 689 del 1981, e quindi, come nella specie, alla competenza del tribunale ove emesse per una violazione in materia urbanistica o edilizia, di tutela dell'ambiente o del territorio (nel caso di specie, sanzione emessa per violazione della legge n. 1497 del 1939, per la realizzazione di opere edilizie in zona soggetta a vincolo ambientale in assenza del prescritto nulla osta).
Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 12698 del 30/05/2007
Beni paesaggistici
In tema di reati paesaggistici, le modifiche apportate all'art. 181 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 dall'art. 3 del D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63 (recante "Ulteriori disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio"), confermano che l'unica sanzione penale applicabile in caso di lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici, eseguiti in assenza d'autorizzazione o in difformità da essa è quella prevista dall'art. 44, lett. c), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 35903 del 29/05/2008 Ud. (dep. 19/09/2008 )
In tema di tutela penale del paesaggio, l'accertamento di compatibilità paesaggistica (art. 181, comma primo-ter, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) ai fini del condono ambientale è applicabile al solo vincolo paesaggistico e non anche a quello archeologico.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 39824 del 23/09/2008 Cc. (dep. 23/10/2008 )
In tema di tutela del paesaggio, anche a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) l'individuazione dei beni paesaggistici spetta sia al Ministero dei beni culturali ed ambientali mediante appositi decreti ministeriali, sia alle Regioni mediante appositi atti amministrativi, leggi regionali ovvero mediante la compilazione dei piani urbanistici territoriali. (In applicazione di tale principio, la Corte ha affermato che il Piano Urbanistico Territoriale Tematico della Regione Puglia, riconducibile alla categoria dei piani urbanistico territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, costituisce un intervento di pianificazione a carattere generale efficace su tutto il territorio regionale, non limitato alle aree ed ai beni elencati dall'art. 82, quinto comma, d.P.R. n. 616 del 1977 ovvero alle aree già sottoposte ad uno specifico vincolo paesistico).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 41078 del 20/09/2007 Cc. (dep. 08/11/2007)
Condono ambientale
In tema di reati edilizi e paesaggistici, il rilascio del cosiddetto condono ambientale (L. 15 dicembre 2004, n. 308) per interventi edilizi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, pur non esplicando alcun effetto estintivo del reato edilizio, comporta l'inapplicabilità dell'ordine di demolizione delle opere abusive previsto dall'art. 31, comma nono, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in quanto un coordinamento tra la disciplina edilizia e quella paesaggistica impone di ritenere non necessari interventi ripristinatori in presenza di una sanatoria paesaggistica.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 40639 del 10/10/2008 Ud. (dep. 31/10/2008 )
In tema di tutela penale del paesaggio, l'accertamento di compatibilità paesaggistica al cui esito favorevole l'art. 181, comma primo ter, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 condiziona l'inapplicabilità delle sanzioni penali previste per il reato di esecuzione di lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici in difformità ovvero in assenza dell'autorizzazione, non ha natura di condono ed è inapplicabile in fase esecutiva, in quanto per la sua operatività è necessario che non sia ancora intervenuta una pronuncia di condanna nei confronti dell'autore della violazione.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 41333 del 10/10/2008 Cc. (dep. 06/11/2008 )
Il condono ambientale introdotto dall'art. 1, commi 37, 38 e 39 L. n. 308 del 2004 estingue, per espressa disposizione della norma, esclusivamente il reato di cui all'art. 181 D.Lgs. n. 42 del 2004 e gli altri reati paesaggistici, e non si estende pertanto al reato edilizio per mancanza di norme di coordinamento.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 583 del 07/12/2007 Ud. (dep. 09/01/2008 )
Boschi e foreste
L'art. 3 della legge della Regione Puglia n. 15 del 1997, nello stabilire che la bruciatura delle stoppie può essere praticata a condizione che lungo il perimetro delle superfici interessate sia tracciata, subito dopo le operazioni di mietitrebbiatura e comunque entro il 15 luglio, una "precesa" o "fascia protettiva" per tutta l'estensione direttamente confinante con boschi e foreste o con altre proprietà, va interpretato nel senso che l'obbligo di realizzazione delle precese, necessariamente collegato alle operazioni di mietitrebbiatura, non è posto in maniera assoluta, poiché dette precese vanno realizzate solo laddove si intenda procedere alla bruciatura delle stoppie; ne consegue che non sussiste alcun illecito amministrativo qualora le operazioni di mietitura siano state eseguite prima del 15 luglio senza che ad esse abbia fatto seguito l'accensione volontaria delle stoppie.
Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 5663 del 09/03/2009
Deturpamento
Presupposto per la configurabilità del reato di deturpamento delle bellezze naturali, ove il bene non rientri tra quelli di cui all'art. 142 D.Lgs. n. 42 del 2004, già tutelati per legge, è la previa adozione, da parte della regione, del provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 19207 del 27/03/2008 Ud. (dep. 13/05/2008 )
Reati paesaggistici
In tema di tutela penale dei beni paesaggistici, integra il reato d'inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta (art. 172, D.Lgs. 24 gennaio 2004, n. 42) l'inosservanza di una prescrizione d'inedificabilità assoluta adottata dal Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. citato. Tale violazione ha natura di reato permanente, in quanto l'offesa al bene tutelato, consistente nell'impedimento alla visuale, si protrae sino a quando esiste il manufatto che la impedisce, non essendo quest'ultimo suscettibile d'autorizzazione o sanatoria postuma.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 37470 del 26/06/2008 Ud. (dep. 02/10/2008 )
In tema di reati paesaggistici, il rilascio del provvedimento di compatibilità paesaggistica non determina automaticamente la non punibilità dei predetti reati, in quanto compete sempre al giudice l'accertamento dei presupposti di fatto e giuridici legittimanti l'applicazione del cosiddetto condono ambientale.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 27750 del 27/05/2008 Ud. (dep. 08/07/2008 )
Rimessine in pristino
In tema di tutela penale del paesaggio, ai fini dell'emissione dell'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi non rilevano eventuali difformi valutazioni espresse da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo circa l'idoneità offensiva dell'opera abusivamente realizzata, in quanto l'obbligo di ripristino si pone su un piano diverso ed autonomo rispetto a quello dei poteri e delle valutazioni della P.A..
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 3195 del 13/11/2008 Ud. (dep. 23/01/2009)
In tema di tutela penale del paesaggio, l'applicabilità della speciale causa estintiva del reato paesaggistico, prevista dall'art. 181 quinquies del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, è subordinata al fatto che la rimessione in pristino da parte dell'autore dell'abuso sia spontanea e non eseguita coattivamente su impulso dell'autorità amministrativa. (Fattispecie nella quale la demolizione dell'opera, abusivamente realizzata in zona paesaggisticamente vincolata, era intervenuta successivamente alla notifica da parte del Comune dell'ingiunzione al ripristino dello "status quo ante").
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 3064 del 05/12/2007 Ud. (dep. 21/01/2008 )
Sequestro
Il Tribunale del riesame ha il potere di correggere gli errori materiali presenti nel provvedimento impositivo della misura cautelare emesso dal G.i.p.. (Fattispecie in materia di sequestro preventivo, nella quale l'area paesaggisticamente vincolata, sulla quale insistevano le opere abusive, risultava erroneamente indicata nell'ordinanza del G.i.p.).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 7136 del 20/01/2009 Cc. (dep. 19/02/2009 )
Sospensione del procedimento penale
In materia paesaggistica, nel caso di intervenuta attivazione della procedura di cui all'art. unico, comma trentasette, L. 15 dicembre 2004 n. 308 (cosiddetto minicondono ambientale), non può operarsi la sospensione del procedimento penale instaurato per violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, atteso che manca per tale ipotesi di condono una previsione specifica in tale senso, analoga a quanto diversamente previsto in tema di condono edilizio.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 19719 del 05/04/2007 Ud. (dep. 22/05/2007)
BENI CULTURALI
Beni archeologici
Gli oggetti d'interesse artistico, storico o archeologico, definito il procedimento penale con archiviazione, devono essere restituiti allo Stato non soltanto in caso di positiva verifica del loro "interesse culturale", ma anche nel caso in cui, risoltasi negativamente detta verifica, il detentore non fornisca prova della legittimità della detenzione, in quanto il giudizio d'infondatezza della notizia di reato non impedisce l'operatività della presunzione della loro appartenenza al patrimonio indisponibile dello Stato, ovvero al demanio pubblico. (Nella specie gli oggetti erano costituiti da reperti archeologici).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 24654 del 03/02/2009 Cc. (dep. 15/06/2009 )
Una volta che non ricorrano le condizioni previste dall'art. 66 della legge 1 giugno 1939 n. 1089 (tutela delle cose di interesse storico e artistico) per poter procedere alla confisca di cose di interesse archeologico (non autorizzato trasferimento nei Paesi dell'Unione europea o esportazione verso Paesi terzi), essa non può essere disposta, in assenza di una pronuncia di condanna, neanche ai sensi dell'art. 240, comma secondo, n. 2, cod. pen. in tema di confisca obbligatoria, trattandosi di beni il cui trasferimento, pur se assoggettato a particolari condizioni o controlli, è consentito e la cui detenzione non può reputarsi vietata in assoluto, bensì subordinata a determinate condizioni volute dalla legge.
Cass. pen., Sez. 2, Sentenza n. 18586 del 07/04/2009 Ud. (dep. 05/05/2009 )
In tema di tutela penale del patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale, né l'accertamento postumo di compatibilità con il vincolo culturale rilasciato dalla Soprintendenza né l'autorizzazione in sanatoria rilasciata dall'Autorità preposta esplicano effetto estintivo ovvero escludono la punibilità del reato d'abusivo intervento su beni culturali (art. 169, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, prima previsto dall'art. 118, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 46082 del 08/10/2008 Ud. (dep. 15/12/2008 )
In tema di tutela penale del patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale, il reato d'abusivo intervento su beni culturali (prima previsto dall'art. 118, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, oggi sostituito dall'art. 169, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) non ha carattere plurioffensivo, in quanto il bene tutelato è esclusivamente l'interesse strumentale al preventivo controllo da parte dell'Autorità preposta alla tutela dei beni culturali.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 46082 del 08/10/2008 Ud. (dep. 15/12/2008 )
In tema di tutela penale dei beni culturali, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 2 decies, L. 25 giugno 2005, n. 109 (di conversione del D.L. 26 aprile 2005, n. 63, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonchè per la tutela del diritto d'autore, e altre misure urgenti"), integra il reato di cui agli artt. 59 e 173 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 la violazione dell'obbligo di denunciare il trasferimento della proprietà o della detenzione di collezioni numismatiche, salvo che si tratti di monete antiche e moderne di modesto valore o ripetitive, o conosciute in molti esemplari o non considerate rarissime, ovvero di cui esiste un notevole numero di esemplari tutti uguali, per le quali è escluso sia l'obbligo di denuncia sia ogni altro obbligo di notificazione alle autorità competenti.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 42516 del 21/10/2008 Ud. (dep. 14/11/2008 )
In tema di cose d'antichità e d'arte, il reato di cui all'art. 124 del D.Lgs. n. 490 del 1999, ora sostituito dall'art. 175 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (ricerche archeologiche in difetto di concessione), concorre con il reato di cui all'art. 125 del citato D.Lgs., ora art. 176 del D.Lgs. n. 152 del 2004 (impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato), atteso che il reato di ricerca si realizza indipendentemente dal rinvenimento degli oggetti, mentre l'impossessamento può essere compiuto anche da chi sia titolare della concessione per la ricerca.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 44967 del 26/10/2007 Ud. (dep. 04/12/2007)
Ai fini della tutela delle cose d'antichità e di arte di cui alla L. n. 490 del 1999, i requisiti di interesse artistico, storico, archeologico o demo-etno-antropologico che devono caratterizzare i relativi beni possono ricorrere disgiuntamente.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 44967 del 26/10/2007 Ud. (dep. 04/12/2007)
Ai fini della configurabilità del reato di impossessamento di beni archeologici o artistici, previsto dall'art. 125 D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490, ora sostituito dall'art. 176 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, non è necessario che l'interesse culturale del bene sia accertato a mezzo di una specifica indagine tecnico-peritale, atteso che questo può essere ricavato da quanto accertato e dichiarato dai competenti organi della pubblica amministrazione.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 19714 del 04/04/2007 Ud. (dep. 22/05/2007)
Beni culturali
In tema di tutela penale delle cose di antichità e d'arte, ai fini della operatività della cosiddetta tutela "diretta" sui beni immobili, qualificati come beni culturali, appartenenti allo Stato ed agli altri Enti pubblici, la cui violazione integra il reato di esecuzione di opere illecite (artt. 10, 21 e 169, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), è necessario che siano soddisfatte tre condizioni: a) che i predetti beni siano stati realizzati da oltre cinquanta anni; b) che il loro autore non sia più vivente; c) che abbia dato esito positivo la verifica dell'interesse culturale secondo la procedura di cui all'art. 12 del D.Lgs. citato.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 42899 del 24/10/2008 Ud. (dep. 18/11/2008 )
Contraffazione
In tema di contraffazione di opere d'arte, l'art. 178, comma primo lett. b), D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, nel punire chi detiene per farne commercio esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura o scultura o delle altre opere ivi indicate, continua a riferirsi a quella condotta, comunque manifestata, in forza della quale i predetti esemplari sono destinati al commercio.
Cass. pen., sez. 6, Sentenza n. 39474 del 24/09/2008 Ud. (dep. 21/10/2008)
In tema di contraffazione di opere d'arte, per la configurabilità del reato non è necessario che l'opera sia qualificata come autentica, ma è sufficiente che manchi la dichiarazione espressa di non autenticità, atteso che la punibilità del fatto è esclusa, ai sensi dell'art. 179 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in caso di dichiarazione espressa di non autenticità all'atto dell'esposizione o della vendita, mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto ovvero, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, con dichiarazione rilasciata all'atto dell'esposizione o della vendita.
Cass. pen., sez. 6, Sentenza n. 39474 del 24/09/2008 Ud. (dep. 21/10/2008)
In tema di contraffazione di opere d'arte, la circostanza aggravante inerente alla commissione del fatto nell'esercizio di un'attività commerciale, prevista dall'art. 178, comma secondo, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 ricorre indipendentemente dalla presenza dell'autorizzazione amministrativa ad esercitare tale attività commerciale.
Cass. pen., sez. 6, Sentenza n. 39474 del 24/09/2008 Ud. (dep. 21/10/2008)
Confisca
L'acquirente finale di un bene del patrimonio artistico dello Stato, che sia stato oggetto di un atto di trasferimento al di fuori delle procedure previste dalla legge, non può ottenere la revoca della confisca disposta all'esito del processo penale, invocando la propria buona fede o l'esistenza di un primo acquisto a titolo originario, in particolare nelle forme dell'asta pubblica, data la nullità dell'atto di trasferimento.
Cass. pen., Sez. 1, Sentenza n. 3712 del 04/12/2008 Cc. (dep. 27/01/2009 )
Danneggiamento
In tema di tutela penale delle cose di antichità e d'arte, la qualifica di soggetto attivo del reato di danneggiamento (art. 733 cod. pen.) compete anche a chi riveste la carica pubblica di sindaco nel caso in cui i beni danneggiati costituiscano "monumento" e rivestano un rilevante interesse culturale, tale da rendere incontrovertibile la loro appartenenza al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale. (Fattispecie nella quale il danneggiamento era stato causato da un'ordinanza sindacale con cui si disponeva il taglio di alcuni alberi facenti parte di un giardino pubblico, tutelato quale complesso di particolare interesse storico ed artistico con provvedimento del Ministero dei BB.CC.AA.).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 42893 del 24/10/2008 Ud. (dep. 18/11/2008 )
Il reato di cui all'art. 169, comma primo, lett. a) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, che punisce l'abusiva demolizione, rimozione, modifica, restauro od esecuzione di opere di qualunque genere su beni culturali, è reato proprio che può essere commesso soltanto da quanti hanno un rapporto particolare e qualificato con il bene oggetto della tutela, che spiega la ragione della necessità della richiesta di autorizzazione per eseguire lavori, demolire, rimuovere, modificare o restaurare il bene. (La Corte ha precisato che, siccome l'autorizzazione è il presupposto costitutivo del reato, è impossibile il concorso con il reato di cui all'art. 635 cod. pen., che qualifica le condotte di danneggiamento commesse su beni di rilievo culturale da soggetti a cui detti beni sono assolutamente estranei e che pertanto mai potrebbero richiedere l'autorizzazione di cui si è detto).
Cass. pen., Sez. 2, Sentenza n. 35173 del 03/07/2008 Cc. (dep. 11/09/2008 )
BONIFICA SITI CONTAMINATI
Inottemperanza
In tema di gestione dei rifiuti, ai fini della configurabilità del reato di omessa bonifica dei siti inquinati (art. 257, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) è necessario il superamento della concentrazione soglia di rischio (CSR) nonchè l'adozione del progetto di Bonifica previsto dall'art. 242 del citato decreto.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 9492 del 29/01/2009 Ud. (dep. 03/03/2009 )
Nei reati omissivi che consistono nell'inottemperanza a un ordine legalmente dato dall'Autorità, occorre distinguere le ipotesi nelle quali l'Autorità medesima ha fissato un termine perentorio all'adempimento dell'ordine, da quelle nelle quali non ne ha fissato, nè direttamente, nè indirettamente, alcuno, ovvero il termine, quantunque fissato, non è perentorio. Nel primo caso l'agente deve ottemperare all'ordine entro il termine perentorio, scaduto il quale la situazione antigiuridica prevista dalla norma incriminatrice si è irrimediabilmente verificata, sicché l'eventuale adempimento successivo non ha alcuna rilevanza al fine di escludere la sussistenza del reato, che ha natura istantanea e la cui prescrizione comincia a decorrere dal termine fissato. In tutti gli altri casi nei quali l'agente, anche dopo la scadenza del termine, ove fissato dall'Autorità, può validamente far cessare la situazione antigiuridica sanzionata dalla norma incriminatrice, dando esecuzione, con un comportamento attivo, all'ordine ricevuto, il reato ha natura permanente che cessa allorché, appunto, l'agente dà esecuzione all'ordine. (Nella fattispecie, relativa alla mancata ottemperanza ad un'ordinanza sindacale di bonifica, la Corte ha ritenuto che - in considerazione dell'espressione usata "entro e non oltre" - il termine dovesse considerarsi perentorio).
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 21581 del 28/02/2007 Ud. (dep. 01/06/2007)
In genere
Integra il reato di interruzione di un servizio di pubblica necessità (art. 340 cod. pen.) la condotta di colui che ostacoli le operazioni di bonifica di un'area - disposte per ragioni di igiene e di sicurezza pubblica - impedendovi l'accesso agli incaricati della ditta appaltatrice e ai tecnici comunali, costretti a chiedere, per proseguire nei lavori, l'intervento della Forza Pubblica, intervento che esclude che la durata dell'interruzione e l'entità del turbamento siano da considerare irrilevanti.
Cass. pen., Sez. 6, Sentenza n. 27997 del 05/03/2009 Ud. (dep. 08/07/2009 )
BOSCHI
Incendio boschivo
L'elemento oggettivo del reato di incendio boschivo (art. 423 bis cod. pen., introdotto dal D.L. n. 220 del 2000, conv. nella L. n. 275 del 2000) può riferirsi anche ad estensioni di terreno a "boscaglia", "sterpaglia" e "macchia mediterranea", atteso che l'intento del legislatore è quello di dare tutela a entità naturalistiche indispensabili alla vita.
Cass. pen., Sez. 1, Sentenza n. 14209 del 04/03/2008 Cc. (dep. 04/04/2008 )
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 423 bis cod. pen., per "incendio boschivo" si intende un fuoco suscettibile di espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi alle dette aree. (In motivazione, la S.C. ha precisato che il reato di incendio boschivo si distingue dal reato di cui all'art. 423 solo per l'oggetto).
Cass. pen., Sez. 1, Sentenza n. 7332 del 28/01/2008 Ud. (dep. 15/02/2008 )
CACCIA
Confisca delle armi
In materia di caccia, la confisca delle armi utilizzate per la commissione dei reati richiamati dall'art. 28, comma secondo, L. n. 157 del 1992, può essere disposta unicamente in caso di condanna.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 11580 del 04/02/2009 Ud. (dep. 17/03/2009 )
In materia di caccia, la confisca delle armi utilizzate per commettere reati venatori può essere disposta nel solo caso di condanna per le contravvenzioni richiamate dall'art. 28, comma secondo, L. n. 157 del 1992, con esclusione di ogni altra ipotesi. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso la possibilità di confiscare, nel caso di reato di esercizio della caccia con mezzi vietati, il fucile utilizzato a tal fine).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 6228 del 14/01/2009 Cc. (dep. 13/02/2009 )
In materia di caccia, in caso di condanna per il reato d'abbattimento, cattura o detenzione di specie nei cui confronti la caccia non è consentita, è esclusa la possibilità, in applicazione dell'art. 28, comma secondo, L. n. 157 del 1992, riferita infatti ad altre, diverse, ipotesi di reato, di farsi luogo alla confisca delle armi.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 43821 del 16/10/2008 Ud. (dep. 25/11/2008 )
Esercizio della caccia
Integra il reato di "esercizio della caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili", previsto dall'art. 30, comma primo, lett. i), L. 11 febbraio 1992, n. 157, la condotta di chi si apposti in attesa di sparare la selvaggina avvistata, non occorrendo l'esplosione di colpi di arma da fuoco.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 42888 del 15/10/2008 Ud. (dep. 18/11/2008 )
Il divieto di caccia dei fringuelli e delle peppole di cui alla L. 11 febbraio 1992, n. 157, può essere derogato con legge reg. sempre che l'abbattimento, la cattura e la detenzione dei fringuellidi non superi il numero di cinque unità; tale regime derogatorio, lungi da rappresentare una franchigia di abbattimento di cinque volatili, non si sovrappone - nell'arco temporale stabilito dalla legge regionale - a quello ordinario ma lo sostituisce, nel senso che rende lecito l'abbattimento fino a cinque esemplari mantenendo l'illiceità penale delle condotte di prelevamento di volatili superiore nel complesso alle cinque unità.
Cass. pen., Sez. F, Sentenza n. 36846 del 02/09/2008 Ud. (dep. 26/09/2008 )
Il reato di esercizio di caccia in periodo di divieto generale e quello di esercizio di caccia con mezzi vietati concorrono tra loro giacché il tenore letterale della previsione sub h) dell'art. 30 L. n. 157 del 1992 non contiene alcun elemento che testualmente o logicamente possa riferire il relativo divieto alla sola caccia praticata nei giorni autorizzati dal calendario venatorio ed avendo le due norme diversa obiettività giuridica.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 27488 del 19/06/2008 Ud. (dep. 07/07/2008 )
L'autorizzazione al porto di fucile rilasciata per l'esercizio della caccia rende legittimo il porto di detta arma, anche se esso è attuato non per l'attività venatoria ma per fini diversi, compresi quelli non leciti. (In motivazione, la Corte ha precisato che le finalità per le quali il titolare di una licenza si avvalga dell'autorizzazione concessagli sono, in genere, penalmente irrilevanti, ferma restando la sanzionabilità in via amministrativa - o penale - dell'eventuale abuso accertato, che può essere colpito da provvedimenti sospensivi o ablativi dell'autorizzazione).
Cass. pen., Sez. 1, Sentenza n. 19771 del 24/04/2008 Ud. (dep. 16/05/2008 )
Guardie volontarie
In tema di caccia, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, nominate con decreto prefettizio, non spetta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria per il solo fatto che è alle medesime affidata, a norma dell'art. 6, comma secondo, della L. 20 luglio 2004, n. 189, la vigilanza sull'applicazione della citata legge e delle altre norme poste a tutela degli "animali da affezione", in quanto in tale categoria rientrano esclusivamente gli animali domestici o di compagnia con esclusione della fauna selvatica, non potendo essere attribuito al dato normativo un significato rimesso a criteri di valutazione meramente soggettiva. (Fattispecie in tema di sequestro probatorio di alcuni tordi eseguito da agenti di vigilanza volontaria della L.I.P.U.).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 23631 del 09/04/2008 Cc. (dep. 11/06/2008 )
Le guardie volontarie delle associazioni venatorie e di protezione ambientale non rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, anche se alle stesse è affidata la vigilanza sulla applicazione della L. n. 157 del 1992 sulla caccia, con la conseguenza che non è loro consentito operare il sequestro delle armi, della fauna e dei mezzi di caccia, spettando tale potere, ex art. 28 legge cit., ai soli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria. (Conf. Cass. pen., Sez. III, 13 febbraio 2008, n.13601; 13 febbraio 2008, n. 13608, non massimate).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 13600 del 05/02/2008 Cc. (dep. 01/04/2008 )
Procedimento penale
Nei procedimenti in materia di caccia, è sempre ammessa la costituzione della Provincia come parte civile, in quanto ente cui spetta il dovere di assicurare il corretto esercizio della attività di caccia, dovendosi prescindere dall'avvenuto danneggiamento di animali ovvero dall'uso indebito di armi.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 11752 del 22/01/2008 Ud. (dep. 17/03/2008 )
Richiami vietati
L'esercizio della caccia con richiami non autorizzati, da individuarsi in quelli non identificabili mediante anello inamovibile e numerato secondo le norme regionali, è sanzionato unicamente in via amministrativa, integrando illecito penale la diversa condotta dell'esercizio della caccia con l'ausilio di richiami vietati.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 11581 del 04/02/2009 Ud. (dep. 17/03/2009 )
La messa in funzione di un apparecchio preregistrato integra il reato di cui all'art. 21, lett. r), L. n. 157 del 1992, come sanzionato dall'art. 30, comma primo, lett. h), solo ed esclusivamente allorquando costituisca atto diretto all'abbattimento della fauna. (In applicazione di detto principio, la Corte ha annullato la sentenza di condanna in quanto l'imputato non era stato trovato in possesso di strumenti o altri mezzi idonei alla cattura della selvaggina).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 35418 del 27/06/2008 Ud. (dep. 16/09/2008 )
Specie protette
In tema di disciplina della caccia, l'impossessamento di un volatile di specie protetta abbattuto da un terzo e rinvenuto morto, non integra il reato di cui all'art. 30 L. 11 febbraio 1992, n. 157, atteso che la tutela legislativa si limita, in mancanza di una diversa specificazione in tale senso, alla salvaguardia della selvaggina intesa come essere vivente.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 21212 del 03/04/2007 Ud. (dep. 30/05/2007)
DANNO AMBIENTALE
Risarcimento
In tema di reati ambientali, ai fini dell'integrazione del fatto illecito quale fonte dell'obbligo di risarcimento del danno cosiddetto "ambientale", non è necessario che l'ambiente venga in tutto o in parte alterato, deteriorato o distrutto, essendo sufficiente una condotta, sia pure soltanto colposa, in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti legittimamente adottati.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 41828 del 30/09/2008 Ud. (dep. 07/11/2008 )
Poiché l'ambiente naturale costituisce un bene pubblico di rango costituzionale, la lesione di esso fa sorgere in capo alle pubbliche amministrazioni preposte alla sua tutela il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale derivatone. Tale diritto scaturisce dal combinato disposto dell'art. 9, secondo comma, della Costituzione, e dell'art. 2059 cod. civ., e preesisteva pertanto all'introduzione della legge 8 luglio 1986 n. 349, il cui art. 18 non ha affatto introdotto nel nostro ordinamento una nozione di "danno ambientale", ma si è limitato a ripartire tra Stato, enti locali ed associazioni di protezione ambientale la legittimazione ad agire od intervenire nel relativo giudizio di risarcimento. Da ciò consegue che non è viziata da ultrapetizione la sentenza di merito di condanna al risarcimento del danno ambientale per fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della suddetta legge n. 349 del 1986.
Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 25010 del 10/10/2008
Una volta accertata la compromissione dell'ambiente in conseguenza del fatto illecito altrui, la prova del danno patito dalla P.A. deve ritenersi "in re ipsa", e la relativa liquidazione - quando non sia tecnicamente possibile la riduzione in pristino - deve avvenire con criteri ampiamente equitativi, in quanto non è oggettivamente possibile tenere conto di quegli effetti che inevitabilmente si evidenzieranno solo in futuro.
Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 25010 del 10/10/2008
Alle associazioni ambientaliste riconosciute ex art.13 L. n. 349 del 1986 spetta il diritto al risarcimento conseguente al danno ambientale, sia come titolari di un diritto della personalità connesso al perseguimento delle finalità statutarie, sia come enti esponenziali del diritto assoluto alla tutela ambientale. (Fattispecie in cui l'associazione WWF Italia, in quanto associazione riconosciuta che ha come finalità statutaria la conservazione della natura e dei processi ecologici e la tutela dell'ambiente, è stata ritenuta legittimata ad ottenere il risarcimento del danno conseguente alla avvenuta introduzione di fucili da caccia all'interno del Parco regionale del Delta del Po).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 35393 del 21/05/2008 Ud. (dep. 16/09/2008 )
Il risarcimento del danno ambientale deve comprendere sia il pregiudizio prettamente patrimoniale arrecato a beni pubblici o privati, sia quello - avente anche funzione sanzionatoria - non patrimoniale rappresentato dal "vulnus" all'ambiente in sé e per sé considerato, costituente bene di natura pubblicistica, unitario ed immateriale. Ne consegue che la condanna del responsabile sia al ripristino dello stato dei luoghi, sia al pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento non costituisce una duplicazione risarcitoria, allorché la prima condanna sia vòlta ad elidere il pregiudizio patrimoniale e la seconda quello non patrimoniale.
Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 10118 del 17/04/2008
Anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ed in particolare degli artt.300 e seguenti, continuano ad applicarsi i principi in tema di "risarcimento per equivalente patrimoniale" fissati con riferimento all'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, con la conseguenza che possono integrare il "danno ambientale" risarcibile anche le c.d. "perdite provvisorie" previste dalla Direttiva 2004/35/CE approvata il 21 aprile 2004, e cioè quelle modifiche temporanee dello stato dei luoghi che comportino la mancata disponibilità di una risorsa ambientale intatta. (In motivazione la Corte ha richiamato la sentenza n. 641 del 1987 della Corte Costituzionale in tema di rilevanza patrimoniale indiretta del danno ambientale).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 16575 del 06/03/2007 Ud. (dep. 02/05/2007)
In presenza di danno ambientale derivante da interventi che comportino le c.d. "perdite provvisorie" come previste dalla Direttiva 2004/35/CE approvata il 21 aprile 2004, e cioè anche una temporanea perdita della disponibilità di una risorsa ambientale intatta, permane il diritto del privato al risarcimento in forma di condanna generica, essendo sufficiente l'accertamento di un fatto produttivo di conseguenze potenzialmente dannose e della esistenza di un probabile nesso causale tra queste e il pregiudizio lamentato. (In motivazione la Corte ha richiamato la sentenza n.641 del 1987 della Corte Costituzionale in tema di rilevanza patrimoniale indiretta del danno ambientale).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 16575 del 06/03/2007 Ud. (dep. 02/05/2007)
ELETTROSMOG
In tema d'inquinamento elettromagnetico, il reato di getto pericoloso di cose è configurabile solo quando sia stato provato, in modo certo ed oggettivo, il superamento dei limiti d'esposizione o dei valori d'attenzione previsti dalle norme speciali (D.M. Ambiente 10 settembre 1998, n. 381; d.P.C.M. 8 luglio 2003) e sia stata obiettivamente accertata un'effettiva e concreta idoneità delle emissioni ad offendere o molestare persone, ravvisabile non in astratto ma in concreto.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 36845 del 13/05/2008 Ud. (dep. 26/09/2008 )
GETTO PERICOLOSO DI COSE
In tema di getto pericoloso di cose, il reato previsto dall'art. 674 cod. pen. non prevede due distinte ed autonome ipotesi di reato ma un reato unico, in quanto la condotta consistente nel provocare emissioni di gas, vapori o fumo rappresenta una "species" del più ampio "genus" costituito dal "gettare" o "versare" cose atte ad offendere, imbrattare o molestare persone. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha precisato che la previsione della condotta di "provocare emissioni" ha solo il fine di specificare che, quando si tratta d'attività disciplinata per legge, la rilevanza penale delle emissioni medesime è subordinata al superamento dei limiti e delle prescrizioni di settore).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 36845 del 13/05/2008 Ud. (dep. 26/09/2008 )
In tema di getto pericoloso di cose, la configurabilità del reato previsto dall'art. 674 cod. pen. è esclusa in caso di emissioni provenienti da attività autorizzata o disciplinata dalla legge e contenute nei limiti normativi o dall'autorizzazione, in quanto il rispetto dei predetti limiti implica una presunzione di legittimità del comportamento.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 36845 del 13/05/2008 Ud. (dep. 26/09/2008 )
In tema di getto pericoloso di cose, il fenomeno della creazione, emissione e propagazione di onde elettromagnetiche rientra nella contravvenzione di cui all'art. 674, comma primo, cod. pen., per effetto di un'interpretazione estensiva dell'espressione "getto di cose", non comportando tale esegesi un'estensione analogica "in malam partem" della predetta disposizione.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 36845 del 13/05/2008 Ud. (dep. 26/09/2008 )
L'espressione "nei casi non consentiti dalla legge", contenuta nella formulazione dell'art. 674 cod. pen., si collega alla necessità che l'emissione di gas, vapori o fumi, atta a molestare le persone avvenga in violazione delle norme che regolano l'inquinamento atmosferico, sicché, ai fini della configurabilità del relativo reato, nell'ipotesi di attività industriali che trovano la loro regolamentazione in una specifica normativa di settore, non basta che le emissioni siano astrattamente idonee ad arrecare fastidio, ma è indispensabile la puntuale e specifica dimostrazione che esse superino gli "standard" fissati dalla legge. (Fattispecie relativa ad emissione di vapori di acido acetico).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 15653 del 27/02/2008 Ud. (dep. 16/04/2008 )
In tema di emissioni idonee a creare molestie alle persone, laddove, trattandosi di odori, manchi la possibilità di accertare obiettivamente, con adeguati strumenti, l'intensità delle emissioni, il giudizio sull'esistenza e sulla non tollerabilità delle emissioni stesse ben può basarsi sulle dichiarazioni di testi, specie se a diretta conoscenza dei fatti, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell'espressione di valutazioni meramente soggettive o in giudizi di natura tecnica ma consistano nel riferimento a quanto oggettivamente percepito dagli stessi dichiaranti.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 19206 del 27/03/2008 Ud. (dep. 13/05/2008 )
In tema di getto pericoloso di cose, l'evento di molestia provocato dalle emissioni di gas, fumi o vapori non si ha solo nei casi di emissioni inquinanti in violazione dei limiti di legge, in quanto non è necessario che le stesse siano vietate da speciali norme giuridiche, ma è sufficiente il superamento del limite della normale tollerabilità ex art. 844 cod. civ., la cui tutela costituisce la "ratio" della norma incriminatrice. (Fattispecie di emissioni di fumi e vapori nauseabondi provenienti da un panificio).
Cass. pen., Sez. 1, Sentenza n. 16693 del 27/03/2008 Ud. (dep. 22/04/2008 )
In tema di getto pericoloso di cose, poiché è configurabile il concorso formale tra il reato di cui all'art. 674 cod. pen. e le norme speciali in materia ambientale, non sussiste rapporto di specialità tra la predetta fattispecie penale e la norma di cui all'art. 54, comma secondo, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 (che sanziona amministrativamente l'effettuazione di scarichi in acque reflue domestiche senza la prescritta autorizzazione), in quanto si tratta di norme poste a tutela di beni giuridici diversi e fondate su diversi presupposti, esulando da tale ultima fattispecie il fatto di aver cagionato offesa o molestia alle persone.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 6419 del 07/11/2007 Ud. (dep. 11/02/2008 )
In tema di getto pericoloso di cose, poiché la condotta consistente nel "versare" è riferibile anche a materie liquide, è configurabile il reato di cui all'art. 674 cod. pen. in presenza di una decisione consapevole di far funzionare e gestire un impianto fognario difettoso, in quanto ciò implica una condotta positiva di disturbo e molestia a livello igienico e non una mera condotta omissiva dell'adozione di cautele idonee ad impedire il versamento. (Fattispecie nella quale il versamento di reflui maleodoranti, in parte su suolo pubblico ed in parte su corso d'acqua pubblica, proveniva da uno stabile condominiale munito di fossa "imhoff" non munita di vasca di decantazione).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 6419 del 07/11/2007 Ud. (dep. 11/02/2008 )
È configurabile il reato di cui all'art. 674 cod. pen. (emissione di gas, vapori o fumi atti ad offendere o molestare le persone) in presenza di "molestie olfattive" promananti da impianto munito di autorizzazione per le emissioni in atmosfera, in quanto non esiste una normativa statale che prevede disposizioni specifiche e valori limite in materia di odori, con conseguente individuazione del criterio della "stretta tollerabilità" quale parametro di legalità dell'emissione, attesa l'inidoneità ad approntare una protezione adeguata all'ambiente ed alla salute umana di quello della "normale tollerabilità", previsto dall'art. 844 cod. civ.. (In motivazione la Corte ha ulteriormente precisato che non può trovare applicazione in questi casi la disciplina in materia di inquinamento atmosferico dettata dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 2475 del 09/10/2007 Ud. (dep. 17/01/2008 )
Il reato di cui all'art. 674 cod. pen. (emissione di gas, di vapori o di fumo atti a molestare le persone) è configurabile indipendentemente dal superamento dei valori limite di emissione stabiliti dalla legge qualora le emissioni moleste non siano una diretta conseguenza dell'attività autorizzata, ma siano dovute all'omessa attuazione degli accorgimenti tecnici idonei ad eliminarle o contenerle.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 23796 del 16/05/2007 Ud. (dep. 19/06/2007)
In tema di getto pericoloso di cose, nel caso in cui le emissioni siano inferiori ai limiti previsti dall'autorizzazione rilasciata al titolare dell'insediamento, non è configurabile la contravvenzione di cui all'art. 674 cod. pen. atteso che si tratta di ipotesi diversa dall'esercizio in difetto di autorizzazione, ipotesi nella quale la condotta deve essere valutata secondo criteri di "stretta" e non di "normale" tollerabilità.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 21814 del 11/05/2007 Ud. (dep. 05/06/2007)
LAVORO (AMBIENTE E SICUREZZA)
Amianto
In tema di tutela dei lavoratori dai rischi connessi all'esposizione all'amianto, il datore di lavoro risponde del delitto di omicidio colposo nel caso di morte del lavoratore conseguita a malattia connessa a tale esposizione quando, pur avendo rispettato le norme preventive vigenti all'epoca dell'esecuzione dell'attività lavorativa, non abbia adottato le ulteriori misure preventive necessarie per ridurre il rischio concreto prevedibile di contrazione della malattia, assolvendo così all'obbligo di garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 5117 del 22/11/2007 Ud. (dep. 01/02/2008 )
Datore di lavoro
Il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza, ha l'obbligo di mantenere in buono stato di conservazione i mezzi di protezione messi a disposizione dei lavoratori e di sorvegliare che l'idoneità di detti mezzi persista nel tempo. (Fattispecie nella quale la morte del lavoratore, dovuta a trauma cranico da caduta all'alto di un'autocisterna, era stata causata dallo stato di consunzione delle calzature, che impediva un'adeguata aderenza alla superficie metallica del mezzo, nonché dell'elmetto di protezione, che si era sfilato nella caduta a causa del sottogola consumato, mezzi rivelatisi inidonei a proteggerlo da una caduta dall'alto).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 26344 del 18/03/2009 Ud. (dep. 25/06/2009 )
Ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro, ex art. 2087 cod. civ. - la quale non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva - al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, incombe l'onere di provare l'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi, gravando invece sul datore di lavoro, una volta che il lavoratore abbia provato le suddette circostanze, l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e, tra queste, di aver vigilato circa l'effettivo uso degli strumenti di cautela forniti al dipendente non potendo il datore medesimo essere totalmente esonerato da responsabilità in forza dell'eventuale concorso di colpa del lavoratore, se non quando la condotta di quest'ultimo, in quanto del tutto imprevedibile rispetto al procedimento lavorativo "tipico" ed alle direttive ricevute, rappresenti essa stessa la causa esclusiva dell'evento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che - con riferimento all'infortunio occorso ad un portalettere caduto dal ciclomotore a causa del peso esorbitante della corrispondenza e della sua cattiva distribuzione sul veicolo - aveva affermato la responsabilità di Poste Italiane s.p.a. sul presupposto che i dirigenti del servizio avessero omesso di controllare che i portalettere si avvalessero effettivamente dell'ausilio fornito dai motofurgoni aziendali per il trasporto dei plichi più pesanti - il cd. "viaggetto"- ed avessero lasciato che l'utilizzo di detto supporto fosse rimesso interamente alla scelta individuale del singolo dipendente).
Cass. civ., sez. L, Sentenza n. 3786 del 17/02/2009
In tema di responsabilità del datore di lavoro per mancato rispetto dell'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 cod. civ. è necessario che l'evento dannoso sia riferibile a sua colpa, non potendo esso essere ascritto al datore medesimo a titolo di responsabilità oggettiva. Il relativo accertamento costituisce un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se logicamente e congruamente motivato. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto che le lesioni subite da un portalettere scivolato su una lastra di ghiaccio non fossero riferibili a colpa delle Poste Italiane s.p.a., atteso che nessuna norma, legale o contrattuale, imponeva a detto datore di lavoro di dotare i portalettere di scarpe antiscivolo e che non risultavano violate le norme di comune prudenza, potendo le condizioni metereologiche ed ambientali mutare anche nel corso della giornata lavorativa, senza che ciò fosse facilmente prevedibile in anticipo).
Cass. civ., sez. L, Sentenza n. 3785 del 17/02/2009
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'obbligo di redigere il piano operativo di sicurezza grava su tutti i datori di lavoro delle imprese esecutrici e pertanto, in caso di subappalto, anche su quello dell'impresa appaltante.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 43111 del 09/10/2008 Ud. (dep. 18/11/2008 )
Il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro, è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati, e risponde dell'infortunio occorso ad un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità "CE" o l'affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore valgano ad esonerarlo dalla sua responsabilità.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 37060 del 12/06/2008 Ud. (dep. 30/09/2008 )
In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il datore di lavoro, garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, ha l'obbligo, in caso di assenza temporanea, di predisporre tutte le cautele idonee a svolgere funzione antinfortunistica per tutte quelle lavorazioni che, pur potendo svolgersi in sua assenza, sono da lui conosciute, e le cui potenzialità di rischio infortunistico devono, pertanto, essere preventivamente valutate.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 23505 del 14/03/2008 Ud. (dep. 11/06/2008 )
In tema di infortuni sul lavoro, la posizione di garanzia del datore di lavoro sussiste esclusivamente nell'arco di tempo dell'orario di lavoro ovvero in riferimento alle attività poste in essere dal lavoratore che risultino comunque connesse alle mansioni inerenti al rapporto di lavoro.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 15241 del 28/02/2008 Ud. (dep. 11/04/2008 )
Il direttore dei lavori è responsabile a titolo di colpa del crollo di costruzioni anche nell'ipotesi di sua assenza dal cantiere, dovendo egli esercitare un'oculata attività di vigilanza sulla regolare esecuzione delle opere edilizie ed in caso di necessità adottare le necessarie precauzioni d'ordine tecnico, ovvero scindere immediatamente la propria posizione di garanzia da quella dell'assuntore dei lavori, rinunciando all'incarico ricevuto.
Materie esplodenti adoperate per la pesca di frodo in mare
Domanda:
Il trasporto, finalizzato alla pesca di frodo in mare, di artifici esplodenti a bordo di un’imbarcazione può configurare il delitto di detenzione di esplosivo o il meno grave reato contravvenzionale del “deposito di sostanze esplodenti” punito dall’art. 678 del Codice Penale ?
Risposta (a cura di Augusto Atturo):
MASSIMA
“Risponde del reato continuato di detenzione e porto illegale di esplosivo, qualificato come delitto in virtù degli artt. 10 e 12 della legge 14 ottobre 1974 n. 497 e non già come reato contravvenzionale previsto e punito dall'art. 678 cod. pen. colui che usi esplosivo per esercitare di frodo la pesca in mare. Infatti, la terminologia usata nell'art. 678 cod. pen. ''materie esplodenti'' è equipollente a quella adoperata dagli artt. 2 e 4 della legge n. 895 del 1967, modificato dagli artt. 10 e 12 della suindicata normativa del 1974, dalla quale, invece, restano esclusi soltanto gli artifici pirotecnici sia ad effetto illuminante sia ad effetto di scoppio.”
*Cass. pen., sez. I, 19 dicembre 1984, n. 11193 (ud. 11 ottobre 1984) Ric. Caramante..
Domanda:
Il trasporto, finalizzato alla pesca di frodo in mare, di artifici esplodenti a bordo di un’imbarcazione può configurare il delitto di detenzione di esplosivo o il meno grave reato contravvenzionale del “deposito di sostanze esplodenti” punito dall’art. 678 del Codice Penale ?
Risposta (a cura di Augusto Atturo):
MASSIMA
“Risponde del reato continuato di detenzione e porto illegale di esplosivo, qualificato come delitto in virtù degli artt. 10 e 12 della legge 14 ottobre 1974 n. 497 e non già come reato contravvenzionale previsto e punito dall'art. 678 cod. pen. colui che usi esplosivo per esercitare di frodo la pesca in mare. Infatti, la terminologia usata nell'art. 678 cod. pen. ''materie esplodenti'' è equipollente a quella adoperata dagli artt. 2 e 4 della legge n. 895 del 1967, modificato dagli artt. 10 e 12 della suindicata normativa del 1974, dalla quale, invece, restano esclusi soltanto gli artifici pirotecnici sia ad effetto illuminante sia ad effetto di scoppio.”
*Cass. pen., sez. I, 19 dicembre 1984, n. 11193 (ud. 11 ottobre 1984) Ric. Caramante..
E vero che tra maggio e giugno è vietata la vendita del "riccio di mare". Si, la vendita del riccio di mare è vietata nei mesi di maggio e giugno. E' anche vietata la cattura giornaliera in più di mille esemplari per chi esercita la pesca professionale e non più di cinquanta esemplari, per chi esercita la pesca sportiva. Inoltre la taglia minima di cattura non può essere inferiore ai 7 centimetri di diametro totale, compresi gli aculei. La materia è regolamentata dal Decreto 12 gennaio 1995, avente per oggetto la "Disciplina della pesca del riccio di mare".
Lo sversamento di piccole quantità di oli usati, costituisce reato ? Gli oli usati sono a tutti gli effetti dei rifiuti, sicche' vige per essi, un principio di prevenzione e di speciale prudenza, dovendo obbligatoriamente essere raccolti e destinati all'apposito Consorzio. In questo contesto anche una quantita' limitata di materiale oleoso sparsa su terreno non asfaltato integra il reato di cui all'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 95 e non e' richiesta la prova di un concreto danno al suolo ed all'ambiente in genere.
Cos'ì si è espressa la Suprema Corte di Cassazione della III° Sezione Penale nella sentenza n°13346 del 18/12/1998 all'udienza del 1/10/1998 (Presidente TRIDICO, relatore Giudice Amedeo POSTIGLIONE).
Cosa cambierà per le sanzioni amministrative con l'introduzione dell'Euro? Dal 1 gennaio 2002 le sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 51 3° comma del D.lgs n.213 del 24/06/98, vanno arrotondate nell'importo in Euro con il troncamento dei decimali. Quindi una determinata sanzione applicabile dal 1 gennaio 2002 comporta l'eliminazione delle due cifre decimali determinate dalla conversione delle Lire in Euro, in base al tasso di conversione di Lire 1936,27, senza operare l'arrotondamento. Ad esempio, la sanzione pecuniaria di Lire 600.000, convertita in 309,87 Euro, deve essere troncata a 309 Euro. Qualora la sanzione ammetta un misura minima (da £. 300.000) ed una massima (a £. 650.000), si applicherà il troncamento alla misura minima (€ 154 invece di €154.94) ed a quella massima (€335 invece di €335,70), ed in caso di applicazione della sanzione più favorele,cioè della regola del doppio del minimo (€ 308) ho il terzo del massimo ( 1/3 di 335 è € 111.67) il risultato anche se con decimali, deve essere mantenuto(€ 111.67).
La mia richiesta di rilascio del Decreto di nomina " dorme" da qualche parte . Che cosa posso fare per ottenere informazioni a riguardo ? Il problema sembra molto diffuso, vuoi per l'impossibilità di molti uffici pubblici nell'espletare al meglio le loro funzioni (carenza di personale, anche qualificato) vuoi anche per la fisiologica superficialità applicata di molti altri. In nostro aiuto viene la Legge 241 del 7 Agosto 1990 avente per oggetto "DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ". Infatti l'art. 7 della predetta testualmente riporta " 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi - omisiss -"
Quindi e' opportuno che nella richiesta del rilascio e/o delle relative istanze (esempio), venga richiesto che gli siano comunicate, tutte le informazioni di rito. Otterremo in questo modo le informazioni circa: l'uffico e la persona a cui è stata assegnata la pratica (la richiesta , può essere comunque fatta anche durante il corso del procedimento). Successivamente scaduti i termini di legge (che variano secondo l'ufficio pubblico interessato - generalmente 90~120 gg - si veda il Decreto ministeriale 2 febbraio 1993, n. 284), reitereremo la nostra richiesta ai sensi dell'art. 328 c.p. . Salvo impossibilità dell'ufficio interpellato, condizione che deve essere in ogni caso comunicata, la definizione del procedimento amministrativo arriva a suo compimento, con soddisfazione di tutti ... Se poi per un motivo qualsiasi non si ottiene nessuna risposta ... Ma chi è la "Guardia Volontaria" ? Come si diventa ? Che cosa fanno ? Ma chi è la "Guardia Volontaria" ?
La Guardia Volontaria è una Guardia Particolare Giurata con decreto del Prefetto (oppure con altra nomina di legge), ed opera in materia di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna e sulla salvaguardia delle produzioni agricole; nell'esercizio delle sue funzioni è Pubblico Ufficiale e limitatamente alle competenze svolgono funzioni di Polizia Giudiziaria in stretta collaborazione con l'Autorità Giudiziaria.
Come si diventa ?
Può diventare Guardia Volontaria il socio iscritto ad una associazione riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente, maggiorenne, senza precedenti penali, che ha assolto gli obblighi di leva e che partecipi alle attività della propria associazione; dopo aver frequentato gli specifici corsi organizzati dalle amministrazioni locali o dalla stessa associazione (autorizzate) e relativi esami, a discrezione dell'associazione potrà essere presentato l’invio delle pratiche di nomina al Prefetto della provincia in cui la guardia andrà a svolgere le sue funzioni.
Settore primario è quello della vigilanza e della prevenzione, (alcuni nuclei svolgono anche attività antincendio in coordinamento con il Corpo Forestale dello Stato) ma altrettanto importante è l’opera di informazione che questi volontari offrono al cittadino sulle normative riguardanti il rispetto dell’ambiente; nel corso di periodiche uscite sul territorio o di interventi mirati in seguito a segnalazione, le Guardie effettuano controlli ed accertamenti, spesso in stretta collaborazione e a supporto delle forze dell’ordine; perseguono reati a danno dell’ambiente che vanno dall’uccisione di animali protetti all’esercizio abusivo della caccia, dagli abusi edilizi, ai casi di inquinamento ecc.
Una attività molto diretta e concreta, quindi, che non manca di un carattere un po’ avventuroso: lunghe camminate nei boschi, appostamenti per scovare bracconieri e cacciatori poco attenti al rispetto delle regole, ore ed ore nei luoghi dove troppo spesso la poca attenzione e sorveglianza hanno trasformato un bosco, in una distesa di cenere o un torrente, in fogna a cielo aperto.
Persone spesso scomode le Guardie , anche per amministratori locali poco attenti, se non conniventi, coi peggiori delitti contro l’ambiente e la salute pubblica. Quando ci si espone contro interessi notevoli, e le nostre Guardie lo fanno con il proprio nome e cognome, è inevitabile spesso subire ingiurie, minacce e persino aggressioni, quando non trovarsi addirittura denunciati per i più stravaganti reati, e sempre, guarda caso, proprio da coloro ai quali erano state accertate e denunciate responsabilità in fatti di bracconaggio e illeciti contro l’ambiente.
Qual'è la nozione di " Ambiente" in senso giuridico ? La Cassazione Penale ( sez III, 10 marzo 1993, n. 513 - Pres. Accinni, Rei. Raimondi, P.G. Geraci ) ci riporta il seguente importante principio - Per "ambiente" deve intendersi il contesto delle risorse naturali e delle stesse opere più significative dell'uomo protette dall'ordinamento perché la loro conservazione è ritenuta fondamentale per il pieno sviluppo della persona. L'ambiente è una nozione, oltreché unitaria, anche generale, comprensiva delle risorse naturali e culturali, veicolata nell'ordinamento del diritto comunitario. Una Guardia Volontaria VENATORIA, può operare anche nel settore ecologico ? In via generale no, essendo questa "figura" idonea solo all'accertamento delle violazioni sull'attività venatoria (ex art. 27 comma I della L. 157/92). Molte regioni & province inoltre, associano anche altri corsi, previsti dall'art. 27 comma VI della stessa legge, oppure da normative proprie, diretti anche alla tutela ecologica "ampliando" in questa maniera i poteri delle Guardie Venatorie. Solo queste ultime figure sono titolate a svolgere compiti di polizia ecologica ausiliaria . Il contravvenuto per una sanzione amministrativa ambientale, ha l'obbligo di fornire la prova dell'avvenuta oblazione della sanzione all'autorità che la elevata? Ai sensi dell'articolo 17 della Legge 689/81, partendo dal presupposto che il pagamento in misura ridotta è una "agevolazione" che viene offerta al contravvenuto per chiudere tale contenzioso con la Pubblica Amministrazione, occorre che la stessa sia messa in condizione di sapere se il medesimo si è avvalso di tale facoltà. In caso negativo scatta per il contravventore l'obbligo del rapporto, il quale avvia l'iter sanzionatorio, a valutazione discrezionale (da un minimo di ... ad un massimo di ...) da parte dell'autorità competente sino eventualmente all'irrogazione della sanzione attraverso la procedura di ordinanza - ingiunzione. Nel caso in cui una persona si rifiuti di dare indicazioni sulla propria identità, ad Guardia Volontaria nell'esercizio delle sue funzioni, si rende applicabile l'art. 651 del Codice Penale ? Certamente, essendo ad ogni effetto la stessa, PUBBLICO UFFICIALE (cfr. Cass. Civ., sezione VI, n. 547 del 25 marzo 1996 - Cass. civ., sez. I, 28 maggio 1988, n. 3670 ed altre). Ma vediamo anche nei dettagli quali sono le condizioni, per integrare gli estremi del reato :
Elementi essenziali. Occorre accertare: 1) che un pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni, abbia richiesto al soggetto di dare le proprie generalità; 2) che il soggetto abbia manifestato in qualunque modo, ma chiaramente, di non voler rispondere alla richiesta. Il presupposto sopra indicato non postula alcun accertamento circa la necessità o la fondatezza della richiesta del pubblico ufficiale: è in facoltà di costui chiedere a chiunque le generalità - purché sia nell'esercizio delle sue funzioni. Si tenga presente che le generalità di una persona comprendono: nome , cognome, paternità, maternità, stato di coniugato, tempo e luogo della nascita, domicilio, residenza, professione, o arte, stato, cittadinanza. Il silenzio serbato sui dati non richiesti espressamente dal pubblico ufficiale, non costituisce reato. I rifiuto di fornire la prova delle proprie generalità (es.: il libero vigilato declina le proprie generalità, ma rifiuta di mostrare la carta precettiva; il cittadino risponde alle domande ma rifiuta di esibire la carta di identità) non costituisce questa contravvenzione: vedi per il secondo, l'art. 4 T.U.L.P.S. e l'art. 11 D.Lgs 21 marzo 1978, n. 59 conv., con modif., nella L. 18 maggio 1978, n. 191. Il reato sussiste anche nel caso che, dopo il rifiuto il soggetto fornisca spontaneamente le generalità, ha affermato la Cassazione. Se il colpevole, invece di tacere, declina generalità false, commette delitto di cui all'art. 496 c.p. 3) che il soggetto non abbia voluto aderire alla richiesta, sapendo che il richiedente era un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni o non sapendolo per un suo errore colposo.
Lo sversamento di piccole quantità di oli usati, costituisce reato ? Gli oli usati sono a tutti gli effetti dei rifiuti, sicche' vige per essi, un principio di prevenzione e di speciale prudenza, dovendo obbligatoriamente essere raccolti e destinati all'apposito Consorzio. In questo contesto anche una quantita' limitata di materiale oleoso sparsa su terreno non asfaltato integra il reato di cui all'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 95 e non e' richiesta la prova di un concreto danno al suolo ed all'ambiente in genere.
Cos'ì si è espressa la Suprema Corte di Cassazione della III° Sezione Penale nella sentenza n°13346 del 18/12/1998 all'udienza del 1/10/1998 (Presidente TRIDICO, relatore Giudice Amedeo POSTIGLIONE).
Cosa cambierà per le sanzioni amministrative con l'introduzione dell'Euro? Dal 1 gennaio 2002 le sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 51 3° comma del D.lgs n.213 del 24/06/98, vanno arrotondate nell'importo in Euro con il troncamento dei decimali. Quindi una determinata sanzione applicabile dal 1 gennaio 2002 comporta l'eliminazione delle due cifre decimali determinate dalla conversione delle Lire in Euro, in base al tasso di conversione di Lire 1936,27, senza operare l'arrotondamento. Ad esempio, la sanzione pecuniaria di Lire 600.000, convertita in 309,87 Euro, deve essere troncata a 309 Euro. Qualora la sanzione ammetta un misura minima (da £. 300.000) ed una massima (a £. 650.000), si applicherà il troncamento alla misura minima (€ 154 invece di €154.94) ed a quella massima (€335 invece di €335,70), ed in caso di applicazione della sanzione più favorele,cioè della regola del doppio del minimo (€ 308) ho il terzo del massimo ( 1/3 di 335 è € 111.67) il risultato anche se con decimali, deve essere mantenuto(€ 111.67).
La mia richiesta di rilascio del Decreto di nomina " dorme" da qualche parte . Che cosa posso fare per ottenere informazioni a riguardo ? Il problema sembra molto diffuso, vuoi per l'impossibilità di molti uffici pubblici nell'espletare al meglio le loro funzioni (carenza di personale, anche qualificato) vuoi anche per la fisiologica superficialità applicata di molti altri. In nostro aiuto viene la Legge 241 del 7 Agosto 1990 avente per oggetto "DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ". Infatti l'art. 7 della predetta testualmente riporta " 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi - omisiss -"
Quindi e' opportuno che nella richiesta del rilascio e/o delle relative istanze (esempio), venga richiesto che gli siano comunicate, tutte le informazioni di rito. Otterremo in questo modo le informazioni circa: l'uffico e la persona a cui è stata assegnata la pratica (la richiesta , può essere comunque fatta anche durante il corso del procedimento). Successivamente scaduti i termini di legge (che variano secondo l'ufficio pubblico interessato - generalmente 90~120 gg - si veda il Decreto ministeriale 2 febbraio 1993, n. 284), reitereremo la nostra richiesta ai sensi dell'art. 328 c.p. . Salvo impossibilità dell'ufficio interpellato, condizione che deve essere in ogni caso comunicata, la definizione del procedimento amministrativo arriva a suo compimento, con soddisfazione di tutti ... Se poi per un motivo qualsiasi non si ottiene nessuna risposta ... Ma chi è la "Guardia Volontaria" ? Come si diventa ? Che cosa fanno ? Ma chi è la "Guardia Volontaria" ?
La Guardia Volontaria è una Guardia Particolare Giurata con decreto del Prefetto (oppure con altra nomina di legge), ed opera in materia di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna e sulla salvaguardia delle produzioni agricole; nell'esercizio delle sue funzioni è Pubblico Ufficiale e limitatamente alle competenze svolgono funzioni di Polizia Giudiziaria in stretta collaborazione con l'Autorità Giudiziaria.
Come si diventa ?
Può diventare Guardia Volontaria il socio iscritto ad una associazione riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente, maggiorenne, senza precedenti penali, che ha assolto gli obblighi di leva e che partecipi alle attività della propria associazione; dopo aver frequentato gli specifici corsi organizzati dalle amministrazioni locali o dalla stessa associazione (autorizzate) e relativi esami, a discrezione dell'associazione potrà essere presentato l’invio delle pratiche di nomina al Prefetto della provincia in cui la guardia andrà a svolgere le sue funzioni.
Settore primario è quello della vigilanza e della prevenzione, (alcuni nuclei svolgono anche attività antincendio in coordinamento con il Corpo Forestale dello Stato) ma altrettanto importante è l’opera di informazione che questi volontari offrono al cittadino sulle normative riguardanti il rispetto dell’ambiente; nel corso di periodiche uscite sul territorio o di interventi mirati in seguito a segnalazione, le Guardie effettuano controlli ed accertamenti, spesso in stretta collaborazione e a supporto delle forze dell’ordine; perseguono reati a danno dell’ambiente che vanno dall’uccisione di animali protetti all’esercizio abusivo della caccia, dagli abusi edilizi, ai casi di inquinamento ecc.
Una attività molto diretta e concreta, quindi, che non manca di un carattere un po’ avventuroso: lunghe camminate nei boschi, appostamenti per scovare bracconieri e cacciatori poco attenti al rispetto delle regole, ore ed ore nei luoghi dove troppo spesso la poca attenzione e sorveglianza hanno trasformato un bosco, in una distesa di cenere o un torrente, in fogna a cielo aperto.
Persone spesso scomode le Guardie , anche per amministratori locali poco attenti, se non conniventi, coi peggiori delitti contro l’ambiente e la salute pubblica. Quando ci si espone contro interessi notevoli, e le nostre Guardie lo fanno con il proprio nome e cognome, è inevitabile spesso subire ingiurie, minacce e persino aggressioni, quando non trovarsi addirittura denunciati per i più stravaganti reati, e sempre, guarda caso, proprio da coloro ai quali erano state accertate e denunciate responsabilità in fatti di bracconaggio e illeciti contro l’ambiente.
Qual'è la nozione di " Ambiente" in senso giuridico ? La Cassazione Penale ( sez III, 10 marzo 1993, n. 513 - Pres. Accinni, Rei. Raimondi, P.G. Geraci ) ci riporta il seguente importante principio - Per "ambiente" deve intendersi il contesto delle risorse naturali e delle stesse opere più significative dell'uomo protette dall'ordinamento perché la loro conservazione è ritenuta fondamentale per il pieno sviluppo della persona. L'ambiente è una nozione, oltreché unitaria, anche generale, comprensiva delle risorse naturali e culturali, veicolata nell'ordinamento del diritto comunitario. Una Guardia Volontaria VENATORIA, può operare anche nel settore ecologico ? In via generale no, essendo questa "figura" idonea solo all'accertamento delle violazioni sull'attività venatoria (ex art. 27 comma I della L. 157/92). Molte regioni & province inoltre, associano anche altri corsi, previsti dall'art. 27 comma VI della stessa legge, oppure da normative proprie, diretti anche alla tutela ecologica "ampliando" in questa maniera i poteri delle Guardie Venatorie. Solo queste ultime figure sono titolate a svolgere compiti di polizia ecologica ausiliaria . Il contravvenuto per una sanzione amministrativa ambientale, ha l'obbligo di fornire la prova dell'avvenuta oblazione della sanzione all'autorità che la elevata? Ai sensi dell'articolo 17 della Legge 689/81, partendo dal presupposto che il pagamento in misura ridotta è una "agevolazione" che viene offerta al contravvenuto per chiudere tale contenzioso con la Pubblica Amministrazione, occorre che la stessa sia messa in condizione di sapere se il medesimo si è avvalso di tale facoltà. In caso negativo scatta per il contravventore l'obbligo del rapporto, il quale avvia l'iter sanzionatorio, a valutazione discrezionale (da un minimo di ... ad un massimo di ...) da parte dell'autorità competente sino eventualmente all'irrogazione della sanzione attraverso la procedura di ordinanza - ingiunzione. Nel caso in cui una persona si rifiuti di dare indicazioni sulla propria identità, ad Guardia Volontaria nell'esercizio delle sue funzioni, si rende applicabile l'art. 651 del Codice Penale ? Certamente, essendo ad ogni effetto la stessa, PUBBLICO UFFICIALE (cfr. Cass. Civ., sezione VI, n. 547 del 25 marzo 1996 - Cass. civ., sez. I, 28 maggio 1988, n. 3670 ed altre). Ma vediamo anche nei dettagli quali sono le condizioni, per integrare gli estremi del reato :
Elementi essenziali. Occorre accertare: 1) che un pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni, abbia richiesto al soggetto di dare le proprie generalità; 2) che il soggetto abbia manifestato in qualunque modo, ma chiaramente, di non voler rispondere alla richiesta. Il presupposto sopra indicato non postula alcun accertamento circa la necessità o la fondatezza della richiesta del pubblico ufficiale: è in facoltà di costui chiedere a chiunque le generalità - purché sia nell'esercizio delle sue funzioni. Si tenga presente che le generalità di una persona comprendono: nome , cognome, paternità, maternità, stato di coniugato, tempo e luogo della nascita, domicilio, residenza, professione, o arte, stato, cittadinanza. Il silenzio serbato sui dati non richiesti espressamente dal pubblico ufficiale, non costituisce reato. I rifiuto di fornire la prova delle proprie generalità (es.: il libero vigilato declina le proprie generalità, ma rifiuta di mostrare la carta precettiva; il cittadino risponde alle domande ma rifiuta di esibire la carta di identità) non costituisce questa contravvenzione: vedi per il secondo, l'art. 4 T.U.L.P.S. e l'art. 11 D.Lgs 21 marzo 1978, n. 59 conv., con modif., nella L. 18 maggio 1978, n. 191. Il reato sussiste anche nel caso che, dopo il rifiuto il soggetto fornisca spontaneamente le generalità, ha affermato la Cassazione. Se il colpevole, invece di tacere, declina generalità false, commette delitto di cui all'art. 496 c.p. 3) che il soggetto non abbia voluto aderire alla richiesta, sapendo che il richiedente era un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni o non sapendolo per un suo errore colposo.
ONOREFICENZE. COMPLIMENTI, LUCIANO !
Nei giorni scorsi si è svolta a Napoli la consegna delle Onoreficenze "Al merito della Repubblica Italiana", concesse dal Presidente della Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano.
Anche in quest'occasione, sono stati tanti i Napoletani che si sono distinti per l'impegno e l'abnegazione, mostrate negli anni scorsi, profuse nelle proprie attività professionali tali da meritare particolari benemerenze: fra questi anche Luciano Beneduce, Capo-Operatori della Circumvesuviana, assunto nel lontano 1977.
Luciano, Responsabile della Cappella di Stazione di Napoli Terminale e del Gruppo di Lettura de "il granellino" Binario 1, non è assolutamente nuovo a queste premiazioni: nel 1993 fu insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica Italiana; ora, in pieno 2008, è¨ anche "Ufficiale"!
Da anni è attivo nel settore della Protezione Civile: è Vice-Presidente con l'attuale grado di Tenente Comandante del Corpo Guardie Ittiche Zoofile Ambientali "Kronos N.O.A." ed è¨ stato Co-Fondatore del Centro Amatori Rice Trasmettitori (C.A.R.T.) con la carica di Vice-Presidente.
Chi Lo conosce bene sa che nel 1998 partecipa attivamente alla Missione Umanitaria "120 metri di solidarietà " in aiuto dei paesi colpiti dal conflitto nei Balcani e, nello stesso anno, alle operazioni di soccorso nel territorio di Quindici (AV).
Chi Lo conosce bene sa che riesce con degli stracci ad "addobbare" in maniera strabiliante qualsiasi cosa (all'Officina di Ponticelli, i più "anziani" ricordano ancora i "Suoi" Altari...).
Cosa dire ancora senza cadere nel banale e nello scontato?
Semplicemente: Complimenti, Luciano!
Nei giorni scorsi si è svolta a Napoli la consegna delle Onoreficenze "Al merito della Repubblica Italiana", concesse dal Presidente della Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano.
Anche in quest'occasione, sono stati tanti i Napoletani che si sono distinti per l'impegno e l'abnegazione, mostrate negli anni scorsi, profuse nelle proprie attività professionali tali da meritare particolari benemerenze: fra questi anche Luciano Beneduce, Capo-Operatori della Circumvesuviana, assunto nel lontano 1977.
Luciano, Responsabile della Cappella di Stazione di Napoli Terminale e del Gruppo di Lettura de "il granellino" Binario 1, non è assolutamente nuovo a queste premiazioni: nel 1993 fu insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica Italiana; ora, in pieno 2008, è¨ anche "Ufficiale"!
Da anni è attivo nel settore della Protezione Civile: è Vice-Presidente con l'attuale grado di Tenente Comandante del Corpo Guardie Ittiche Zoofile Ambientali "Kronos N.O.A." ed è¨ stato Co-Fondatore del Centro Amatori Rice Trasmettitori (C.A.R.T.) con la carica di Vice-Presidente.
Chi Lo conosce bene sa che nel 1998 partecipa attivamente alla Missione Umanitaria "120 metri di solidarietà " in aiuto dei paesi colpiti dal conflitto nei Balcani e, nello stesso anno, alle operazioni di soccorso nel territorio di Quindici (AV).
Chi Lo conosce bene sa che riesce con degli stracci ad "addobbare" in maniera strabiliante qualsiasi cosa (all'Officina di Ponticelli, i più "anziani" ricordano ancora i "Suoi" Altari...).
Cosa dire ancora senza cadere nel banale e nello scontato?
Semplicemente: Complimenti, Luciano!

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File Size: | 4551 kb |
File Type: | avi |
Napoli, consegna dei premi KRONOS N.O.A.
Il Procuratore Aggiunto ALDO DE CHIARA, il Vice Prefetto GIOACCHINO FERRER, l'On. FRANCO NAPPI, l'On. LUIGI MURO, il Dott. GENNARO CARBONE, l'ing. ARTURO BORRELLI sono alcuni dei vincitori del premio KRONOS AMBIENTE E TERRITORIO promosso dalla associazione ambientalista Kronos N.O.A., in collaborazione con la Circumvesuviana.
La cerimonia di consegna dei vari riconoscimenti si è tenuta sabato 26 febbraio scorso alle ore 11,00 presso la stazione della Circumvesuviana di via Gianturco a Napoli, sede operativa del Kronos - Nucleo Operativo Ambientale (N.O.A.) delle Guardie Ittiche Zoofile Ambientali.
Il Procuratore Aggiunto ALDO DE CHIARA, il Vice Prefetto GIOACCHINO FERRER, l'On. FRANCO NAPPI, l'On. LUIGI MURO, il Dott. GENNARO CARBONE, l'ing. ARTURO BORRELLI sono alcuni dei vincitori del premio KRONOS AMBIENTE E TERRITORIO promosso dalla associazione ambientalista Kronos N.O.A., in collaborazione con la Circumvesuviana.
La cerimonia di consegna dei vari riconoscimenti si è tenuta sabato 26 febbraio scorso alle ore 11,00 presso la stazione della Circumvesuviana di via Gianturco a Napoli, sede operativa del Kronos - Nucleo Operativo Ambientale (N.O.A.) delle Guardie Ittiche Zoofile Ambientali.
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